Giorgia Crimi

Avvocato, opera nel settore musica e media, collabora con lo Studio legale d'Ammassa & Partners. Legal coach per artisti, cantante jazz, compositrice e autrice musicale.

Aperte le iscrizioni per la 31^ edizione del Rock Contest

Al via le le iscrizioni al Rock Contest, il concorso nazionale per gruppi musicali emergenti, in collaborazione con il Comune di Firenze e SIAE, rivolto ai musicisti under 35 e finalizzato alla valorizzazione della musica nuova.

Al di là del nome, il concorso è aperto a tutti i generi musicali e le opere (tre brani originali) dovranno essere inviate entro il 4 ottobre 2019.
Al primo classificato spetterà un premio in denaro di 2.000 euro, mentre all’autore della migliore composizione sarà assegnato il Premio SIAE di uguale ammontare.

Oltre a questi, altri premi ed iniziative.

Per saperne di più e scaricare il bando: https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/musica-aperte-le-iscrizioni-la-31-edizione-del-rock-contest

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La Polizia sgomina Pay Tv pirata

A Palermo la sezione financial cybercrime della Polizia Postale ha condotto una vasta operazione che ha disarticolato un’infrastruttura informatica, gestita dalla piattaforma Tv pirata ‘ZSat’.

Il sistema permetteva la riproduzione abusiva, attraverso internet, dell’intero palinsesto Sky, con un giro di clienti finali stimato in circa 11.000 persone in tutta Italia.

E’ stato denunciato un trentacinquenne per violazione del diritto d’autore, presso la casa del quale la polizia postale ha sequestrato, nascosti negli scarichi dei bagni e nella spazzatura, ben 186.900 euro in contanti ed una macchina professionale conta-banconote, lingotti d’oro, e due “wallet” hardware (portafogli virtuali) contenenti cryptovalute in diverse valute, dall’elevato valore.

Nonostante il fenomeno muova ingenti capitali (come nel caso di specie), sia gestito dalla criminalità organizzata e determini grossissime perdite per gli aventi diritto, spesso non è percepito dal cliente finale come autentico illecito, circostanza che ovviamente obbliga ad una riflessione più ampia, che non può non passare dal rafforzamento delle campagne di informazione, anche in punto di conseguenze negative che gli utenti possono subire.

Fonte: ANSA

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Violazione del copyright confermata, ma nessun risarcimento spetta all’autore della fotografia di “Cordoba”

La Corte di Giustizia Federale Tedesca (Bundesgerichtshof, BGH), seguendo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’UE, ha ritenuto che è illecita la ripubblicazione senza consenso dell’avente diritto di un contenuto tutelato seppure già pubblicato on line.

Il caso riguarda un’immagine della città spagnola di Cordoba, che in origine era stata pubblicata con il consenso del fotografo che ne è autore su una rivista di viaggi on line, ma che era stata poi prelevata e caricata da un allievo sul sito di una scuola statale tedesca.

Il fotografo quindi aveva ha citato in giudizio il governo locale che gestisce la scuola per violazione del copyright.

La Corte ha stabilito che l’atto costituisce non solo violazione del diritto di comunicazione al pubblico, ma anche del diritto di riproduzione, riconosciuto dalla legge tedesca sul copyright.

Nella specie inoltre la Corte ha escluso che ricorra un’eccezione di legge, come sostenuto dal convenuto, quale l’uso pedagogico, previsti dalla Legge tedesca sul copyright, essendo la fotografia accessibile non solo agli allievi ma ad un pubblico aperto.

Al contempo però la Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento danni, perché la responsabilità dell’ente è accessoria rispetto a quella dell’autorediretto” della violazione.

Invero, seppure la scuola risponda degli atti commessi dai suoi dipendenti (l’insegnante, nella specie, che avrebbe mancato al proprio dovere di diligenza, non informando correttamente gli allievi sull’uso di internet), autore materiale dell’illecito è l’allievo e nulla osta al fotografo di citare il medesimo direttamente.

