Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

La Corte di Giustizia Europea respinge il ricorso proposto dalla Polonia avverso l’art. 17 della Direttiva Copyright: provider obbligati a controllare i contenuti caricati dagli utenti

L’articolo 17 della direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale stabilisce il principio in base al quale i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online (cosiddetti del «web 2.0») sono direttamente responsabili quando materiali protetti (opere, ecc.) sono caricati illegalmente dagli utenti dei loro servizi. I fornitori interessati possono tuttavia essere esonerati da tale responsabilità. A tal fine essi sono tenuti, in particolare, conformemente alle disposizioni di detto articolo 17 comma 2, a sorvegliare attivamente i contenuti caricati dagli utenti, per prevenire la messa in rete di materiali protetti che i titolari dei diritti non desiderano rendere accessibili sui medesimi servizi.

La Polonia ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso di annullamento dell’articolo 17 della direttiva 2019/790. Ad avviso della ricorrente, tale articolo viola la libertà di espressione e d’informazione garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Nella sentenza del 26 aprile scorso, la Corte respinge il ricorso proposto dalla Polonia.

La Corte rileva anzitutto che, per beneficiare dell’esonero da responsabilità ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2019/790, i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online sono de facto tenuti a svolgere un controllo preventivo dei contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro piattaforme, a condizione che essi abbiano ricevuto, dai titolari dei diritti, le informazioni pertinenti e necessarie a tal fine. Peraltro, per poter effettuare un tale controllo preventivo detti fornitori devono, a seconda del numero di file caricati e del tipo di materiale protetto di cui trattasi, utilizzare strumenti automatici di riconoscimento e filtraggio. Secondo la Corte, un siffatto controllo e un siffatto filtraggio preventivi sono atti ad apportare una restrizione ad un importante mezzo di diffusione di contenuti online. In tali condizioni, il regime specifico di responsabilità introdotto dalla direttiva per i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online comporta una limitazione dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di tali servizi di condivisione.

Per quanto riguarda, poi, la giustificazione di una siffatta limitazione e, in particolare, la proporzionalità di quest’ultima rispetto all’obiettivo legittimo perseguito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790, consistente nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la Corte rileva, in primo luogo, che il legislatore dell’Unione, al fine di prevenire il rischio che, in particolare, l’uso di strumenti di riconoscimento e filtraggio automatico comporta per il diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti dei servizi di condivisione di contenuti online, ha posto un limite chiaro e preciso alle misure che possono essere adottate o richieste nell’attuazione degli obblighi previsti a tale disposizione, escludendo, in particolare, le misure che filtrano e bloccano i contenuti leciti all’atto del caricamento.
In tale contesto essa ricorda che un sistema di filtraggio che rischi di non distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito e un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe avere come risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito, sarebbe incompatibile con il diritto alla libertà di espressione e d’informazione e non rispetterebbe il giusto equilibrio tra quest’ultimo e il diritto di proprietà intellettuale.

In secondo luogo, l’articolo 17 della direttiva 2019/790 dispone che gli utenti di tali servizi sono autorizzati dal diritto nazionale a caricare i contenuti generati dagli stessi ai fini, ad esempio, di parodia o pastiche e che essi sono informati, dai fornitori di detti servizi, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali protetti conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell’Unione.

In terzo luogo, ai sensi di tale articolo 17, la responsabilità a carico dei fornitori dei medesimi servizi di garantire che non siano disponibili determinati contenuti può sorgere solo a condizione che i titolari dei diritti interessati forniscano loro le informazioni pertinenti e necessarie in merito a tali contenuti.

In quarto luogo, detto articolo 17 precisa che la sua applicazione non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza, il che implica che i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online non possono essere tenuti a prevenire il caricamento e la messa a disposizione del pubblico di contenuti la constatazione della cui illeceità richiederebbe, da parte loro, una valutazione autonoma del contenuto alla luce delle informazioni fornite dai titolari dei diritti nonché di eventuali eccezioni e limitazioni al diritto d’autore.

