Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

Quali sono gli organismi di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi che possono operare in Italia?

Secondo l’ultimo “Elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, redatto ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS” disponibile nel sito AgCom dal 29 luglio 2022, gli OGI (Organismi di Gestione Collettiva) e le EGI (Entità di Gestione Indipendenti) operative in Italia sono:

Società Italiana autori ed editori Siae (OGC, diritto d’autore)
Lea – Liberi Autori ed Editori (OGC, diritto d’autore musica)
AFI Associazione Fonografici Italiani (OGC, diritti connessi produttore di fonogrammi -p.f.-)
ARTISTI 7607 Società Cooperativa (OGC, diritti connessi artisti interpreti ed esecutori -a.i.e.- audiovisivo)
Audiocoop (OGC, diritti connessi p.f. musica)
Evolution S.r.l. (OGC, diritti connessi p.f. e a.i.e.)
Federintermedia (OGC diritto d’autore opera letterarie e arte figurativa)
Getsound S.r.l. (OGC diritti connessi p.f. e a.i.e.)
Itsright S.r.l. (OGC, diritti connessi p.f. e a.i.e.)
Nuovo Imaie (OGC, diritti connessi a.i.e.)
Rete Artisti Spettacolo Per L’innovazione RASI (OGC, diritti connessi p.f. e a.i.e.)
SCF S.r.l. (OGC, diritti connessi p.f.)
VideorightS S.r.l (EGI, diritto d’autore autori e produttori audiovisivi)

Pertanto, a oggi operano sul territorio italiano 12 Organismi di Gestione Collettiva e una Entità di Gestione Indipendente.
La differenza tra OGI ed EGI la puoi leggere nel Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e nell’articolo della nostra Guida al diritto d’autore che trovi a questo link.

La DeLorean di Ritorno al Futuro vuole i diritti d’autore

Una curiosa notizia dagli Stati Uniti: secondo il Los Angeles Times la famosa auto DeLorean di Ritorno al Futuro sarebbe al centro di una disputa legale poiché i nuovi proprietari della DeLorean Motor Company sostengono di non aver ricevuto i diritti d’autore per il franchise cinematografico, e avrebbero perciò intrapreso una causa contro la NBCUniversal, la società madre della Universal Pictures, produttrice dei tre film.
DeLorean Motor Company rivendica il presunto mancato pagamento di un cinque per cento dei ricavi generati dal merchandising e dagli accordi commerciali legati al film, tra cui giocattoli, poster e abbigliamento. Tali accordi sarebbero stati stipulati tra John DeLorean, il fondatore originale della DeLorean Motor Company, e gli Universal Studios.
NBCUniversal avrebbe negato che tale accordo sia mai stato stipulato.
Vederemo come andrà a finire.

Giovanni Scoz, Organizziamo un evento artistico in dieci mosse. Con Approfondimento SIAE a cura di Giovanni d’Ammassa

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Presentazione dell’editore
La missione di questo libro è quello di fornire al lettore una snella guida operativa che riassuma cronologicamente tutti gli adempimenti amministrativi e gestionali da porre in essere per organizzare un evento artistico.
Si è voluto realizzare una pratica “mappa di orientamento” per gli operatori del settore che devono svolgere la loro attività in un vero e proprio “ginepraio”, un contesto cioè caratterizzato da una normativa farraginosa e in continua evoluzione, con il sovrapporsi di problematiche di natura fiscale, contrattuale e previdenziale.
Dopo un breve accenno agli aspetti propedeutici la realizzazione dell’evento (come l’ideazione di un progetto artistico, la redazione di un budget di spesa, la ricerca della copertura finanziaria, la previsione della tempistica dei flussi finanziari, la comunicazione dell’evento, eccetera) verranno cronologicamente affrontati, in specifici capitoli, i singoli passaggi operativi: dalla stipulazione del contratto tra artista e committente, agli adempimenti informativi (richiesta di agibilità, denuncia mensile) e contributivi (pagamento dei contributi previdenziali) da indirizzare verso l’Enpals, dagli adempimenti verso il Centro per l’Impiego (Comunicazione Unica Pluriefficace) agli adempimenti Siae, oltre ad un’attenta analisi di tutti adempimenti di natura fiscale (pagamento dell’artista, certificazioni dei compensi, redazione dei modelli dichiarativi). Il testo offre due chiavi di lettura: una dedicata agli studenti e a coloro che si affacciano per la prima volta nel settore, l’altra dedicata agli operatori più esperti, che potranno trovare utili approfondimenti e commenti particolari nell’esauriente apparato di note e schede a corredo del testo.
Verranno forniti altresì un cospicuo numero di fac-simili dei principali modelli in uso, al fine di prendere confidenza con le principali novità normative introdotte dal 2008 al 2022 che hanno rivoluzionato l’intero settore dello spettacolo.
Approfondimento SIAE e Soundreef a cura di Giovanni d’Ammassa.