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Il Consiglio di Stato annulla parzialmente le disposizioni sul diritto d’autore del Regolamento AGCOM

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Associazioni Movimento di difesa del Cittadino (MDC) ed #ASSOPROVIDER, annullando parzialmente la Delibera Copyright di AGCOM del 2013.
Tale in particolare consentiva all’Autorità garante delle comunicazioni di chiedere agli operatori internet o emittenti radio-televisive di bloccare l’accesso ai contenuti che violassero il diritto d’autore, abilitando l’Autorità stessa al contempo ad irrogare direttamente sanzioni pecuniarie ai danni dei medesimi nel caso del mancato adeguamento.
Non solo quindi la Delibera consentiva all’AGCOM di agire senza “passare” per la Magistratura, ma applicando sanzioni senza alcuna previsione di norma primaria in parola.
Il Consiglio di Stato pertanto ha annullato parzialmente la Delibera Copyright in oggetto, rilevando come viga in tema di sanzioni amministrative la riserva di legge, in tutte le sue declinazioni e corollari, al pari della materia penalistica.
La conseguenza è che all’AGCOM mantiene il potere di monitorare a tutela del diritto d’autore il web e le reti radio-televisive, ma viene privata di ogni potere sanzionatorio, seppure sicuramente molto apprezzato dagli aventi diritto.

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Il Tribunale di Roma riconosce a RTI un risarcimento di oltre 5 milioni di euro per violazione del diritto d’autore

La sentenza n. 14757/2019 del 12 luglio 2019 del Tribunale di Roma ha condannato Dailymotion SA (società del gruppo francese Vivendi) al risarcimento di oltre 5,5 milioni di euro in favore di RTI (società del Gruppo Mediaset), per violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di materiali coperti dal diritto d’autore.

Si tratta nel caso di specie di 995 video, estratti da trasmissioni del gruppo RTI, caricati da privati a partire dal 2006, di cui taluni rimasti online fino al 2013.

Il Tribunale ha stabilito come non possa riconoscersi a Dailymotion la qualifica di provider passivo, di cui al DLGS n. 70/2003, e quindi debba essere considerato responsabile, in funzione del tasso di interazione che i singoli video caricati generavano.

Il Tribunale si allinea quindi alla nuova Direttiva Copyright 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale che seppure non ancora recepita con apposito provvedimento normativo, costituisce comunque fonte interpretativa del diritto interno.

Già con la sentenza n. 7708/2009 la Corte di Cassazione, nel caso RTI Vs Yahoo, anch’essa favorevole al gruppo RTI, aveva parlato di “indici di interferenza” come strumenti per identificare la natura attiva o passiva del provider.

La sentenza inoltre fissa anche una penale di 5.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nella cancellazione dei video.

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SIAE: riparte l’erogazione dell’Assegno di Professionalità con nuovi criteri

Il Consiglio di Sorveglianza della SIAE, in data 20 giugno 2019, ha deliberato all’unanimità di riconoscere determinati importi agli ex soci (loro congiunti e/o eredi) i quali, per effetto della delibera commissariale n. 86/2011 si erano visti interrompere l’erogazione del c.d. Assegno di Professionalità.

Ne erano insorti numerosi contenziosi da cui la SIAE era uscita soccombente, considerando che il diritto alla percezione di tale assegno ha natura di diritto quesito.

Al contempo, in linea con la Sentenza della Corte Costituzionale (n. 124/2017) assolutamente intangibili sono solo le forme pensionistiche finanziate con sistema contributivo, mentre tutte le altre possono essere ridotte ad equità, per salvaguardare la sostenibilità finanziaria del sistema.

Allo scopo, la delibera ha stabilito dei criteri per l’erogazione dell’assegno in parola, anche nel rispetto di un criterio di non discriminazione dei soci.

Sicuramente un provvedimento di grande importanza e rilievo per tutti i soci SIAE.

Leggi la delibera.

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L’uso senza limiti del diritto d’autore

Ollie Jones è morto di un male raro, a soli 4 anni.
Era piccolo, ma aveva già maturato un vero attaccamento al personaggio di Spiderman, un eroe a cui era particolarmente legato.