In quinto luogo, il medesimo articolo 17 introduce varie garanzie procedurali che tutelano il diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di tali servizi qualora i fornitori di detti servizi disabilitino comunque, per errore o senza alcun fondamento, contenuti leciti.

La Corte ne deduce che l’obbligo per i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online di controllare i contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro piattaforme prima della loro diffusione al pubblico, derivante dal regime specifico di responsabilità introdotto dalla direttiva, è stato accompagnato, dal legislatore dell’Unione, da garanzie adeguate per assicurare il rispetto del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di tali servizi, nonché il giusto equilibrio tra tale diritto, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, dall’altro. Ciononostante, gli Stati membri sono tenuti, in occasione della trasposizione dell’articolo 17 della direttiva nel loro ordinamento interno, a fondarsi su un’interpretazione di tale disposizione atta a garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali.

Il testo della sentenza è disponibile nelle nostre Banche Dati.

Proposta della Commissione Europea di regolamento per proteggere la proprietà intellettuale dei prodotti artigianali e industriali

Il 13 aprile scorso la Commissione dell’Unione Europea ha proposto per la prima volta un quadro per proteggere la proprietà intellettuale dei prodotti artigianali e industriali che costituiscono il frutto dell’originalità e dell’autenticità di pratiche tradizionali regionali. Tale quadro riguarderà prodotti quali il vetro di Murano, il tweed del Donegal, la porcellana di Limoges, la coltelleria di Solingen e la ceramica di Bolesławiec. Nonostante questi prodotti godano di fama e di prestigio in Europa e in alcuni casi nel mondo, i loro produttori non hanno finora potuto contare sulla protezione di un’indicazione dell’UE che ne colleghi l’origine e la reputazione alla qualità.

Ispirandosi al successo del sistema delle indicazioni geografiche (IG) per i vini, le bevande spiritose e altri prodotti agricoli, con la proposta di regolamento la Commissione intende consentire ai produttori di proteggere i prodotti artigianali e industriali che vengono associati alle loro regioni e alle loro competenze tradizionali, in Europa e nel mondo. Il regolamento, che prevede una protezione a livello dell’UE delle indicazioni geografiche, permetterà ai consumatori di riconoscere più facilmente la qualità di tali prodotti e di fare scelte più informate, e aiuterà a promuovere, attrarre e mantenere competenze e posti di lavoro nelle regioni d’Europa, contribuendo al loro sviluppo economico. La proposta garantirebbe inoltre di porre i prodotti artigianali e industriali su un piano di parità rispetto alle indicazioni geografiche protette già esistenti nel settore agricolo.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale, ha dichiarato: “In molte regioni europee esiste un potenziale di crescita e di occupazione inutilizzato. Nel settore dell’artigianato e dell’industria in particolare molte PMI hanno sviluppato e perfezionato competenze manifatturiere nel corso delle generazioni, ma non dispongono di incentivi né di risorse per tutelarle, soprattutto oltre frontiera. La protezione concessa dalle indicazioni geografiche ai prodotti artigianali e industriali incoraggerà tanto le regioni quanto i produttori ad affrontare la concorrenza a livello continentale e mondiale.

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: “L’Europa vanta uno straordinario patrimonio di artigianato e prodotti industriali di fama mondiale. È giunto il momento che questi produttori, al pari dei produttori del settore alimentare e vinicolo, possano beneficiare di un nuovo diritto di proprietà intellettuale che accrescerà la fiducia nei loro prodotti, aumentandone la visibilità e garantendone l’autenticità e la reputazione. L’iniziativa odierna contribuirà alla creazione di posti di lavoro qualificati, in particolare per le PMI, e allo sviluppo del turismo, anche nelle zone più rurali o economicamente più deboli.”

