Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

In Italia niente musica su Facebook e Instagram: META non rinnova la licenza con SIAE

Notiziona bomba, e caso unico in tutto il mondo: Meta non è riuscita a trovare un nuovo accordo di licenza con SIAE e pertanto ha comunicato che nel giro di 48 ore rimuoverà tutti i brani del repertorio SIAE dalle sue piattaforme Instagram e Facebook.

SIAE, con un comunicato, ha commentato la scelta di META come “unilaterale e incomprensibile“, che “lascia sconcertati gli autori ed editori italiani“.

Sono due i punti chiave della trattativa ove le due parti non riescono a trovare l’accordo:
– a SIAE viene richiesto di accettare una proposta unilaterale di Meta prescindendo da qualsiasi valutazione trasparente e condivisa dell’effettivo valore del repertorio
– META rifiuta di condividere le informazioni rilevanti ai fini di un accordo equo, ovvero di fornire i dati di utilizzazione del repertorio SIAE necessari per la corretta ripartizione tra gli aventi diritto dei proventi maturati.

SIAE rivendica la propria buona fede nelle trattative, tanto che ha permesso a META di continuare a utilizzare il repertorio musicale nonostante la piattaforma fosse priva di una licenza a partire dal 1 gennaio 2023.

A ogni buon conto, in Italia, a partire dalle prossime ore, non si potrà utilizzare musica tutelata da SIAE:
– nelle Storie di Facebook e Instagram
– nei Reel di Facebook e Instagram
– nel Feed di Instagram

SIAE dichiara infine che “non accetterà imposizioni da un soggetto che sfrutta la sua posizione di forza per ottenere risparmi a danno dell’industria creativa italiana“.

Mogol, presidente onorario di SIAE: “Queste piattaforme guadagnano miliardi e sono ancora restie a pagare qualcosa, ma gli autori vivono grazie al diritto d’autore e quindi considero che la nostra battaglia è giusta, è una battaglia di civiltà“.

Non è accettabile che una piattaforma della rilevanza di Meta possa rimuovere un contenuto che coinvolge anche altri settori della filiera come reazione ad una divergenza su un accordo contrattuale” ha commentato Enzo Mazza, CEO di FIMI.

Un Workshop gratuito su come imparare e approfondire il diritto d’autore in maniera semplice ed efficace (29 marzo, ore 18, live su web)

Buone notizie!

Sta nascendo Dirittodautore.it Academy e, viste le richieste, abbiamo deciso di organizzare un  Workshop gratuito su come imparare e approfondire il diritto d’autore in maniera semplice ed efficace.

L’obiettivo è quello di aiutare, grazie alla esperienza di avvocato e formatore del nostro fondatore Giovanni d’Ammassa, a imparare o approfondire il diritto d’autore con gli strumenti adatti.

Durante il Workshop anderemo a vedere:

⇒ Quali sono gli errori da evitare
Lavorare in uno studio IP, leggere tutta la manualistica in commercio e frequentare un corso possono non essere la giusta soluzione per ottenere il risultato

⇒ Qual’è il metodo più efficace
Come puoi studiare e approndire, passo dopo passo, attraverso degli STEP e degli SCHEMI collaudati, il diritto d’autore.

⇒ Quali sono gli strumenti più affidabili
Quali sono le fonti e gli strumenti più adatti per studiare, approfondire e comprendere il diritto d’autore. Ti suggerirò quali sono i testi che non puoi non possedere, e quali sono le risorse online che puoi utilizzare per potenziare le tue conoscenze.

⇒ Qual’è la prima regola che Giovanni d’Ammassa applica quotidianamente con i suoi clienti
Come risolvere le questioni più semplici di diritto d’autore applicando la “regola del NO!“.

COME PARTECIPARE ⇓
Il Workshop si terrà online e dal vivo il 29 marzo alle ore 18.00. Durera all’incirca 2 ore.
Per tutti gli iscritti sarà disponibile il replay.

Partecipare è gratuito e ci si può iscrivere a questo link:
https://academy.dirittodautore.it/pages/workshop-easy-copyright

Vi attendiamo numerosi!

Aperta la nuova sezione “Approfondimenti”

C’è una nuova sezione su dirittodautore.it, si chiama “Approfondimenti” e ospiterà articoli di approfondimento su determinate questioni di diritto d’autore.
Il primo articolo che pubblichiamo è degli avvocati Simone Aliprandi e Carlo Piana, e riguarda il rapporto tra il diritto d’autore e la tutela dei beni culturali.

Buona lettura!

La Commissione Europea deferisce 6 Stati membri alla Corte di Giustizia per non aver recepito le Direttive sul diritto d’autore

Il 15 febbraio la Commissione Europea ha deciso di deferire 6 Stati membri alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per non aver notificato alla Commissione le misure di recepimento delle due recenti Direttive in materia di diritto d’autore.

Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Lettonia, Polonia e Portogallo sono state deferite a seguito della mancata notifica del completamento delle misure di recepimento del diritto d’autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale, la Direttiva UE 2019/790.

Mentre Bulgaria, Finlandia, Lettonia, Polonia e Portogallo sono state deferite sempre alla Corte di Giustizia UE per non aver notificato integralmente alla Commissione il recepimento della direttiva UE più specifica in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabile a talune trasmissioni online (Direttiva UE 2019/789).

Come si è arrivati al deferimento
Scaduto il termine di recepimento il 7 giugno 2021, la Commissione il 23 luglio 2021 ha avviato la procedura di infrazione, inviando lettere di costituzione in mora agli Stati membri che non avevano comunicato il completo recepimento delle due direttive. Il 19 maggio 2022 la Commissione ha sollecitato con pareri motivati 10 Stati membri per mancata notifica del recepimento della direttiva 2019/789, e 13 Stati membri per quanto riguarda la direttiva (UE) 2019/790.

Ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), se lo Stato membro interessato non si conforma al parere motivato entro il termine stabilito dalla Commissione, quest’ultima può adire la Corte di giustizia del Unione Europea. Inoltre, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione può invitare la Corte di giustizia dell’UE a imporre sanzioni finanziarie agli Stati membri che non hanno adempiuto all’obbligo di notifica delle misure di recepimento di una direttiva legislativa.

L’Ucraina ha una nuova legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi

Approvata dal Parlamento nel luglio 2022, la nuova legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2023, e senza dubbio risponde alla necessità di adeguare la normativa interna per avvicinarla a quella dell’Unione Europea, nella quale l’Ucraina ha chiesto di aderire.

La nuova legge è pertanto ricca di nuove disposizioni, che cerchiamo di riassumere brevemente, rimandando a un approfondimento su IpKitten (link a fondo pagina).

Innanzitutto è stata introdotta una definizione di opera dellingegno, intesa quale creazione intellettuale originale di un autore nel campo scientifico, letterario, artistico o altro, espressa in una forma oggettiva.

Rimane la centralità dell’essere umano quale autore di un’opera.

La legge afferma poi esplicitamente che il requisito di tutela è l’originalità, definendola: un’opera deve essere il risultato della creazione intellettuale di un autore, nonché riflettere le scelte creative fatte dall’autore al momento della sua creazione (originalità soggettiva).

L’elenco delle opere protette rimane non esaustivo, nel senso che le opere che soddisfano i requisiti di tutela del diritto d’autore possono beneficiare della protezione del diritto d’autore anche se non presenti in tale elenco. Sono incluse, nella nuova legge, le opere d’arte applicata come il disegno industriale, font, spettacoli di luci e musica, spettacoli circensi, produzioni teatrali e creazioni paesaggistiche. Nel caso delle banche di dati, è stato precisato che sono soggette alla protezione solo quelle che rappresentano il risultato di un’attività intellettuale in ragione della selezione o disposizione delle loro parti costitutive, mentre al costitutore di una banca di dati non creativa, che ha effettuato qualitativamente e/o quantitativamente un investimento consistente nell’ottenimento, nella verifica o nella presentazione del contenuto di tale banca dati è riconosciuto un diritto sui generis che ricorda quello previsto in ambito dell’Unione Europea.

La tutela dei diritti morali è stata estesa al diritto dell’autore di dare un titolo all’opera o di lasciarla senza titolo, nonché al diritto di dedicare l’opera a una o più persone, a un evento o a una data.
Con riguardo al diritto di comunicazione al pubblico, la nuova legge ne amplia il contenuto tenendo conto della Direttiva UE InfoSoc (29/2001).

È poi introdotta la regolamentazione delle opere orfane, ovvero quelle opere per le quali non è possibile identificare o trovare il titolare dei diritti, mentre nel campo delle eccezioni e limitazioni ne sono introdotte due nuove: la libertà di panorama e l’eccezione per il text and data mining (TDM).

Infine è di attualità e di interesse l’introduzione di un un nuovo diritto sui generis per gli oggetti generati dal computer (CGO) non originari, ovvero un oggetto che è differente da quelli simili già esistenti ed è creato dal funzionamento di un programma per elaboratore senza il coinvolgimento diretto di un individuo nella sua creazione.

Per un approfondimento rimandiamo a IPKitten a questo indirizzo:
https://ipkitten.blogspot.com/2023/01/guest-post-new-law-on-copyright-and.html

Musica italiana all’estero: SIAE e Italia Music Export pubblicano le statistiche 2022

SIAE ha pubblicato, per la prima volta, le statistiche relative alle performance internazionali della musica italiana, rilevando una crescita del 7,6% sulle revenue provenienti dal diritto d’autore all’estero tra il 2018 e il 2021. C’è una nuova generazione di interpreti e autori, trainata dal successo globale dei Måneskin, che sta espandendo sempre di più i confini della musica italiana, insieme a grandi classici e musica elettronica che alimentano il consumo del nostro repertorio nel mercato globale: ma gli Eiffel 65 rimangono ancora tra i più ascoltati nel mondo.

