Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

DISEGNI e MODELLI nel DIRITTO INDUSTRIALE – Tutorial Copyright #021

La particolarità del design è quella di disporre di più tutele: nel diritto d’autore, di cui abbiamo parlato in un precedente video che trovi qui https://youtu.be/S-CRpIF9CRc, e nel diritto industriale. In questo secondo video sull’argomento, sempre aiutati dall’amico Carlo Sala, cerchiamo di districarci in questo complesso contesto normativo.

Music Copyright Infringement: Global Perspective, online, 18 marzo 2022

Il 18 marzo 2022, il Center for Intellectual Property & Privacy Law dell’UIC LAW ospiterà una conferenza su come i tribunali in Asia, Europa e Nord America giudicano le controversie sulla violazione del copyright musicale.

Gli argomenti includeranno l’accesso e la somiglianza sostanziale, il fair use, i diritti degli artisti, i diritti morali, la testimonianza di esperti, il ruolo degli ascoltatori, il campionamento come affrontato nel contenzioso giudiziario e extragiudiziale.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi: https://www.eventbrite.com/e/music-copyright-infringement-global-perspectives-tickets-241294978777

 

Dove sono finiti i regolamenti AgCom previsti in attuazione della Direttiva Copyright?

Il decreto legislativo 177 dell’8 novembre 2021, in attuazione della Direttiva 790/2019/UE (Direttiva Copyright), entrato in vigore lo scorso 12 dicembre, prevedeva un termine di 60 giorni di tempo, scadente il 10 febbraio 2022, per una serie di provvedimenti a cura dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che troviamo riportati nella legge italiana sul diritto d’autore L. 633/1941:

art. 16-ter, comma 5: “Quando i titolari del diritto non hanno trasferito a un organismo di gestione collettiva la gestione del diritto di cui al comma 3, il diritto di concedere o di rifiutare l’autorizzazione per una ritrasmissione a loro nome spetta all’organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralità di organismi, spetta ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari, sulla base dei criteri di rappresentatività individuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“;

art. 18-bis, comma 5: “L’autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall’articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“;

art. 43-bis, comma 8: “Per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell’informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo compenso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [10 febbraio 2022 ndr], l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l’individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso di cui al primo periodo, tenendo conto, tra l’altro del numero di consultazioni online dell’articolo,…

art. 46-bis, comma 4: “Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall’articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione“;

art. 80, comma 2, lett. f): “autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l’artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati, detto compenso è stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“;

art. 84, comma 4: ” Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati, è stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“;

art. 102-decies, comma 4: “La decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione di contenuti online a seguito del reclamo di cui al comma 2 può essere contestata con ricorso presentato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità da essa definite tramite regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. E’ fatto salvo il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria“;

art. 110-sexies, comma 1: “Per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 110-quater e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’articolo 110-quinques, ciascuna delle parti può rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che risolve la controversia nel termine di novanta giorni dalla richiesta, in conformità a quanto stabilito da apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria“;

art. 180-ter, comma 4: “Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo [12 marzo 2022, ndr], sono definiti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva del settore, le misure di pubblicità volte ad informare della possibilità di concedere le licenze, nonché la procedura con cui può essere esercitata la facoltà prevista al comma 2“.

Sembra che le consultazioni saranno avviate a marzo, di conseguenza forse per l’estate 2022 probabilmente si avranno i regolamenti richiesti dalle norme sopra richiamate.

Tanto valeva allora prevedere un termine più ampio, no?

Master Diritto dello Spettacolo Evento in diretta streaming, 11-18-25 marzo, 1-8-22-29 aprile 2022

Evento in diretta streaming
11-18-25 Marzo 1-8-22-29 Aprile 2022 orario 14.30-18.30

Crediti formativi
Concesso n.14 crediti dal CNF

Disponibilità
n.30 posti disponibili

Presentazione del corso

Destinatari: Avvocati, praticanti, manager e impiegati di società dello spettacolo.

Il master in diritto dello spettacolo vuole offrire una panoramica sulle principali questioni giuridiche attinenti il mondo del diritto dello spettacolo e fornire ai partecipanti le nozioni necessarie per operare in questo settore.

Nel corso dei sette incontri i docenti affronteranno i principali temi che riguardano questo settore; dopo un’iniziale presentazione dei contratti di scrittura artistica e delle tematiche riguardanti i profili giuslavoristici e fiscali si analizzeranno i principali contratti nel mondo musicale e cinematografico e la normativa riguardante il diritto d’autore. Una giornata è dedicata al mondo molto attuale della musica rap e allo sfruttamento della musica nell’audiovisivo.