La proposta di regolamento presentata oggi mira a:

  • istituire una protezione a livello dell’UE per le IG relative ai prodotti artigianali e industriali al fine di aiutare i produttori a proteggere e far rispettare i diritti di proprietà intellettuale dei loro prodotti in tutta l’UE. Il nuovo regolamento agevolerà inoltre l’azione di contrasto ai prodotti contraffatti, compresi quelli venduti online, e porrà rimedio agli attuali problemi derivanti dall’esistenza di protezioni a livello nazionale frammentate e parziali;
  • consentire una registrazione delle IG semplice ed efficiente in termini di costi per i prodotti artigianali e industriali istituendo una procedura di presentazione delle domande a due livelli, che richiederà ai produttori di presentare le domande di IG alle autorità designate degli Stati membri, le quali a loro volta trasmetteranno all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) le domande ritenute idonee affinché siano ulteriormente valutate e approvate. Gli Stati membri che non dispongono di una procedura di valutazione nazionale avranno inoltre la possibilità di presentare la domanda direttamente all’EUIPO. La proposta offre ai produttori l’ulteriore possibilità di presentare un’autodichiarazione di conformità dei prodotti alle specifiche di produzione, al fine di rendere il sistema più snello e meno costoso;
  • permettere una piena compatibilità con la protezione internazionale delle IG, consentendo ai produttori di IG artigianali e industriali registrate di proteggere i loro prodotti in tutti i paesi firmatari dell’atto di Ginevra sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), atto a cui l’UE ha aderito nel novembre 2019 e che riguarda le IG artigianali e industriali. Allo stesso tempo sarà possibile proteggere le IG corrispondenti di paesi terzi all’interno dell’UE;
  • sostenere lo sviluppo delle regioni rurali e di altre regioni d’Europa incentivando i produttori, in particolare le PMI, a investire in nuovi prodotti autentici e a creare mercati di nicchia. Il regolamento proposto contribuirà inoltre a conservare competenze uniche che potrebbero altrimenti scomparire, soprattutto nelle regioni rurali e meno sviluppate d’Europa. Le regioni beneficerebbero della reputazione delle nuove IG, il che può contribuire ad attrarre turisti e a creare nuovi posti di lavoro altamente qualificati nelle regioni, stimolandone al contempo la ripresa economica.

Il testo della proposta di regolamento è scaricabile qui.

La differenza tra autore, artista e produttore (di fonogrammi)

È molto importante comprendere la distinzione che c’è tra l’autore, l’artista interprete ed esecutore e il produttore di fonogrammi, perché sono tre posizioni giuridiche che noi troviamo all’interno della nostra legge sul diritto d’autore, che ti ricordo essere la legge 633 del 1941.

Questa spiegazione ci serve anche per comprendere al meglio i contratti di edizione musicale e il contratto discografico. Quindi l’autore ha una sua posizione giuridica, l’artista interprete esecutore un’altra posizione giuridica, il produttore di fonogrammi ha una terza posizione giuridica.
E infatti, nell’ambito della nostra legge sul diritto d’autore, noi troviamo delle norme che riguardano l’autore, nell’ambito del Titolo I della legge dedicata proprio al diritto dell’autore, mentre l’artista interprete ed esecutore, e il produttore di fonogrammi sono dei soggetti che sono contemplati nel Titolo II della legge, che riguarda i cosiddetti diritti connessi.

Partiamo quindi dal primo soggetto: l’autore. L’autore è colui che crea l’opera dell’ingegno, quindi autore, compositore, o anche impropriamente detto artista nel caso delle opere d’arte figurativa, sono coloro che con il lavoro intellettuale creano un’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore.

Pertanto abbiamo un soggetto, l’autore, un bene giuridico protetto che è l’opera che l’autore ha creato, e poi un contenuto del diritto che sono i diritti che la legge attribuisce agli autori: i diritti di utilizzazione economica e i diritti a tutela della personalità dell’autore, i cosiddetti diritti morali, come quali per esempio il diritto di paternità.

Diversa invece la posizione dell’artista interprete esecutore, intanto in quanto troviamo la figura di questo soggetto nell’ambito dei diritti connessi al diritto autore, perché l’artista interpreta, esegue, non crea l’opera, ma è colui che tramite una sua intermediazione fa sì che l’opera venga fruita dal pubblico.

