Con una puntualità che da una parte stupisce dall’altra merita una lode, le principali nazioni europee sono in procinto di recepire la Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
In realtà se da una parte la Direttiva introduce alcune norme oggetto di forti critiche da parte dei consumatori, dall’altra riserva un sistema di eccezioni e limitazioni alle facoltà esclusive dell’autore che dovrebbero favorire quanto meno la circolazione del bene culturale.
In Italia la bozza di recepimento della Direttiva pare fosse pronta sin dallo scorso 10 luglio, ma ha incominciato a circolare in Internet la prima settimana di agosto, ed è subito stata “intercettata” da Dirittodautore.it che ha provveduto immediatamente a diffonderla tra i propri associati.
Ha destato soprattutto scalpore il sistema di compensazione per la copia privata delle opere audio e video innovato dalla bozza della Direttiva, ove i compensi riservati ai titolari dei diritti sono stati notevolmente incrementati. L’argomento è oggetto di un altro articolo in questo numero dei Quaderni.
Desideriamo invece porre l’attenzione sulle modifiche alla legge sul diritto di autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941) che la Direttiva, quando recepita (si pensa in tempi brevi), apporterà. Si tratta del più corposo riassetto della materia dalla emanazione della legge, superiore anche a quello della legge 248/00 (cosiddetta legge antipirateria).
Ci limiteremo a segnalare le molte modifiche, mentre l’analisi tecnico-giuridica delle stesse sarà effettuata in un altro numero dei Quaderni subito dopo la pubblicazione del decreto.
Prima di analizzare il provvedimento, ne descriviamo il percorso legislativo:
22 maggio 2001: la Comunità europea emana la Direttiva 29/2001/CE;
1 marzo 2002: con legge n. 39 del 1 marzo 2002 il Parlamento italiano delega il Governo per il recepimento della Direttiva.
La scrittura del testo normativo viene affidata al Servizio XI (Diritto d’Autore e vigilanza sulla SIAE) presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con il Ministero degli Esteri. La bozza del decreto legislativo ora è sul tavolo del Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
Il provvedimento consta di ben 41 articoli, suddivisi in tre Titoli.
Le novità toccano i diritti di utilizzazione economica, i supporti fonografici, la radiodiffusione, i diritti del produttore fonografico, le utilizzazioni libere, la riproduzione privata per uso personale, i diritti degli artisti interpreti ed esecutori, le misure tecnologiche di protezione, le sanzioni civili, le sanzioni penali.
Il primo titolo riguarda le modificazioni alla legge sul diritto di autore. L’art. 1 sostituisce integralmente l’art. 13 della legge sul diritto di autore e ridefinisce il diritto di riproduzione, in applicazione dell’art. 2 della Direttiva:
“Art. 13 – 1. Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.”
Come si può subito notare, è chiarito che il diritto di riproduzione temporanea di una parte o di tutta l’opera spetta all’autore ed è subordinato al suo consenso. Un’articolo di notevole importanza per la rete Internet, da leggere però insieme al nuovo art. 68-bis, relativo agli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico.
L’art. 2 modifica invece l’art. 16 della legge sul diritto di autore, ove l’originario diritto di diffondere si trasforma nel diritto di comunicazione al pubblico, di più ampia portata, in applicazione dell’art. 3 della Direttiva:
1. L’art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 – 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.”.
L’art. 3 sostituisce l’art. 17 della legge sul diritto di autore, ridefinendo il diritto di distribuzione, in applicazione dell’art. 4 della Direttiva:
“Art. 17 – 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati dell’Unione Europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell’opera.
4. Ai fini dell’esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.”.
L’art. 4 è relativo al diritto di radiodiffusione, e sostituisce l’art. 55 della legge sul diritto di autore, costringendo l’ente esercente a distruggere i supporti contenenti l’opera registrata al fine della diffusione differita, subito dopo la radiodiffusione:
L’art 5 sostituisce la denominazione della Sezione V, Capo IV, Titolo I della legge sul diritto di autore in Sezione V – Opere registrate su supporti, mentre gli artt. 6, 7 e 8 sostituiscono rispettivamente l’art. 61, 62 e 63 della legge sul diritto di autore, relativi ai supporti fonografici.