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Chi è andato in pubblico dominio nel 2023?

Dal 1 gennaio 2023 vi sono molti autori importanti che sono diventati di pubblico dominio.
Cosa significa? Significa che in alcuni paesi è scaduta la tutela del diritto d’autore, che come si sa, ha una durata limitata nel tempo per quanto riguarda i diritti di utilizzazione economica, come il diritto di riproduzione.
Paul Éluard, Benedetto Croce, Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes), Virginia Woolf, Hermann Hesse, William Faulkner, Franz Kafka, Escher, sono alcuni esempi di autori le cui opere cadono in pubblico dominio nel 2023.
Su Wikipedia c’è una pagina che elenca gli autori, le nazioni e le relative durate, questo il link: https://en.wikipedia.org/wiki/2023_in_public_domain.

Ma attenzione! Ogni nazione ha la sua regolamentazione e quindi per sapere se un’opera è caduta in pubblico dominio in un determinato stato, è necessario verificare cosa prevede la normativa interna.

Alcuni esempi: in Unione Europea la durata standard è di 70 anni dalla morte dell’autore, ma in Spagna in alcuni casi si applica una durata di 80 anni, mentre in Francia gli autori caduti nella seconda guerra mondiale, come Antoine de Saint-Exupéry (autore de “Il Piccolo Principe“), godono di una durata del diritti più estesa.
Negli USA bisogna calcolare 95 anni, con dei criteri che sono discretamente complessi. E così via.

Altra attenzione da prestare riguarda la traduzione, che è opera elaborata ex art. 4 l.d.a., e pertanto per sapere se una traduzione in lingua italiana di un’opera straniera caduta in pubblico dominio è utilizzabile, bisogna calcolare la durata della tutela dalla morte del traduttore, non dalla morte dell’autore dell’opera originale.
Tutto chiaro?

Diritto d’autore: cosa è successo nel 2022 che non abbiamo ancora segnalato?

Diritto d’autore: cosa è successo nel 2022 che non abbiamo segnalato? Abbiamo raccolto un po’ di materiale e di link e li pubblichiamo qui di seguito.

Gli incassi globali delle royalties per gli autori di tutti i repertori sono tornati a crescere nel 2021, aumentando del 5,8% a 9,6 miliardi di euro.
Gli incassi totali a livello mondiale nel 2021 sono stati comunque inferiori del 5,3% rispetto al 2019. Gli accordi di licenza digitale nuovi ed estesi da parte delle società affiliate alla CISAC, insieme alla crescita dello streaming e degli abbonamenti, hanno contribuito all’aumento degli incassi digitali del 27,9%.
Per la notizia completa: https://www.cisac.org/Newsroom/news-releases/global-creators-collections-58-2021-still-below-pre-covid-levels