Pensiamo alla musica, pensiamo a Mozart che scrive il suo Requiem, noi per poter godere di questa sua creazione abbiamo bisogno di un’orchestra, di un coro che l’esegue, a meno che non vogliamo prendere la partitura del Requiem e ce la leggiamo e immaginiamo quello che Mozart aveva in testa nel momento in cui ha creato il Requiem.

Invece tutti noi preferiamo ascoltare l’esecuzione del Requiem, e per ascoltarla abbiamo bisogno di un intermediario, che prenda la partitura e la esegua: questi sono gli artisti interpreti ed esecutori. Non sono per esempio nell’ambito della musica, tutti coloro che partecipano all’esecuzione, a una interpretazione musicale, ma solo quei soggetti che eseguono e interpretano delle parti importanti. Mina è un artista interprete esecutrice, Mogol è un autore poiché scrive il testo di una canzone, ma non lo interpreta.

Anche qui abbiamo un soggetto, l’artista interprete ed esecutore, un bene giuridico protetto che è la fissazione della loro prestazione artistica, e un contenuto del diritto che sono i diritti di sfruttamento economico della fissazione della loro prestazione artistica.
Anche per gli artisti interpreti ed esecutori vi è una tutela dei diritti morali, molto ridotta rispetto a quella riconosciuta agli autori.

Terzo soggetto: il produttore di fonogrammi. Anche questo è un soggetto che troviamo nell’ambito del Titolo II della legge sul diritto autore, e quindi nell’ambito della tutela dei diritti connessi.

La legge lo chiama produttore di fonogrammi, nel gergo del settore viene chiamato “il discografico“.

Cosa fa il produttore di fotogrammi? È colui che “che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni” (art. 78 l.d.a.) Si occupa perciò di realizzare la fissazione dell’interpretazione dell’artista interprete esecutore. Dal punto di vista molto pratico, è colui che paga lo studio di registrazione, e fa sì che ci sia un arrangiatore, ci sia un fonico, ci siano gli artisti, che vengano a registrare, i quali fissano le loro interpretazioni esecuzioni.
Il risultato di questa fissazione si chiama “fonogramma“, ovvero la registrazione, musicale o meno.

Anche qui abbiamo un soggetto tutelato, il produttore di fonogrammi, un bene giuridico protetto, il fonogramma, cioè il contenitore delle fissazioni dell’esecuzione – interpretazione degli artisti interpreti esecutori o di altri suoni, e un contenuto che corrisponde ai diritti di sfruttamento del fonogramma, ovvero la proprietà del fonogramma stesso, il diritto di autorizzare la sua riproduzione e circolazione nel pubblico.

Facciamo un esempio pratico e prendiamo spunto dal mondo della musica, dove abbiamo l’autore, l’artista, e il produttore di fonogrammi: nel passato la differenza tra questi tre soggetti era molto più marcata rispetto a oggi, perché l’autore / compositore era colui che scriveva le canzoni, l’artista le interpretava, e la fama di un’opera musicale, di una canzone, era data dalla maggior quantità di artisti che la interpretavano, e il produttore di fonogrammi era quello che pagava lo studio di registrazione, e poi si occupava di distribuire il fonogramma, anche perché tanti anni fa non c’erano le possibilità che ci sono oggi di registrare una esecuzione, fissarla su un fotogramma con altissima qualità, anzi con la qualità richiesta dal mercato, e poterlo fare a casa.
Una volta bisogna andare in studi di registrazione molto grandi che avevano apparecchiature molto costose e molto ingombranti. Quindi per questo motivo la differenziazione fra questi tre soggetti era molto marcata, mentre oggi è facile che chi scrive una canzone, poi la interpreta, e si produce il fonogramma in autonomia, rivestendo così queste tre qualità di autore, artista interprete esecutore e produttore di fotogrammi.

Questo rileva poi con i rapporti che questo soggetto avrà con eventuali altri soggetti, che sono interessati allo sfruttamento delle sue opere musicali, da una parte, e dei fonogrammi che ha realizzato, dall’altra.