Anche l’urban, dopo l’incredibile successo nazionale, ha iniziato a guardare all’estero. Se si va ad analizzare la classifica degli autori italiani under 35 più ascoltati nel mondo al quarto posto c’è Rocco Hunt, al quinto c’è Zef, seguono thasup, Charlie Charles, Mahmood, Capo Plaza, Sfera Ebbasta e molti altri.

Tra il 2018 e il 2022 il totale dei fondi utilizzati da SIAE a supporto dell’export di autori, esecutori e professionisti ammonta a ben 1.5 milioni di euro: più di 450 artisti e artiste e più di 180 figure professionali hanno ricevuto sostegno economico per le loro attività all’estero, mentre più di 400 aziende e professionisti hanno ricevuto formazione e assistenza personalizzata sulle loro strategie di internazionalizzazione, con Italia Music Export, l’ufficio di Italia Music Lab dedicato all’export della musica italiana.

Il report analizza la percezione della musica italiana fuori dai confini nazionali, il ruolo del rap italiano, con le analisi di Carlo Pastore, Paolo Madeddu, le testimonianze di Federico Cirillo, Ruth Hagos, Ciro Buccolieri e l’intervista ad Andrea Rosii.
Infine, nel report è presente una mappatura di tutte le attività di sostegno al music export presenti al momento in Italia, tra le quali quelle di FIMI, Puglia Sounds, e molte altre.

Il report si scarica a questo link.

Corte di Cassazione: le rassegne stampa sono lecite anche prima dell’introduzione del nuovo art. 43-bis l.d.a., se si rispettano i criteri dell’art. 65 comma 1 l.d.a.

Con ordinanza del 9 gennaio 2023 della Prima Sezione civile, la Corte di Cassazione ha precisato che nel regime anteriore all’introduzione dell’art. 43-bis l.d.a., sussisteva il diritto alla riproduzione di articoli, informazioni e notizie pubblicati sui giornali e periodici editi, non oggetto di riserva di riproduzione e utilizzazione ex art. 65, comma 1, l.d.a. nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dal predetto articolo.

La questione, annosa, riguarda le società che realizzano rassegne stampa per conto di terzi. La Cassazione si è riferita ai considerando e all’art. 15 della Direttiva UE 2019/790 (Direttiva Copyright), la cui attuazione ha portato all’introduzione dell’art. 43-bis l.d.a., non applicabile ratione temporis al caso esaminato, e ha sottolineato l’importanza delle rassegne stampa in vari ambiti, come quello giornalistico, dell’ente pubblico e dell’impresa privata, distinguendo i concetti di rassegna stampa “che sono destinate a soddisfare una innegabile finalità informativa, pur indubbiamente selettivamente appuntata su di uno specifico interesse nutrito dal pubblico di riferimento” e media monitoring.

AgCom approva il regolamento in materia di equo compenso per le pubblicazioni giornalistiche in rete

Comunicato stampa AgCom

Nella riunione del 19 gennaio scorso, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AgCom ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Giomi, il regolamento in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, in attuazione dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore.

L’articolo 43-bis, introdotto con il decreto legislativo n. 177/2021, recepisce l’articolo 15 della direttiva copyright (UE 2019/790), con il quale il legislatore europeo ha affrontato la questione dell’equa distribuzione del valore generato dallo sfruttamento sulla rete di una “pubblicazione di carattere giornalistico” tra gli editori (titolari dei diritti) e le piattaforme che veicolano questi contenuti online. In particolare, l’articolo 15 della direttiva, che ha introdotto anche per gli editori il riconoscimento dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico (già previsto dalla direttiva 2001/29/CE per altre categorie di titolari), intende colmare lo squilibrio di ricavi (il cd. value gap) tra le piattaforme online e i titolari dei diritti sulle pubblicazioni giornalistiche.

Il regolamento ha come obiettivo principale quello di incentivare accordi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato. Sempre secondo l’articolo 43 bis, se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato le parti non riescono a trovare un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna di esse può rivolgersi all’Autorità per la determinazione dell’equo compenso, fermo restando il diritto di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria.

L’Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta indica, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso.

Il regolamento individua come base di calcolo “i ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore”. Su tale base, all’editore, a seguito della negoziazione, potrà essere attribuita una quota fino al 70%, determinata sulla base dei criteri predeterminati.

La presenza di un’aliquota massima ha l’obiettivo di rendere flessibile lo schema di determinazione dell’equo compenso, adattandolo alle diverse esigenze delle parti e alle diverse caratteristiche tanto dei prestatori quanto degli editori, facilitando al contempo l’instradamento delle negoziazioni.