Studio sulla collocazione e sul ruolo degli autori e compositori nel mercato europeo dello streaming musicale
Lo “Study on the place and role of authors and composers in the European music streaming market” fornisce un’analisi approfondita dei colli di bottiglia e delle disfunzioni che impediscono ad autori e compositori di sperimentare una crescita più sostenibile nel mercato dello streaming musicale.
Considera come aumentare la torta delle entrate per i creatori e altri titolari di diritti, nonché come garantire un ecosistema musicale più equo e più favorevole ai creatori.
Lo studio è stato commissionato da GESAC e preparato dal giornalista e rinomato esperto del settore musicale Emmanuel Legrand, che ha condotto un’ampia analisi di mercato basata su studi economici esistenti, ricerche di mercato, nonché interviste e contatti diretti con una vasta gamma di professionisti del settore musicale, online servizi musicali, creatori e aziende di tecnologia musicale.
Per la notizia completa: https://authorsocieties.eu/the-place-and-role-of-authors-and-composers-in-the-european-music-streaming-market/

YouTube ha pubblicato il suo primo rapporto sulla trasparenza del copyright dopo il termine di recepimento della “nuova” direttiva DSM e il regime di responsabilità introdotto dal suo articolo 17. Lo trovi qui: https://blog.youtube/news-and-events/access-all-balanced-ecosystem-and-powerful-tools/

IPTV illegali, 2 persone condannate a 1 anno di reclusione e a pagare a Sky e Mediaset 145.000 euro ciascuno
https://www.key4biz.it/iptv-illegali-2-persone-condannate-a-1-anno-di-reclusione-e-a-pagare-a-sky-e-mediaset-145-000-euro-ciascuno/376389/

L’ipotesi di Pubblico Registro Digitale per la Musica divide l’industria (musicale):
https://www.key4biz.it/lipotesi-di-pubblico-registro-digitale-per-la-musica-divide-la-industry/376106/

Il MiC annuncia 155 milioni di euro per le industrie culturali: 125 per la transizione “digitale” e 30 per la transizione “verde”
https://www.key4biz.it/il-mic-annuncia-155-milioni-di-euro-per-le-industrie-culturali-125-per-la-transizione-digitale-e-30-per-la-transizione-verde/375662/

Il 27 settembre 2021, la commissione Cultura e istruzione del Parlamento europeo ha adottato a stragrande maggioranza due relazioni: la relazione della signora Semedo su “La situazione degli artisti e la ripresa culturale nell’UE” e la relazione della signora Melbarde su “I media europei nel digitale Decennio: un piano d’azione per sostenere il recupero e la trasformazione”. Entrambi i rapporti esprimono forti preoccupazioni contro i contratti di acquisizione e chiedono alla Commissione europea di agire per prevenire tali pratiche coercitive. I deputati chiedono inoltre alla Commissione europea di valutare il ruolo e l’impatto dei servizi di streaming – sia piattaforme VOD che servizi di streaming musicale – in particolare sulla remunerazione dei creatori e sulla diversità culturale (compresi algoritmi e playlist). Invitano inoltre gli Stati membri dell’UE ad accelerare l’attuazione della direttiva sul diritto d’autore e “garantire l’accesso alla contrattazione collettiva per tutti i lavoratori autonomi, compresi gli artisti e gli operatori culturali“.
Le due relazioni le trovi qui: https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202109/CULT?meeting=CULT-2021-0927_1&session=09-27-10-00

Il Report del Parlamento del Regno Unito “The Economics of Music Streaming
https://publications.parliament.uk/pa/cm5802/cmselect/cmcumeds/50/5002.htm

La risposta del Governo del Regno Unito:
https://publications.parliament.uk/pa/cm5802/cmselect/cmcumeds/719/71902.htm

Il traduttore sparisce dall’elenco degli autori dell’opera cinematografica

Nell’articolo 44 della legge 22 aprile 1941 numero 633 (l.d.a.), che disciplina i diritti degli autori dell’opera cinematografica, nell’elenco degli autori è stato prima inserito anche il traduttore, e poi lo stesso, pochi mesi dopo, è stato eliminato.

Che cosa è successo? Vediamo qual’è stata la sequenza delle norme.

Il traduttore viene riconosciuto quale co-autore dell’opera cinematografica con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 177, di Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE: all’art. 1 comma 1, lettere d) ed e), si era stabilito che:
d) all’articolo 44, le parole «ed il direttore artistico» sono sostituite dalle seguenti: «, il direttore artistico e il traduttore»;
e) all’articolo 46, il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
«Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonche’ gli artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell’opera. Tale compenso e’ irrinunciabile e le relative forme ed entita’ sono stabilite con accordi tra le categorie interessate.».
La norma è entrata in vigore il 12 dicembre 2021.