Puoi guardare il video sull’argomento qui:

Simona Lavagnini (a cura di), Il diritto d’autore nel mercato unico digitale. Direttiva (UE) 2019/790 e d.lgs. n. 177/2021 di recepimento

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Lavagnini, Il diritto d'autore nel mercato unico digitaleLa direttiva 2019/790 e la sua implementazione in Italia con il d.lgs. 177/2021 innovano profondamente la disciplina del diritto d’autore in ambito digitale, introducendo nuovi diritti, nuovi istituti, nuove ipotesi di responsabilità per gli intermediari.

Il testo approfondisce tutti i temi introdotti dalla novella, dalle eccezioni (in particolar modo quelle relative al text e data mining, alle riproduzioni di opere dell’arte figurativa, alle opere fuori commercio), al nuovo diritto connesso degli editori ed alla gestione del relativo compenso, all’istituto delle licenze collettive estese, alle previsioni a maggior tutela degli autori e degli artisti interpreti esecutori in ambito contrattuale, alla nuova responsabilità delle piattaforme online.

Partendo dall’analisi del travagliato percorso della direttiva, per ciascun argomento i contributi prendono le mosse da una ricognizione approfondita dello stato normativo e giurisprudenziale antecedente alla riforma, sia in sede comunitaria sia in sede nazionale, descrivono nel dettaglio il contenuto delle disposizioni della direttiva 2019/790, per approdare ad una prima analisi dell’implementazione nazionale intervenuta con la legge delega n. 53/2021 e con il decreto legislativo 177/2021, terminando in ultimo con alcuni cenni alle tappe ancora da venire, con particolare ai nuovi poteri dell’Autorità Garante delle Comunicazioni ed ai regolamenti che quest’ultima dovrà emanare nel corso del 2022.

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  • Lingua ‏ : ‎ Italiano
  • Copertina flessibile ‏ : ‎ 336 pagine
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European Copyright Society Annual Conference, Nottingham, UK, 27 maggio 2022

La conferenza annuale ECS si svolgerà a Nottingham venerdì 27 maggio 2022 con Lord Justice Arnold come relatore principale.

Il tema affrontato quest’anno è “La svolta costituzionale nel diritto d’autore – Dai diritti umani, agli aspetti della concorrenza e alle preoccupazioni di equità”.

Per maggiori informazioni: https://europeancopyrightsociety.org/conferences-2022/

Ricerca, educazione e accesso al patrimonio culturale. Un confronto fra diritti fondamentali ed eccezioni al diritto d’autore, Roma, CNR, 6 maggio 2022

Convegno organizzato dall’Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari e dal Capitolo italiano Creative Commons

Il 6 maggio 2022 si svolgerà a Roma, presso la sede del CNR (piazzale Aldo Moro 7) – aula Marconi – il convegno sul tema: Ricerca, educazione e accesso al patrimonio culturale. Un confronto fra diritti fondamentali ed eccezioni al diritto d’autore.

I temi del diritto alla ricerca, dell’educazione e dell’accesso al patrimonio culturale saranno approfonditi alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, e relative norme di recepimento nazionali, e dei principi dell’Open Science, dell’Open Access e dell’Open Education.

PROGRAMMA

9.00 Apertura dei lavori – Sebastiano Faro, Direttore dell’Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del CNR
Saluti di benvenuto – Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche
9.20-9.40 Introduzione – Deborah De Angelis, Creative Commons – Capitolo italiano, Il diritto alla ricerca, il diritto all’educazione e il diritto di accesso al patrimonio culturale come diritti fondamentali della società civile