L’art. 9 sostituisce integralmente il Capo V del Titolo I della legge sul diritto d’autore, sostituendo la originaria denominazione “Utilizzazioni libere” in Eccezioni e limitazioni. Il Capo viene diviso in tre Sezioni, intitolate rispettivamente Reprografia ed altre eccezioni, Riproduzione privata ad uso personale, e Disposizioni comuni. Oltre a riscrivere completamente gli articoli da 65 a 71, sono introdotti gli articoli 68-bis, 71-bis, ter, quater, quinques, sexies, septies, octies, nonies e decies, in applicazione dell’art. 5 della Direttiva.
L’art. 10 rinomina il Capo I del Titolo II della legge sul diritto di autore in Capo I – Diritti del produttore di fonogrammi. A loro volta gli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sostituiscono gli artt. 72, 73, 74, 75, 76 e 78 della legge sul diritto di autore, mentre gli articoli 17 e 18 sostituiscono l’art. 78-bis e intoducono l’art. 78-ter:
Sono inoltre sostituiti gli articoli 79 e 80 della legge sul diritto di autore: (art. 19 e 20 del provvedimento):
L’art. 21 sostituisce il primo comma dell’art. 81 della legge sul diritto di autore (diritto degli artisti interpreti ed esecutori a opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione delle loro prestazioni), mentre l’art 22 sostituisce integralmente l’art. 83 (indicazione del nome degli artisti interpreti ed esecutori).
L’art. 23 inserisce, dopo il Titolo II-bis della legge sul diritto di autore, il Titolo II-ter – Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti, con i nuovi articoli 102-quater e 102-quinquies sulle misure tecnologiche di protezione (art. 6 della Direttiva):
L’art. 24 apporta modifiche alla misura cautelare della inibitoria, sostituendo l’art 163, mentre l’art. 25 sostituisce mentre il primo comma dell’art. 164 il n. 3 (designazione dei funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per il diritto di autore).
Molte le modifiche alle sanzioni penali: l’art. 26 sostituisce il comma 1 dell’art. 171-ter, mentre gli artt. 27, 28, 29 modificano gli artt. 174-bis, 174-ter, 174-quater, e l’art. 30 introduce l’art. 174-quinqies (che non è altro che il testo dell’art. 174-ter attualmente in vigore).
Le successive modifiche sono di carattere “tecnico” e necessario, riguardano in particolare:
Art. 31: Art. 182-bis comma 1 lettera e) (aggiunta)
Art. 31: Art. 182-bis comma 3 (sostituito)
Art. 32: Art. 186 comma 3 (aggiunto)
Art. 33: Art. 190 comma 3 (aggiunto)
Art. 34: Art. 193 comma 2 (sostituito)
Art. 35: Art. 194-bis (inserito)
Il Titolo II del testo di recepimento è relativo alle modifiche della legge n. 93 del 5 febbraio 1992:
Art. 36: Art. 5 comma 1 (sostituito)
Art. 37: Art. 7 comma 2 (sostituito)
Il Titolo III, intitolato Disposizioni comuni, transitorie e finali, contiene alcune disposizioni di carattere comune, oltre alla determinazione del compenso di cui all’art. 71-septies per la riproduzione per uso personale.
Infine, restano abrogati articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, mentre sono abrogati l’art. 77 ed il secondo comma dell’art. 106 della legge sul diritto di autore, gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, nonché ogni altra disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizione del presente decreto. E’ infine abrogato l’articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (inglobato nel nuovo art. 174-ter).
Due osservazioni: con il recepimento della Direttiva 29/2001/CE da una parte ci troveremo davanti a una legge sul diritto di autore quanto mai frammentata in una miriade di articoli bis, ter, quater, ecc., dall’altra si riproporranno gli annosi problemi interpretativi già vissuti con la legge 248/00. La frammentarietà della materia, dovuta anche dalle differenti tipologie di opere dell’ingegno, alle quali è necessario applicare regole da una parte certamente comuni, ma dall’altra assolutamente particolari, non facilita le cose.
In realtà oggi è necessario un ripensamento del sistema di diritto di autore, che deve partire da una necessaria riscrittura della legge, che abbia come obiettivo il giusto contemperamento degli interessi degli autori, che necessitano di recuperare la loro centralità, dell’industria culturale, che deve essere tutelata nei suoi investimenti economici, e della collettività, la quale deve usufruire delle opere con regole certe e chiare.