Successivamente, nella legge di conversione del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 155, intitolata “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali“, ovvero la Legge 21 settembre 2022, n. 142, è inserito l’art. 20-bis – Misura urgente per il settore della cultura ove è stabilito che “1. All’articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: “, il direttore artistico e il traduttore” sono sostituite dalle seguenti: “e il direttore artistico”“.
La norma è entrata in vigore il 22 settembre 2022.

Ma l’art. 46-bis non è stato interessato da questa modifica!

In sostanza, all’art. 44 l.d.a. (L. 633/1941) gli autori dell’opera cinematografica (vedi qui l’articolo nella nostra Guida) rimangono l’autore del soggetto, della sceneggiatura, il direttore artistico (il regista) e l’autore della colonna sonora musicale, mentra all’art. 46-bis, che riconosce agli autori dell’opera cinematografica un compenso non rinunciabile per le proiezioni pubbliche dell’opera, sono indicati, quali destinatari del compenso, anche gli adattatori dei dialoghi – ovvero i soggetti che traducono i dialoghi dalla lingua originale all’italiano, per il doppiaggio – i direttori del doppiaggio, appunto, e i traduttori.
La prima domanda da farsi è la seguente: ma chi è il traduttore? Che ruolo ha nella creazione/adattamento di un’opera cinematografica?
E poi: questo traduttore, è un soggetto diverso dall’adattatore dei dialoghi, il cui lavoro è appunto quello di traduzione e adattamento?
Il legislatore a chi pensava quando ha introdotto la figura del traduttore tra gli autori dell’opera cinematografica? Alla persona che traduce dalla lingua straniera all’italiano un soggetto o una sceneggiatura, per permetterne la realizzazione in una opera cinematografica recitata in lingua italiana?

Breve aggiornamento (grazie a Laura Chimienti per le informazioni e la sua riflessione): nella legge delega, ovvero la legge con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a recepire la Direttiva 2019/790, non era previsto l’aggiornamento dell’art. 44 l.d.a., che nulla aveva a che fare con il recepimento di tale Direttiva. Inoltre, la bozza di decreto legislativo trasmessa alle Camere nell’estate 2021, per il necessario parere consultivo, non conteneva questa previsione, che è stata di fatto inserita dopo i pareri.
Sicuramente un eccesso di delega da parte del Governo, molto probabilmente un profilo di incostituzionalità della norma.

La parodia di Zorro è lecita ma…

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una ordinanza riguardante l’utilizzo della parodia del personaggio di fantasia Zorro.

La Corte ha stabilito che la parodia di Zorro è lecita e senza vincoli, poiché rientra nella libera manifestazione del pensiero. Tuttavia, c’è un limite alla libertà: l’indebito vantaggio tratto dall’uso, anche “caricaturale”, del giustiziere nero.

La Zorro Production, con un diritto alle royalties valido fino a 70 anni dalla morte dell’autore, ha contestato l’utilizzo del personaggio in una campagna pubblicitaria italiana.

La Corte di Cassazione, con una ordinanza pubblicata il 30 dicembre 2022, ha stabilito che la parodia è lecita a condizione che non ci sia un indebito vantaggio. Se il personaggio viene usato senza ottenere un giusto ritorno economico, la società statunitense ha il diritto di chiedere il pagamento delle royalties. La Corte ha inoltre stabilito che la parodia non può arrecare danno al marchio originale o all’autore, né può pregiudicare i suoi interessi economici. La sentenza della Corte di Cassazione ha dunque definito i limiti della parodia, stabilendo che l’uso del personaggio deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti dell’autore e la libertà di espressione.

Questi i principi di diritto espressi:
«In tema di diritto di autore, la parodia costituisce un atto umoristico o canzonatorio che si caratterizza per evocare un’opera, o anche un personaggio di fantasia e non richiede un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera o al personaggio che sono parodiati».