Questo Master presenta un taglio pratico con laboratori al termine di ogni incontro che permetteranno all’iscritto di partecipare attivamente e rafforzare le nozioni apprese durante il corso.

Docenti: https://www.sharecom.it/prodotto/master-diritto-dello-spettacolo/#tab-ywtm_17

Per altre informazioni e tariffe: https://www.sharecom.it/prodotto/master-diritto-dello-spettacolo/#tab-ywtm_18

CONVERSAZIONE SANREMESE sul PLAGIO MUSICALE – Pillola Copyright #021

Ho colto l’occasione di incontro che il Festival di Sanremo crea ogni anno, e ho coinvolto, a loro insaputa, due amici a conversare sul plagio musicale. Il risultato è il miglior video sull’argomento che potete trovare! Un grazie al collega Giorgio Tramacere e al grande Roberto Turatti per essersi prestati al gioco…

Aggiornato il testo dell’art. 71-octies della legge sul diritto d’autore

Aggiornato il testo dell’art. 71-octies della legge sul diritto d’autore con i commi ter e quater inseriti in sede di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con la legge 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (in vigore dal 5 agosto 2021).

La disciplina delle opere dell’ingegno, tra norme consolidate e nuove tecnologie, online, 1-15 febbraio 2022

Ti sei mai chiesto come destreggiarti tra le leggi del copyright? Come proteggere il tuo lavoro artistico? Quali sono le norme che regolano l’uso delle immagini su social e web? Il corso di diritto d’autore risponderà a tutte le tue domande, esaminando i principali istituti che regolano il diritto d’autore, i requisiti di tutela e la durata della protezione delle opere dell’ingegno, con un focus particolare sulla protezione delle fotografie ed un esame della disciplina che riguarda le opere non tipizzate e le tematiche più attuali come urban art e installazioni, video arte, parodia e street art.

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Docente: Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana

Programma e iscrizione al link https://scuola.fmav.org/elements/diritto-dautore-2/

Attuata la Direttiva 2019/789 sulle trasmissioni online degli organismi radiotelevisivi

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 181 di attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.
Il testo è vigente al 14 dicembre 2021.

Il D.Lgs introduce ben 4 nuovi articoli nel corpo della legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), e ne riportiamo i testi integrali qui di seguito:

Art. 16-ter – 1. Ai fini della presente legge per “ritrasmissione” si intende qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, destinata al pubblico di una emissione primaria di uno Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, quando la trasmissione iniziale e’ effettuata su filo, via etere o via satellite, esclusa la trasmissione online, e quando la ritrasmissione:
a) e’ effettuata da un soggetto diverso dall’organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilita’ tale trasmissione iniziale e’ stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall’organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione;
b) e’ effettuata su un servizio di accesso a internet, come definito all’articolo 2, numero 2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, in un ambiente gestito, inteso come un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati, nel quale solamente questi ultimi possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza e’ comparabile a quello utilizzato per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite in cui il contenuto ritrasmesso e’ criptato.
2. La ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici ai sensi del presente articolo e’ autorizzata dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.
3. I titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva esercitano il diritto di concedere o rifiutare l’autorizzazione per una ritrasmissione all’operatore di un servizio di ritrasmissione che intenda acquisirne i diritti esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.
4. Gli organismi di gestione collettiva di cui al presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e operare ai sensi del medesimo decreto.
5. Quando i titolari del diritto non hanno trasferito a un organismo di gestione collettiva la gestione del diritto di cui al comma 3, il diritto di concedere o di rifiutare l’autorizzazione per una ritrasmissione a loro nome spetta all’organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralita’ di organismi, spetta ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari, sulla base dei criteri di rappresentativita’ individuati dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. I titolari dei diritti che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva hanno gli stessi diritti e obblighi dei titolari che hanno conferito mandato all’organismo di gestione collettiva che ha stipulato un accordo con l’operatore del servizio di ritrasmissione. I titolari che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva possono esercitare i diritti esclusivi di comunicazione al pubblico entro il termine di tre anni decorrenti dalla data della ritrasmissione che comprende la propria opera o altro materiale protetto.
7. Quando l’emissione primaria proviene da un altro Stato membro dell’Unione europea e l’operatore del servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione per il territorio italiano, l’autorizzazione alla ritrasmissione e’ rilasciata dagli organismi di gestione collettiva nazionali ai sensi del comma 5.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la trasmissione iniziale e la ritrasmissione hanno luogo nel territorio nazionale.