Ma quando il padre ha chiesto di incidere sulla lapide il personaggio amato dal figlio, incredibilmente, si è visto opporre un secco e “politicamente corretto” rifiuto.

La Disney, che detiene i diritti sui personaggi Marvel, ha infatti rifiutato il consenso all’utilizzo del personaggio, seppure al di fuori di finalità commerciali e certamente nell’ambito di un “pubblico” assolutamente limitato (la cerchia familiare).

Salvaguardare “innocenza” e “magia” dei personaggi Disney è la giustificazione che la Major ha opposto, seppure molto più probabilmente la spiegazione risieda nel timore di un rischio di “impropria” associazione tra l’eroe vincente e un tema tra i più “sfigati” che esistano, la morte di un bambino per un brutto male.

E’ chiaro che i titolari di un’opera creativa abbiano diritti assoluti su di essa, ma cosa c’è di più “assoluto” e incolpevole della morte di un bambino, lui si innocente?

Certamente, si parla di macrocategorie diverse, non potendo essere messe a confronto questioni morali con quelle giuridiche.

Eppure qualche considerazione si può fare, anche semplicemente guardando al fatto che, almeno nell’ordinamento italiano ed europeo, il diritto d’autore si sviluppa anche su un fronte morale, seppure volto alla tutela del rapporto tra l’autore e l’opera che ne costituisce un’emanazione.

Al contempo, non si deve dimenticare che la ratio della tutela del diritto d’autore e della sua incentivazione è lo sviluppo sociale e culturale, perché la fruizione dell’opera consente la sensibilizzazione del pubblico destinatario, il quale sviluppa di conseguenza una maggiore empatia verso il prossimo e una maggiore attenzione al rispetto delle regole.

Quindi, sotteso al diritto d’autore e fondamento dello stesso è una ratio morale e civile.

Comunque, al di là delle argomentazioni strettamente giuridiche, ci si sarebbe aspettati un po’ più di compassione umana da parte di un’azienda quale la Disney che genera profitti dallo sfruttamento di opere che fanno leva sul sentimento e sui sogni di tutti i bambini del mondo.

Il punto è: ma davvero la Disney può pensare che vedendo l’immagine di Spiderman sulla lapide di un bambino si sarebbe generata una disaffezione generalizzata al personaggio e/o una perdita in termini di immagine?

Bambini che appendono “al chiodo” il proprio esemplare di pupazzetto, genitori che si riuniscono in piazza per strappare album di figurine e bruciare in pubblico dvd, etc.

Personalmente, non ho mai smesso di amare le Barbie anche se, già quando ero piccola, la bambola è stata stigmatizzata per le forme troppo sottili, colpevole di essere strumento che avvicinasse le ragazzine a praticare tecniche anoressizzanti; né tanto meno ho smesso per questa ragione di farci giocare le mie bambine oggi.
Ma c’è di più.

Mutuando il ragionamento della Disney, bisognerebbe opinare che Elton John sia incorso in un irreparabile calo di vendite, dopo aver modificato (pare in una notte) il testo della sua “Goodbye Norma Jean” per dedicarla alla Principessa Diana nel corso del suo funerale, considerando che tutto il mondo non potrà mai dimenticare quel momento e quindi disinscrivere da quel tragico evento l’opera.
Eppure dopo oltre 20 anni al cantante dedicano anche dei film.

E chissà al contempo se anche Stevie Wonder avrà subito dei danni all’immagine, alla “magia” ed “innocenza” della sua musica dopo avere cantato al funerale di Micheal Jackson la sua “I never dreamed you’d leave me in summer”.

A parere della scrivente, l’opera artistica, musicale, cinematografica, editoriale che sia ha “diritto” di vivere di propria vita e deve trascendere anche il proprio autore, di cui è figlia, ma con propria autonoma individualità.

L’opera creativa dovrebbe quindi superare il suo autore, anche facendo leva su quel valore morale del fondamento della sua tutela.

Certamente, nei prossimi giorni mi interrogherò se sia il caso di boicottare “Cenerentola” e “Pocahontas”, nascondendo i dvd alle mie figlie.

Molto più probabilmente, non impedirò loro di continuare a giocare e cercherò nel tempo di spiegare che il denaro e le logiche di mercato non devono mai avere la meglio sui valori dell’uomo e della vita.

Maggiori informazioni sulla vicenda qui.
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Italia Music Export-SIAE: pubblicati i risultati della Call Editori 2019

La Call Editori 2019 è il supporto economico dell’Italia Music Export-SIAE rivolto agli editori musicali dell’industria italiana, costituito da un rimborso a fondo perduto a copertura delle spese necessarie a partecipare a showcase, festival internazionali e fiere, appuntamenti necessari per conoscere nuovi partner e stringere accordi commerciali.

L’elenco dei vincitori e dei viaggi di lavoro che saranno rimborsati è pubblicago al seguente link.

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Bologna Unesco City of Music: al via il bando per la selezione di progetti di export musicale

La Città Metropolitana di Bologna, attraverso il proprio Ufficio Musica, ha appena messo a bando un importo complessivo pari a 50.000 euro da destinare a progetti che promuovano la mobilità artistica internazionale in ambito musicale.

Destinatari saranno operatori del settore musica (associazioni, fondazioni, scuole, etc.), con sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Bologna.

Il contributo massimo erogabile sarà pari ad 3.000,00 euro per progetto, a parziale copertura delle spese e comunque fino a un massimo dell’80% dei costi totali del progetto selezionato.

Le domande devono essere presentate, previa compilazione di modulo on line, entro le ore 13.00 del 17 settembre 2019.

Scarica il bando.
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Andy Warhol Foundation vs Lynn Goldsmith sul caso Prince: fair use o violazione del copyright?

Andy Warhol ha “trasceso” il diritto d’autore di un fotografo, trasformando la fotografia di Prince, ritratto in un momento di vulnerabilità umana, in un’opera d’arte che, al contrario, lo ha consacrato come personaggio iconico ed immortale.

È quello che ha statuito il Tribunale di Manhattan nella vicenda giudiziale che ha coinvolto la Fondazione Andy Warhol e il fotografo Lynn Goldsmith, autore di uno scatto, utilizzato dal noto artista.

Si tratta in particolare di 16 opere che sono diventate famose come “Prince Series“.  La serie conteneva 12 dipinti serigrafici, due serigrafie su carta e due disegni.

Il Tribunale ha ritenuto che Warhol abbia trasfigurato la fotografia tanto da rifletterne il mood opposto a quello della foto originaria di Goldsmith.

Pertanto, mentre il fotografo continua ad affermare che il dipinto di Warhol che gli sia dovuto un compenso, annunciando per il tramite del suo legale di voler fare appello contro questa decisione, il Giudice a oggi respinge tale interpretazione, ritenendo che, nel caso di specie, ricorra una ipotesi di fair use.

Il fair use (in italiano, uso o utilizzo leale, equo o corretto)  è un istituto previsto dal Copyright Act degli Stati Uniti (titolo 17), che permette l’utilizzo di materiale protetto da copyright per scopi d’informazione, critica o insegnamento, senza chiedere l’autorizzazione agli aventi diritto, in quanto ricorrano determinate condizioni, compatibili con l’esigenza di promuovere il progresso della scienza e delle arti (fonte: wikipedia).

Disposizioni simili, nell’ordinamento italiano, sono quelle di cui all’art 70 della Legge 633/1941, che tuttavia, oltre a prevedere la ricorrenza di precise condizioni (es. la finalità di critica, nei limiti in cui l’uso non costituisca concorrenza all’autore) ed essere interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza, vincola a finalità strettamente non commerciali l’utilizzo dei contenuti creativi altrui.
Circostanza che, è evidente, non ricorre nel caso in parola, a tutto discapito del fotografo.

Probabilmente, secondo un sistema più “equo” di quello che dovrebbe riflettere il concetto della definizione stessa di “fair use”, quale è tutto sommato il sistema italiano, quella di Warhol sarebbe stata considerata come opera derivata e si sarebbe consentito al fotografo di partecipare del suo “successo”, almeno in parte, con il riconoscimento di un diritto morale e patrimoniale, seppur limitato.

Per saperne di più clicca qui.

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