Non sempre la differenza tra autore e artista è così ben chiara e soprattutto non è ben chiara la differenza che c’è tra il contratto di edizione musicale e il contratto discografico, per cui ho deciso di realizzare questa veloce Guida, dove spiegherò esattamente qual è la differenza, e perché questi due contratti devono essere stipulati separatamente.
Iniziamo dalla differenza che c’è tra l’autore e l’artista nell’ambito della legge sul diritto d’autore.
L’autore è chi crea le opere e, nel caso della musica, l’autore, il compositore, chi crea il brano musicale, l’opera musicale, come viene chiamata nella legge sul diritto d’autore, che è, può essere composta solo della parte musicale, quindi si individua l’autore col termine compositore, o anche accompagnata da un testo letterario, e in questo caso si individua l’autore proprio col termine “autore”, mentre l’artista è colui che rende una prestazione artistica, ovvero, nel campo musicale, è colui che interpreta l’opera, e, tramite la fissazione della sua interpretazione, rende l’opera musicale fruibile dal pubblico.
Un esempio pratico: Mogol scrive dei testi, è quindi un autore, Battisti scriveva invece la parte musicale, e quindi era un compositore; insieme creano delle canzoni, in questo caso che venivano interpretate da Battisti stesso, che assumeva quindi, oltre al ruolo di compositore, anche il ruolo di artista interprete ed esecutore.
È fondamentale comprendere questa distinzione tra autore e artista: proviamo a immaginare una linea mediana, e da una parte mettiamo l’autore, dall’altra invece mettiamo l’artista interprete ed esecutore: abbiamo questi due soggetti, da una parte l’autore compone, scrive il testo, e quindi crea l’opera musicale, e quindi l’oggetto della sua prestazione, in questo caso intellettuale, è la creazione dell’opera musicale; dall’altra parte invece l’artista interpreta il brano musicale, l’opera musicale, e l’oggetto tutelato è la fissazione della sua prestazione artistica, la fissazione della sua interpretazione ed esecuzione dell’opera musicale.
Due soggetti diversi, autore, artista, e due oggetti, due beni giuridici diversi, da una parte l’opera musicale, d’altra parte la fissazione della prestazione artistica.
Compreso questo possiamo andare a vedere i due contratti: il contratto di edizione musicale ha per oggetto la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera musicale, e quindi riguarda il rapporto che c’è tra l’autore compositore, nell’ambito del diritto autore, e un altro soggetto, che nel settore viene chiamato editore musicale, il quale assume da parte degli autori la proprietà dell’opera musicale da loro creata, a delle condizioni contrattuali che ormai sono abbastanza standardizzate, e per questo ti invito a vedere andare a vedere il mio video sul contratto edizione musicale.
Dall’altra parte invece abbiamo un diverso oggetto, è quello della fissazione della prestazione artistica, e un altro soggetto, chiamato dalla legge il produttore di fonogrammi, noi lo chiamiamo discografico, il produttore, eccetera, ovvero colui al quale interessa utilizzare questa fissazione, la prestazione artistica, e quindi va ad acquisire i diritti di utilizzazione economica di questa prestazione artistica dall’artista, tramite un contratto che è il contratto discografico.
Oggi in molti casi l’autore e l’artista coincidano nella stessa persona. Riprendiamo l’esempio di prima, di Battisti e Mogol, Battisti compone le canzoni che poi interpreta, possiamo anche calarci in un contesto più moderno, e pensare a Mahmood e Blanco, che hanno vinto Sanremo con “Brividi“. Entrambi sono compositori e autori perché hanno scritto la melodia della canzone, ne hanno scritto il testo, da una parte, dall’altra parte sono artisti.
Dal punto di vista contrattuale avranno regolato il rapporto con l’editore musicale tramite un contratto edizione musicale, con il quale hanno ceduto a quest’ultimo i diritti di utilizzazione economica dell’opera musicale “Brividi” da loro creata, da una parte, dall’altra parte, invece, nella loro qualità di artisti interpreti ed esecutori, avranno hanno stipulato un contratto discografico per lo sfruttamento della fissazione della loro prestazione artistica. Anzi, potrebbero aver prodotto loro stessi la registrazione musicale, quindi diciamo, preparato il master finale, la registrazione definitiva da pubblicare e mettere in commercio, e stipulato poi un contratto di licenza per la distribuzione fisica e digitale di questo brano.
Lato diciamo artista, e quindi lato discografico, il rapporto con la casa discografica si può declinare in tante maniere, ovvero ci può essere un contratto che oggi viene chiamato spesso di “casting“, dove è la casa discografica che dice: caro artista, io predispongo tutto quello che serve per la fissazione delle tue prestazioni artistiche, tu mi cedi i diritti per poterle fissare, ovviamente poi per mettere in commercio questa fissazione, quindi il fonogramma, il master finale, e in cambio ti riconoscono una quota di proventi (le royalties) che deriveranno dallo sfruttamento di questo master; oppure in una maniera diversa dove la casa discografica non realizza lei direttamente la registrazione delle prestazioni artistiche, ma finanzia la realizzazione di queste fissazioni, di queste registrazioni, di questi master, per acquisirne poi una licenza di distribuzione; oppure l’artista stesso, questo succede soprattutto quando l’artista è arrivato a un certo livello, ma succede anche con gli artisti che si propongono, che non sono ancora contrattualizzati, e si propongono a delle case discografiche, preparando loro la registrazione finale, il master finito in una qualità tale da poter essere pubblicato, e quindi portato a conoscenza del pubblico tramite ovviamente i negozi digitali o il supporto fisico traduzionale, e poi stipulano con la casa discografica un contratto di distribuzione, o altre tipologie di contratti.
In questo caso teniamo a mente che a monte c’è sempre questo oggetto della fissazione della prestazione artistica, che è la registrazione finale, il master, dall’altra parte invece nell’ambito del rapporto tra autore compositore ed editore musicale, che avviene tramite la redazione e la stipulazione di questo contratto di edizione musicale, abbiano come oggetto l’opera musicale, che ovviamente non viene fruita con la lettura della partitura, o con la partitura piano e voce, o con la registrazione piano e voce, ma viene poi invece fruita tramite la fissazione di una prestazione artistica di uno o più artisti interpreti ed esecutori.
È importante che i due contratti rimangano distinti, ancora oggi succede che invece ci siano dei contratti che fanno una grande confusione tra questi due aspetti, senza dubbio un po’ di meno rispetto magari a dieci, vent’anni fa, anche perché c’è un po’ più di presa di coscienza da parte di tutto il settore, autori, compositori, artisti, produttori, editori musicali, sull’importanza della contrattualistica, e anche di utilizzare una contrattualistica molto chiara e facilmente interpretabile.
Puoi guardare il video su questo argomento qui: