La Corte d’Appello di San Francisco ha fissato per il 2 ottobre la prima udienza per il processo che vede coinvolta Napster, chiamata in causa dalla associazione dei discografici americani RIIA per violazione del diritto d’autore.Poco più di un mese fa, Napster aveva scongiurato la chiusura immediata ordinata dal giudice di primo grado con grande sollievo dei suoi venti milioni di utenti.
La redazione
Giovanni d'Ammassa
Nonostante la condanna, MP3.com riattiverà il servizio Istant Listening
La condanna del giudice federale al pagamento di 250 milioni di dollari sembra non fermare MP3.com, che ha annunciato la riapertura, nella prossime settimane, del Instant Listening Service, per mezzo del quale gli utenti possono scaricare e ascoltare via Internet i file musicali MP3.
Per accedere alla propria musica scaricata in Internet, gli utenti devono provare di aver in precedenza acquistato il CD inserendolo nel lettore CD-ROM del computer.
“Permettere alle persone di ascoltare la propria collezione di CD non viola i diritti d’autore, ha affermato Michael Robertson, CEO di Mp3.com.La redazione
Scaricare musica online viola il diritto d’autore: la sentenza contro MP3.com
Il giudice federale Jed S. Rakoff ha condannato ieri a New York la società MP3.com Inc al pagamento, nel peggiore dei casi, della somma di 250 milioni di dollari a favore della Universal Music Group, al più grande casa discografica del mondo, per violazione dei diritti d’autore.
Secondo il giudice americano, il servizio my.mp3.com, che permette agli utenti di scaricare in Internet in formato mp3 i CD precedentemente acquistati, per poi ascoltarli, combinato con il software fornito dal sito MP3.com, viola i diritti d’autore.
Il giudice, con una condanna particolarmente severa, ha valutato il danno in 25.000 dollari per ciascun CD copiato illegalemente. Per legge il risarcimento poteva giungere sino alla astronomica somma di 150.000 dollari per CD.
La battaglia legale prosegue per calcolare il numero esatto di CD della Universal presenti nel database di MP3.com. Secondo la casa discografica, sono oltre 10.000, secondo MP3.com sono circa 4.700. Dal numero dei CD dipende l’ammontare esatto del risarcimento.
E’ possibile che le due società giungano a un accordo, come in precedenza è avvenuto tra MP3.com e Warner, BMG, EMI e Sony (con quest’ultima lo scorso 21 agosto).
Le cose non vanno tanto bene neanche in borsa, dove negli ultimi dodici mesi MP3.com ha perso il 90% del valore delle proprie azioni.La redazione
Acquista online materiale sul diritto d’autore!
Milano, 6 settembre 2000 – Dirittodautore.it apre una nuova sezione nel proprio sito dedicata all’acquisto online di materiale sul diritto d’autore.
Da oggi ai nostri visitatori è offerta la possibilità di acquistare testi sul diritto d’autore grazie all’accordo di partnership stretto con Internet Book Shop, una delle migliori librerie virtuali italiane. I titoli disponibili sono attualmente quarantacinque e sono visibili nel nostro sito, ma già a partire dalle prossime settimane la sezione sarà ampliata.
Questo è il primo passo verso l’offerta di una nuova gamma di servizi, riservati ai nostri visitatori, che saranno attivati nei prossimi mesi.
Per accede al servizio, clicca qui!
Webmaster – Avv. Giovanni d’Ammassa
Una nuova sentenza del Tribunale di Torino sull’illecita duplicazione del software
Una nuova decisione del Tribunale di Torino sulla copia privata del software, che non viene considerata come reato.
La sentenza è consultabile o scaricabile in formato PDF nella nostra area downloadLa redazione
Il consorzio Grana Padano ottiene il dominio granapadano.com
L’Icann, organismo internazionale che presiede alla registrazione e alla risoluzione delle controversie in tema di domini, è intervenuta sulla disputa relativa al dominio granapadano.com a favore del consorzio lombardo.Infatti il dominio era stato registrato lo scorso sette novembre al Network Solution Corporation da una persona di Melegnano (Milano).Lo studio legale Colombo e Baioni di Mantova, che ha curato la causa per via telematica, spiega: “chiunque, titolare di un marchio registrato di impresa o di un marchio di servizio puo’ ottenere il trasferimento coattivo del nome del dominio al legittimo titolare del marchio commerciale o, se lo desidera anche la cancellazione”.
L’arbitrato consente agli operatori titolari di marchi commerciali di essere tutelati nei confronti di chi, illecitamente, intende registrare nomi di dominio identici o confondibili, aventi per estensioni .com, .org., .net.”.Poiché la
Registration Authorty italiana non ha aderito alla commissione arbitrale
internazionale tale procedura non riguarda i domini con l’estensione .it
La redazione – Fonte: Marketpress
Dal 1° settembre dirittodautore.it cambia look!
Dal prossimo 1° settembre dirittodautore.it cambia look! Nuova grafica, nuovi contenuti, nuovi servizi per avvocati e autori sono solo alcune delle novità che vi proporremo subito dopo le vacanze.
Vi aspettiamo!
La redazione
Dirittodautore.it va in vacanza
Da oggi sino a lunedì 28 agosto la redazione di dirittodautore.it è in vacanza. Le numerose mail che ci inviate non riceveranno risposta sino ad allora.
Buone vacanze!
La redazione
In appello Napster scongiura la chiusura
Due giudici federali d’appello hanno deciso che Napster non può essere punita per le violazioni al copyright compiute dai propri utenti, per cui il sito rimane aperto.
Nel frattempo si attende la fissazione della data per il processo.
La redazione
Va di male in peggio la legislazione italiana sul diritto d’autore Comunicato di ALCEI
Schedature, ‘pentiti’ e sequestri di computer contro chi copia software. La futura legge sul diritto d’autore tratta chi usa programmi non licenziati allo stesso modo dei trafficanti di droga.
A più di un anno di distanza dal comunicato Alcei “Modifiche ingiuste e incivili alla legge sul diritto d’autore” (15 marzo 1999) non solo la situazione non sta migliorando ma sono in discussione al parlamento nuove norme che peggiorano gravemente il quadro normativo.
In tutto il mondo c’è un intenso dibattito sull’accettabilità di norme antiquate che favoriscono solo grandi imprese (editoriali, “discografiche”, di spettacolo o di software), non giovano agli autori e vanno contro l’interesse generale. Le leggi italiane, ancora più retrive e repressive, sono in fase di assurdo e ingiustificato inasprimento.
Un errore fondamentale sta nel fatto che comportamenti sostanzialmente definibili, al massimo, come violazioni di rapporti privati siano trattati come illeciti perseguibili penalmente. All’interno di questa fondamentale stortura c’è un problema terminologico che puo’ sembrare un oscuro dettaglio formale ma crea una rilevante differenza.
Secondo la legge in vigore, è penalmente perseguibile chi fa uso di software non registrato “per fini di lucro”. Alcune sentenze avevano determinato una interpretazione “intelligente” di quella norma: cioè per “fine di lucro” si intende il commercio ma non il semplice utilizzo del software. Le nuove proposte di legge contengono il termine “per trarne profitto”, con l’obiettivo di forzare una definizione più estesa e perversa: cioè la perseguibilità penale del semplice utilizzo.
Occorre ricordare che le pene indicate dalla legge, per fatti che al massimo potrebbero giustificare un risarcimento in denaro, sono assurdamente pesanti. Da sei mesi a tre anni di carcere – quando un omicidio colposo plurimo puo’ essere punito con sei mesi di reclusione.
Nella nuova legge potrebbe essere previsto qualche alleggerimento delle pene, ma comunque rimangono esagerate rispetto alla realtà dei fatti ‘ e al fondamentale principio che non c’è alcun ragionevole motivo per sottoporre queste materie alla disciplina penale.
Occorre anche ricordare che queste assurde norme sono il pretesto più diffuso per quelle barbare ondate di sequestri di computer che resero infame l’Italia nel mondo nel 1994 e che, nonostante la dimostrata inutilità e perversità di quella procedura d’indagine, continuano a fare migliaia di vittime (spesso del tutto innocenti) anche sei anni più tardi.
E’ preoccupante che tutte le forze politiche, così sollecite nel mettersi al servizio delle lobby di grandi interessi privati, siano perennemente disattente nell’evitare ai cittadini inutili e ingiustificate persecuzioni.
Le richieste di ALCEI
A fronte di tutto questo, ALCEI torna a chiedere delle modifiche normative che rendano la futura legge più flessibile e in grado di incidere effettivamente sui comportamenti veramente illeciti, evitando di limitare ingiustamente i diritti della persona.
Siamo convinti che una misura fondamentale sia l’abolizione della sanzionabilità penale di queste fattispecie, ma in via subordinata, sarebbe ragionevole almeno stabilire:
o la sanzionabilità penale solo per le ipotesi di duplicazione a scopo di lucro (cioè punire chi vende le copie)
o la perseguibilità del reato di duplicazione abusiva a querela (vale a dire consentire le indagini penali solo su istanza di parte e non automaticamente
o la possibilità di accedere all’oblazione (e quindi estinguere il reato con il pagamento di una somma)
o la depenalizzazione delle ipotesi minori di duplicazione a fine di lucro (punire con una sanzione amministrativa i fatti di minore rilevanza)
o la decriminalizzazione dello scambio di informazioni tecniche e di apparati non diretti alla commissione di atti illeciti. (non considerare illecito penale il semplice interesse culturale per il funzionamento di apparati tecnici e sistemi software)
o l’esplicito divieto di sequestrare computer
o la limitazione dei poteri della SIAE alle sole opere prodotte da operatori che ne fanno parte
o l’obbligo di applicazione del bollino SIAE soltanto per le opere prodotte da operatori che ne fanno parte
o l’eliminazione di qualsiasi forma di schedatura preventiva