«In tema di diritto di autore, la parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell’opera, o del personaggio, e la libertà di espressione dell’autore della parodia stessa; in tal senso, la ripresa dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare dell’opera o del personaggio originali, come accade quando entri in concorrenza con l’utilizzazione economica dei medesimi».

 

Giuseppe Cassano, Bruno Tassone (a cura di), Diritto industriale e diritto d’autore nell’era digitale

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Presentazione dell’editore
Nell’attuale ‘era digitale’ i temi del diritto d’autore e del diritto industriale si declinano in termini nuovi e l’evoluzione delle tecnologie digitali ha portato nuove questioni da affrontare. Questo volume approfondisce il diritto d’autore e il diritto industriale nel rapporto con le tecnologie digitali e con l’evoluzione di internet, dei social network e dell’e-commerce, affrontando in modo organico le innumerevoli questioni che la prassi ha posto e continua a porre. Dopo una prima parte dedicata ad un inquadramento generale, si approfondisce il diritto d’autore in internet, le sue evoluzioni (licenze creative commons, digital rights management, le collecting societies e la responsabilità del provider, per poi concentrarsi sul trattamento delle opere in internet (tra cui podcast, banche dati, fotografie e videogiochi) e sulle violazioni del diritto d’autore (cyberlockers e linking, IPTV, nello streaming e nei social network e così via). Ai segni distintivi (con particolare attenzione ai marchi registrati e ai nomi a dominio) è dedicata una apposita parte, affrontando l’ampissima casistica sulle violazioni in rete (clonazione sito web, furto d’identità o di marchio, cybersquatting, typosquatting e account squatting). Si presta attenzione anche agli usi particolari del marchio (nell’e-commerce e nelle piattaforme digitali). Nella quarta parte, che tratta dei brevetti nella rete, e si affronta il tema del digital right management e l’open access, ma anche la questione delle violazioni dei brevetti con un focus sul caso delle stampanti 3D. Nella quinta parte i temi oggetto di esame sono la concorrenza sleale, la pubblicità comparativa, il know-how e i problemi di data protection e la tutela dei consumatori (influencer marketing e contratti di endorsement, ambush marketing, real time marketing). La sesta parte affronta le questioni di privacy nel sistema della proprietà intellettuale, con attenzione al tema del file sharing, del peer to peer, del diritto all’immagine del consenso e dell’informativa sui social network o online, nonché alle forme di tutela. Completano il volume una parte dedicata al tema della proprietà intellettuale e del diritto antitrust e un’altra sui profili penali. L’opera integra le più rilevanti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità ed è aggiornato con i più recenti interventi del legislatore, tra i quali il D.Lgs. 8.11.2021, n. 177 che, in attuazione della “Direttiva copyright”, è intervenuto “sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale” e gli altri atti normativi in fase di elaborazione che compongono la c.d. Agenda Digitale Europea.

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Andrea Sirotti Gaudenzi, Il nuovo diritto d’autore. Dalla società dell’informazione al mercato unico digitale

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Presentazione dell’editore
Questa edizione dell’Opera è aggiornata alle più recenti modifiche della materia, a seguito dell’entrata in vigore dei decreti legislativi n. 177/2021 e n. 181/2021, con cui si è data attuazione alle due ultime direttive sul tema.

Il testo si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi. Alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea, la Guida dedica ampio spazio alle tematiche legate alla protezione della proprietà intellettuale, agli sviluppi interpretativi in tema di nuove tecnologie, fotografia e ritratto e alle sentenze della Suprema Corte relative al disegno industriale.

Il testo fornisce al Professionista gli strumenti processuali per impostare un’efficace strategia in sede di giudizio, riportando gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Cassazione civile nel corso del 2021 e del 2022.

Completato da un Formulario, sia per i contratti sia per il contenzioso, riportato on line per la personalizzazione e la stampa, da una ricca raccolta normativa e da un massimario giurisprudenziale di merito, legittimità e comunitario, suddiviso per argomento.

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