Il 17 giugno scorso si è tenuto un interessante convegno organizzato dallo Studio Legale De Berti Jacchia, con la partecipazione di FIMI, sul tema della Direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
La Direttiva è stata pubblicata da poco nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, ma, come è noto, l’iter di approvazione non è stato affatto facile, considerando soprattutto l’ostilità dei giganti del web.
Lo stesso Dott. Marco Giorello, Capo Unità direzione generale “Connect” presso la Commissione Europea, ha riferito che il testo è stato il frutto di un difficile compromesso che ha visto scontrarsi chi sosteneva si trattasse di un adeguamento dovuto della normativa alle nuove frontiere del web e chi invece ha qualificato questo come un indebito atto di censura della libertà di espressione.
L’obiettivo del legislatore comunitario, come chiarito opportunamente dal Dott. Giorello, è quello non tanto di regolamentare le responsabilità degli hosting provider tout court, quanto quello di stimolare la sottoscrizione di licenze con gli aventi diritto, affinché si ottenga una più equa distribuzione delle risorse economiche che si producono grazie all’indispensabile utilizzo nei servizi web di contenuti creativi.
Molto interessante la prospettiva dell’Avv. Mireille Buydens, avvocato e docente di diritto della Proprietà Intellettuale all’Universitè Libre de Bruxelles, che si è incentrata sull’analisi dell’art 17 e sulla valutazione degli scenari possibili.
L’art. 17 della Direttiva Copyright in particolare vincola gli stati membri a prevedere che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ottengano una previa autorizzazione da parte degli aventi diritto, magari con la stipula di accordi di licenza, inclusiva, a certe condizioni, degli atti compiuti dagli utenti.
La norma soprattutto introduce un principio di responsabilità del provider, stabilendo espressamente che la limitazione di responsabilità di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE non si applichi alle fattispecie contemplate dall’articolo in parola.
La prospettiva infatti si inverte e si ritiene responsabile il prestatore di servizi online nel caso della condivisione di un materiale protetto senza consenso degli aventi diritto, salvo che non dimostri: a) di aver compiuto i “massimi sforzi” per ottenere la relativa autorizzazione, b) di aver applicato “elevati standard di diligenza professionale di settore” e in ogni caso, c) di aver “agito tempestivamente”, dopo aver ricevuto una “segnalazione sufficientemente motivata” dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere i contenuti illeciti.
In questo senso, come ha sottolineato correttamente la Prof.ssa Buydens, seppure la Direttiva non preveda alcun obbligo generale di sorveglianza in capo ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, nella pratica è quello che saranno costretti a fare, sviluppando, adottando o implementando sistemi di intelligenza artificiale (AI) per il controllo e il riconoscimento dei contenuti caricati e/o condivisi dagli utenti.
La stessa ha evidenziato soprattutto il rischio connesso a questi sistemi che ha definito “black box”, in cui non è dato sapere come e per quali usi i dati raccolti possano essere utilizzati.
Poi ha rilevato che lo sviluppo di sistemi sofisticati di riconoscimento ed elaborazione dei contenuti ha dei costi ingenti e che questo porterà, nei fatti, ad escludere i prestatori di servizi on line che non abbiano sufficienti mezzi economici, con un evidente rischio di concentrazione del potere di mercato sempre di più nelle mani dei giganti del web.
Quando ovviamente il timore di incorrere nelle responsabilità risarcitorie non si evolva in una forma di censura preliminare, la rimozione preliminare e “ad occhi chiusi” dei contenuti ritenuti a rischio o sospetti.
L’Avv. Alessandra Tarissi De Jacobis, Partner a Los Angeles di De Berti Jacchia, con una presentazione molto coinvolgente grazie anche alla proiezione di video rock ed hip hop molto apprezzati da un pubblico amante della musica, ha rimarcato il rischio di censura preliminare dei contenuti condivisi dagli utenti da parte dei sistemi di intelligenza artificiale, in quanto priva di senso dell’umorismo, emozione del tutto umana, non riproducibile.
Pertanto, ciò porterebbe alla selezione ed espulsione dei contenuti parodistici, quelli che nel diritto statunitense sono vieppiù legittima espressione del fair use, e quindi creativi ed originali anche quando utilizzino materiali protetti altrui senza autorizzazione, nel rispetto di certe condizioni, contenuti che per contro, secondo gli standard del diritto italiano, sarebbero considerate propriamente opere derivate, illecite in assenza del consenso dell’autore.
Interessantissimi gli interventi anche del panel di ospiti provenienti dal mondo dell’industria: Alfredo Clarizia, Legal & Business Affairs Director di Sony Music Italy, Luca Vespignani, Managing Director, DcP di Digital Content Protection, Marco Berardi, Vice President, General Manager di Turner.
In particolare, il Ceo di FIMI, Enzo Mazza, ha sottolineato come il riconoscimento operato a livello europeo della necessità di proteggere i contenuti creativi sia espressione di democrazia, perché la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi è primaria declinazione del principio di libertà di espressione.
Lo stesso ha rilevato come soprattutto negli ultimi anni si sia registrato in Italia un incremento dei servizi di streaming “legale”, che ha consentito di dare ossigeno ad un settore quale quello musicale da tempo in crisi.
Personalmente ritengo che al di là del mezzo legislativo, il cui altissimo pregio è stato quello di interessare il pubblico tutto allo scontro consumato per l’approvazione della direttiva copyright e quindi indirettamente al diritto d’autore, imperversi ancora eccessiva disinformazione sui questi temi, anche tra gli operatori del settore.
Certamente è apprezzabile che la Direttiva, al di là di come sarà poi recepita dai singoli stati, ponga un freno alla cannibalizzazione che da anni subiscono i creativi i cui materiali, solo perché presenti sul web, sono in genere ritenuti liberamente appropriabili.
Seppure di fatto riservato agli addetti ai lavori, già quindi ad un uditorio selezionato, attento e sensibile alle novità normative ed alla proprietà intellettuale, il convengo di ieri è un’iniziativa molto meritoria, soprattutto per chi è impegnato da anni nella divulgazione della cultura del diritto d’autore.
Ci si augura quindi che possano esserci nuove occasioni, anche non solo rivolte al pubblico di noi addetti ai lavori, perché tutti gli utenti dei servizi artistico-culturali siano compiutamente edotti del fatto che senza regole la creatività muore.
#direttivacopyright #dirittodautore #musica #streaming #hostingprovider #web