Prima sessione (9.45 – 13.00) modera Deborah De Angelis
Christophe Geiger, LUISS Guido Carli, The Fundamental Right to Research as Guarantor for Sustainability, Innovation and Justice in EU Copyright Law
Maurizio Borghi, Università degli Studi di Torino, Il patrimonio culturale italiano: quale politica per la transizione digitale?
Caterina Sganga, Scuola Superiore Sant’Anna, Dall’armonizzazione alla frammentazione: obiettivi e fallimenti della Direttiva Copyright in materia di ricerca, educazione e accesso al patrimonio culturale
Piero Attanasio, AIE – Associazione Italiana Editori Il diritto d’autore come fondamento della libertà di ricerca e insegnamento: una lettura di parte editoriale delle nuove eccezioni
Roberto Caso, Università degli Studi di Trento Il diritto alla conoscenza aperta e l’etica dell’insegnamento
Cristiana Sappa, Leseg School of Management, Lille – Paris Norme IP e missione educativa dei musei
Salvatore Orlando, Sapienza Università di Roma L’eccezione di Text and Data Mining e le nozioni legali di “informazioni” e “dati” nella legislazione del mercato unico digitale
Marco Ricolfi, Università degli Studi di Torino Riflessioni a margine della prima sessione

Seconda sessione  (14.30-18.00) modera Sebastiano Faro
Stefania Ercolani, ALAI Italia OMPI e UE sull’armonizzazione delle eccezioni “fondamentali”: tanto rumore per nulla?
Rosa Maiello, AIB – Associazione Italiana Biblioteche Come siamo arrivati fin qui e cosa possiamo aspettarci: la direttiva 2019/790/UE e la sua “variante” nazionale dal punto di vista dei servizi bibliotecari
Ginevra Peruginelli, Sebastiano Faro, Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del CNR Efficienza, standardizzazione e sostenibilità dei modelli di Open Access per le pubblicazioni scientifiche
Giovanni De Simone, Biblioteca Centrale “G. Marconi” del CNR Dall’Open Access all’Open Science: il percorso nel CNR
Emiliano Degl’Innocenti, Opera del Vocabolario Italiano del CNR DARIAH, una infrastruttura di ricerca per l’innovazione sociale e culturale
Sarah Dominique Orlandi, Cristina Manasse, Anna Maria Marras, DCH ICOM Italia, Mirco Modolo, ANAI-MAB Educazione museale e strategie Open Access
Iolanda Pensa, Wikimedia Italia Citizen Science: riuso e disseminazione del sapere scientifico attraverso Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap
Paola Corti, SPARC Europe/Politecnico di Milano, CC Open Education Implementare la Raccomandazione UNESCO sulle Open Educational Resources (OER)
Riflessioni conclusive Deborah De Angelis

Partecipano ai lavori del convegno Gianluca Vacca e Alessandro Fusacchia (Camera dei deputati), Tiziana Vecchio (Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali – Ginevra)

Il Convegno è organizzato con il patrocinio di:
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
Nexa Center for Internet & Society
Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma
con il supporto e come parte del Project on the Right to Research in International Copyright of the Program on Information Justice and Intellectual Property (PIJIP) of the American University Washington College of Law (Arcadia funding)
in collaborazione con Wikimedia Italia, ICOM Italia, AIB, ANAI-MAB, AISA,

Il Convegno è pensato come occasione per tornare a incontrarsi e discutere insieme. Esiste, comunque, la possibilità per chi non potesse partecipare in presenza di collegarsi da remoto. In entrambi i casi è necessario iscriversi al seguente link: https://register.gotowebinar.com/register/3860291188661858060

Per informazioni contattare: eventocnr6maggio2022@igsg.cnr.it

Progettazione scientifica del Convegno: Deborah De Angelis (Creative Commons – Capitolo Italiano), Ginevra Peruginelli e Sebastiano Faro (IGSG-CNR)
Segreteria organizzativa: Simona Binazzi (IGSG-CNR)

Info: https://www.igsg.cnr.it/2022/04/ricerca-educazione-e-accesso-al-patrimonio-culturale-un-confronto-fra-diritti-fondamentali-ed-eccezioni-al-diritto-dautore/

LA DIFFERENZA tra AUTORE, ARTISTA e PRODUTTORE RELOADED! – Tutorial Copyright #023

Ritorno a parlare della differenza tra autore, artista e produttore (di fonogrammi), che avevo trattato già nel primissimo video della serie Tutorial Copyright, per due motivi: il primo è che ho voluto subito testare la nuova attrezzatura video, il secondo è che il primo video non mi era venuto benissimo… occasione per un bel ripasso sull’argomento.

