La differenza tra autore, artista e produttore (di fonogrammi)

È molto importante comprendere la distinzione che c’è tra l’autore, l’artista interprete ed esecutore e il produttore di fonogrammi, perché sono tre posizioni giuridiche che noi troviamo all’interno della nostra legge sul diritto d’autore, che ti ricordo essere la legge 633 del 1941.

Questa spiegazione ci serve anche per comprendere al meglio i contratti di edizione musicale e il contratto discografico. Quindi l’autore ha una sua posizione giuridica, l’artista interprete esecutore un’altra posizione giuridica, il produttore di fonogrammi ha una terza posizione giuridica.
E infatti, nell’ambito della nostra legge sul diritto d’autore, noi troviamo delle norme che riguardano l’autore, nell’ambito del Titolo I della legge dedicata proprio al diritto dell’autore, mentre l’artista interprete ed esecutore, e il produttore di fonogrammi sono dei soggetti che sono contemplati nel Titolo II della legge, che riguarda i cosiddetti diritti connessi.

Partiamo quindi dal primo soggetto: l’autore. L’autore è colui che crea l’opera dell’ingegno, quindi autore, compositore, o anche impropriamente detto artista nel caso delle opere d’arte figurativa, sono coloro che con il lavoro intellettuale creano un’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore.

Pertanto abbiamo un soggetto, l’autore, un bene giuridico protetto che è l’opera che l’autore ha creato, e poi un contenuto del diritto che sono i diritti che la legge attribuisce agli autori: i diritti di utilizzazione economica e i diritti a tutela della personalità dell’autore, i cosiddetti diritti morali, come quali per esempio il diritto di paternità.

Diversa invece la posizione dell’artista interprete esecutore, intanto in quanto troviamo la figura di questo soggetto nell’ambito dei diritti connessi al diritto autore, perché l’artista interpreta, esegue, non crea l’opera, ma è colui che tramite una sua intermediazione fa sì che l’opera venga fruita dal pubblico.

Pensiamo alla musica, pensiamo a Mozart che scrive il suo Requiem, noi per poter godere di questa sua creazione abbiamo bisogno di un’orchestra, di un coro che l’esegue, a meno che non vogliamo prendere la partitura del Requiem e ce la leggiamo e immaginiamo quello che Mozart aveva in testa nel momento in cui ha creato il Requiem.

Invece tutti noi preferiamo ascoltare l’esecuzione del Requiem, e per ascoltarla abbiamo bisogno di un intermediario, che prenda la partitura e la esegua: questi sono gli artisti interpreti ed esecutori. Non sono per esempio nell’ambito della musica, tutti coloro che partecipano all’esecuzione, a una interpretazione musicale, ma solo quei soggetti che eseguono e interpretano delle parti importanti. Mina è un artista interprete esecutrice, Mogol è un autore poiché scrive il testo di una canzone, ma non lo interpreta.

Anche qui abbiamo un soggetto, l’artista interprete ed esecutore, un bene giuridico protetto che è la fissazione della loro prestazione artistica, e un contenuto del diritto che sono i diritti di sfruttamento economico della fissazione della loro prestazione artistica.
Anche per gli artisti interpreti ed esecutori vi è una tutela dei diritti morali, molto ridotta rispetto a quella riconosciuta agli autori.

Terzo soggetto: il produttore di fonogrammi. Anche questo è un soggetto che troviamo nell’ambito del Titolo II della legge sul diritto autore, e quindi nell’ambito della tutela dei diritti connessi.

La legge lo chiama produttore di fonogrammi, nel gergo del settore viene chiamato “il discografico“.

Cosa fa il produttore di fotogrammi? È colui che “che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni” (art. 78 l.d.a.) Si occupa perciò di realizzare la fissazione dell’interpretazione dell’artista interprete esecutore. Dal punto di vista molto pratico, è colui che paga lo studio di registrazione, e fa sì che ci sia un arrangiatore, ci sia un fonico, ci siano gli artisti, che vengano a registrare, i quali fissano le loro interpretazioni esecuzioni.
Il risultato di questa fissazione si chiama “fonogramma“, ovvero la registrazione, musicale o meno.

Anche qui abbiamo un soggetto tutelato, il produttore di fonogrammi, un bene giuridico protetto, il fonogramma, cioè il contenitore delle fissazioni dell’esecuzione – interpretazione degli artisti interpreti esecutori o di altri suoni, e un contenuto che corrisponde ai diritti di sfruttamento del fonogramma, ovvero la proprietà del fonogramma stesso, il diritto di autorizzare la sua riproduzione e circolazione nel pubblico.

Facciamo un esempio pratico e prendiamo spunto dal mondo della musica, dove abbiamo l’autore, l’artista, e il produttore di fonogrammi: nel passato la differenza tra questi tre soggetti era molto più marcata rispetto a oggi, perché l’autore / compositore era colui che scriveva le canzoni, l’artista le interpretava, e la fama di un’opera musicale, di una canzone, era data dalla maggior quantità di artisti che la interpretavano, e il produttore di fonogrammi era quello che pagava lo studio di registrazione, e poi si occupava di distribuire il fonogramma, anche perché tanti anni fa non c’erano le possibilità che ci sono oggi di registrare una esecuzione, fissarla su un fotogramma con altissima qualità, anzi con la qualità richiesta dal mercato, e poterlo fare a casa.
Una volta bisogna andare in studi di registrazione molto grandi che avevano apparecchiature molto costose e molto ingombranti. Quindi per questo motivo la differenziazione fra questi tre soggetti era molto marcata, mentre oggi è facile che chi scrive una canzone, poi la interpreta, e si produce il fonogramma in autonomia, rivestendo così queste tre qualità di autore, artista interprete esecutore e produttore di fotogrammi.

Questo rileva poi con i rapporti che questo soggetto avrà con eventuali altri soggetti, che sono interessati allo sfruttamento delle sue opere musicali, da una parte, e dei fonogrammi che ha realizzato, dall’altra.

Puoi guardare il video sull’argomento qui:

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.