Art. 16-quater – 1. Ai fini della presente legge, per “servizio online accessorio” si intende un servizio online di fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici e di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto alla trasmissione, simultaneamente ad essa o per un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di diffusione radiotelevisiva, direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilita’.
2. Per “materiale accessorio” si intende il materiale che ha una relazione chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni, ivi inclusi i materiali che arricchiscono o ampliano in altro modo i programmi in questione, anche mediante anteprima, ampliamento, integrazione o valutazione dei contenuti.
3. Non rientra nella definizione di cui al comma 1 la fornitura dell’accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto integrati in un programma televisivo o radiofonico o a opere o ad altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso dall’organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, quali, tra gli altri, i servizi di video su richiesta.
4. Qualora avvengano nell’ambito di uno o piu’ Stati membri dell’Unione europea, oltre a quello dell’organismo di radiodiffusione, gli atti di comunicazione al pubblico di opere o altri materiali protetti, su filo o senza filo, e di messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti, con modalita’ tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, avvenuti nell’ambito di un servizio online accessorio di cui al presente articolo, nonche’ gli atti di riproduzione di opere o altri materiali protetti necessari per la fornitura, l’accesso o l’utilizzo di tale servizio online, si considerano effettuati esclusivamente nel territorio dello Stato membro dell’Unione europea in cui si trova la sede principale dell’organismo di diffusione radiotelevisiva nelle ipotesi in cui vengono forniti al pubblico:
a) programmi radiofonici;
b) programmi televisivi d’informazione e di attualita’ oppure programmi di produzione interna interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse proprie dall’organismo di diffusione radiotelevisiva.
5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e di opere e altro materiale protetto in esse inclusi.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi e gli organismi di diffusione radiotelevisiva determinano l’importo dovuto per il loro utilizzo, tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano, a livello quantitativo e qualitativo, il servizio online accessorio, inclusi la durata della disponibilita’ online dei programmi, il pubblico e le versioni linguistiche fornite. L’importo del pagamento da effettuare puo’ essere calcolato anche sulla base dei ricavi dell’organismo di diffusione radiotelevisiva.
7. Il principio del paese d’origine di cui al comma 4 non pregiudica la liberta’ contrattuale dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di limitare lo sfruttamento dei diritti di cui ai precedenti commi e degli altri diritti previsti dalla presente legge in capo ai medesimi soggetti.
8. I commi 6 e 7 si applicano anche quando il servizio online accessorio e’ effettuato esclusivamente sul territorio nazionale.

Art. 16-quinquies – 1. Ai fini della presente legge, per “immissione diretta” si intende il processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, con modalita’ che non consentono al pubblico durante la trasmissione di accedere ai predetti segnali.
2. L’organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano ad un unico atto di comunicazione al pubblico quando il primo trasmette, mediante immissione diretta e senza trasmissione simultanea al pubblico, i propri segnali che trasportano i programmi esclusivamente ad un distributore di segnali, il quale provvede a trasmetterli al pubblico.
3. Non si applica il comma 2 quando il distributore di segnali si limita a fornire all’organismo di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici per garantire la ricezione delle trasmissioni o per migliorarne la ricezione.
4. L’organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano, ciascuno in base al proprio contributo, all’atto di comunicazione al pubblico di cui al comma 2 e sono tenuti a munirsi dell’autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del programma.
5. I titolari dei diritti rilasciano l’autorizzazione di cui al comma 4 esclusivamente attraverso gli organismi di gestione collettiva, come previsto all’articolo 16-ter.
6. Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i segnali portatori di programmi direttamente al pubblico e simultaneamente li trasmettono ad altri organismi mediante il processo tecnico di immissione diretta, le trasmissioni in tal modo effettuate dai distributori di segnali costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall’organismo di diffusione radiotelevisiva al quale si applica l’articolo 16-ter.

Art. 79-bis – 1. L’articolo 16-ter non si applica ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari dei diritti.
2. Qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l’autorizzazione alla ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici, tali trattative devono essere condotte in buona fede, ai sensi dell’articolo 1337 del codice civile.

All’articolo 110-bis: il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’autorizzazione alla ritrasmissione delle emissioni di radiodiffusione e’ concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori di diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione individuati ai sensi dell’articolo 16-ter.»;

Infine l’articolo 180-bis è abrogato.

Qui per il testo completo del D.Lgs.