Il diritto d’autore: questo sconosciuto, tavola rotonda, Biblioteca civica V. Joppi. – Udine, 23 aprile 2022

Il diritto d’autore: questo sconosciuto
Viaggio tra la tutela della creatività e fruibilità di scrittura immagini musica

Tavola rotonda

23 aprile 2022 – Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, ore 9.00

Biblioteca civica V. Joppi. Sezione Moderna – Riva Bartolini 5, Udine

Programma:

Saluti

Assessore alla cultura del Comune di Udine Fabrizio Cigolot
Presidente del Sistema Bibliotecario del Friuli Paolo Montoneri
Responsabile della Biblioteca Civica V. Joppi Cristina Marsili
Presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche del Friuli Venezia Giulia Elisa Callegari
Direttori artistici de La notte dei lettori Martina Delpiccolo e Paolo Medeossi

Vieni avanti, Creativo (1° parte), Giorgio Monte, autore e attore teatrale
2020-2022: le trasformazioni del libro e della lettura, Remo Politeo, Presidente Associazione librerie in comune di Udine
Diritto d’autore, Rapporto tra autore ed editore, Marco Gaspari, Associazione Editori del Friuli Venezia Giulia
Brevi appunti giuridici sul diritto d’autore, Lorenzo Colautti, avvocato e scrittore
Come la SIAE tutela i diritti d’autore sul territorio, Andrea Sandron, responsabile SIAE della zona Friuli Venezia Giulia per la sede interregionale di Venezia
Cineforum, istruzioni per l’uso, Giulia Cane, Mediateca Mario Quargnolo del Visionario
La lettura di opere letterarie in biblioteca tra diritti d’autore e protocolli d’intesa, Antonella De Robbio, coordinatore del gruppo di studio open access e pubblico dominio dell’AIB
Vieni avanti, Creativo (2° parte), Giorgio Monte, autore e attore teatrale

Dibattito e conclusione

Per info e prenotazioni:
bcusm@comune.udine.it
0432 1272589

The never-ending challenge of shape protection: design, trade mark and copyright, ECTA ®ETREAT, Milano, 7 aprile 2022

THE NEVER-ENDING CHALLENGE OF SHAPE PROTECTION: DESIGN, TRADE MARK AND COPYRIGHT

Milan, 7 April 2022 (9.30 – 16.30)
Hotel Dei Cavalieri Milano Duomo (Carmagnola Room, Floor 2) – Piazza Missori, 1, Milan (IT)

Programma:

9.30-10.00 WELCOME COFFEE

Session 1: HOW ARE NATIONAL JURISDICTIONS IMPLEMENTING COFEMEL?

10.00 Welcome and Introduction
ECTA President Anette Rasmussen, AWA Denmark A/S, DK
Moderator
Niccolò Ferretti, Nunziante Magrone, IT
Eleonora Rosati, Stockholm University, SE
Anke Nordemann-Schiffel, Nordemann, DE
Carlo Sala, Salalex, IT
Sylvie Benoliel-Claux, Benoliel Avocats, FR

12.30 Closing

12.30-14.00 STANDING LUNCH

Session 2: HOW DO SHAPE MARKS SURVIVE INVALIDITY ACTIONS?

14.00 Welcome and introduction
Moderator Mara Mondolfo, Società Italiana Brevetti, IT
Christoph Bartos, EUIPO Boards of Appeal, ES
Monia Baccarelli, Macchi di Cellere Gangemi, IT
Marina Tavassi, Former President of Milan Appeals Court, Specialised Division for Enterprises, IT
Ezio Bonaccorso, Nestlè, CH

16.30 Closing
ECTA President Anette Rasmussen, AWA Denmark A/S, DK

Register via www.ecta.org or send an email to ecta@ecta.org
90,00 € ECTA Members/Colleagues from the same firm of ECTA Members 120,00 € Non-Members

On request, attendees will receive a certificate of attendance to approach the respective national Bar Association with respect to CLE credits, if applicable.
The event will comply with local Covid-19 rules in force on 7 April 2022. Attendees may be required to provide proof of their Covid eligibility.