I criteri validi per la valutazione dell’equo compenso da applicare cumulativamente e con rilevanza decrescente (art. 4, comma 3) sono:

a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni (da calcolare con le pertinenti metriche di riferimento);
b) rilevanza dell’editore sul mercato (audience on line);
c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria;
d) costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
f) adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking;
g) anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata.

Il modello e i criteri individuati dall’Autorità, nel garantire il riconoscimento dei diritti in capo agli editori, rispondono alla necessità di effettuare un attento bilanciamento dei diversi interessi in gioco sia di natura pubblicistica, considerati i valori da tutelare (quali la libertà di espressione, il pluralismo dell’informazione, unitamente alla garanzia di adeguati incentivi affinché le parti, ciascuna nel proprio ambito di attività, mantengano un elevato livello di investimenti in innovazione, anche tecnologica), sia di natura privatistica, preservando la libertà negoziale e il raggiungimento di accordi reciprocamente vantaggiosi.
Il regolamento disciplina anche la determinazione dell’equo compenso dovuto dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa. In ragione delle differenze strutturali relative ai modelli di business e ai servizi offerti, l’Autorità ha ritenuto di dover individuare dei criteri che rispondessero a tale specificità.

La base di calcolo è stata individuata nel fatturato rilevante delle imprese derivante dalle attività comunque connesse a quelle di media monitoring e rassegne stampa. In tale contesto, l’Autorità ha preferito non indicare un’aliquota, suggerendo però di tenere in considerazione quelle adottate da prassi di mercato consolidate, conferendo così la flessibilità necessaria a garantire equità e tenendo conto delle differenze esistenti all’interno della platea degli editori e delle imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché delle differenti tipologie di pubblicazioni di carattere giornalistico (fonte online, articolo con clausola di riproduzione riservata, articolo liberamente riproducibile).

Il regolamento è stato sottoposto a consultazione pubblica (delibera n. 195/22/CONS del 15 giugno 2022) e tiene conto dei contributi e delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni con tutti i soggetti interessati.

Tre artisti americani fanno causa a Stable Diffusion e Midjourney: la loro AI viola il copyright

Un trio di artisti ha intentato una causa contro Stability AI e Midjourney, gli inventori del generatore di arte artificiale Stable Diffusion, e la piattaforma di portfolio DeviantArt, che ha recentemente creato un generatore di arte artificiale, DreamUp.

Secondo i tre artisti, sarebbero stati violati i diritti d’autore di milioni di artisti quando le organizzazioni hanno addestrato i loro strumenti di intelligenza artificiale su cinque miliardi di immagini raccolte dal web, senza ottenere però un preventivo consenso per la loro utilizzazione.

Se questi sistemi violino o meno la legge sul diritto d’autore è una questione complessa e sarà interessante leggere quello che dirà il tribunale americano.

I creatori di questi strumenti di intelligenza artificiale generalmente sostengono che l’addestramento dei software con contenuti tutelati dal diritto d’autore è coperto, almeno negli Stati Uniti, dalla dottrina del fair use. Ma è tutto da vedere, e ricordiamoci che le leggi nell’Unione Europea sono diverse, da noi non esiste il fair use ma le eccezioni e limitazioni ai diritti degli autori sono tipizzate, ovvero sono indicate tassativamente e interpretate restrittivamente.

Inoltre, l’atto introduttivo della causa è stato criticato perché, a quanto pare, contiende delle inesattezze tecniche. Per esempio, si afferma che i modelli artistici di intelligenza artificiale “memorizzano copie compresse di immagini di addestramento” e poi le “ricombinano“, funzionando come “strumenti per collage del 21° secolo“.

Tuttavia, i modelli AI non memorizzano affatto immagini, ma piuttosto rappresentazioni matematiche di modelli raccolti da queste immagini. Il software non mette insieme pezzi di immagini sotto forma di collage, ma crea immagini da zero sulla base di queste rappresentazioni matematiche.

Anche qui, seguiremo con molto interesse l’evoluzione della vicenda.

I tatuaggi sono protetti dal diritto d’autore?

Difficile dare una risposta, in teoria se la rappresentazione grafica è nuova e originale, ovvero dotata di carattere creativo, unico requisito richiesto dalla legge italiana ai fini della tutela, questa è applicabile. Poi, dal punto di vista pratico, bisogna vedere come applicarla, questa tutela.

Ne parlerà Paula Westenberger, Senior Lecturer in Intellectual Property Law alla Brunel University London, in un webinar online il 26 gennaio 2023, dove sarà affrontato il tema della protezione, della proprietà e della violazione del diritto, incluso il contesto di uso commerciale in giochi e film.

Il link per iscriversi: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pqcFi_-sTh2XEovkJLf_zw