Primo commento alla proposta di direttiva

E’ stata presentata una proposta di Direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Partendo dal presupposto che la contraffazione e la pirateria nonché, più in generale, le violazioni della proprietà intellettuale costituiscono un fenomeno in costante crescita, che attualmente assume una dimensione internazionale, e rappresenta una seria minaccia per le economie nazionali e gli Stati.

La proposta ha lo scopo di armonizzare le normative nazionali relative agli strumenti per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Si pensa che la proposta di direttiva garantirà l’equiparazione dei titolari di diritti nell’Unione europea e rafforzerà i provvedimenti adottati contro i contravventori . La proposta riguarda le violazioni di tutti i diritti di proprietà intellettuale (diritti d’autore e proprietà industriale, come ad esempio marchi, disegni e modelli) che sono stati armonizzati in seno all’Unione europea dalle precedenti Direttive.
Tutte sanzioni che risultano essere molto gravi, e secondo alcuni non proporzionate alla violazione commessa (in alcuni casi addirittura senza colpa vedi art. 16 della proposta).
Molti soggetti hanno espresso grandi dubbi per la privacy, e per le gravi sanzioni che corrispondono a violazioni anche lievi, ed in alcuni casi anche senza scopi ne’ commerciali ne’ di lucro.

Il 27 novembre, si e’ riunita la Commissione Affari Legali e Mercato Interno per l’analisi (tra l’altro) degli emendamenti di mediazione proposti da Janelly Fourtou, “rapporteur” della proposta.

Questi emendamenti modificati, rappresentano un tentativo di mediazione della stessa relatrice, la cui posizione era stata aspramente criticata nei giorni scorsi per le sanzioni ritenute eccessive per i casi di violazione delle leggi sulla propieta’ intellettuale.
I nuovi emendamenti tentano di mitigare gli eccessi, ma la sostanza rimane.

Tra le modifiche piu’ rilevanti:
– Nei “considerando” non si vieta piu’ “la riproduzione abusiva” (prescindendo dallo scoo di lucro), ma si marca il divieto di “comportamenti anticoncorrenziali”, riportando le violazioni, e le relative sanzioni, sotto l’aspetto commerciale e non privato.

– Piu’ specifico anche l’emendamento compromesso12 che si riferisce non solo alla tutela dei diritti , ma anche alla tutela delle eccezioni a favore dei singoli.

– Limitando inoltre, solo agli scopi commerciali, il sequestro delle opere contraffatte o in violazione con i diritti dei titolari (emendamenti compromesso 16 e 17).
Vengono anche ridimensionate le sanzioni e le multe nei casi di violazione (emendamento compromesso 19).

Rimangono, pero’, grandi dubbi sulla riservatezza, a favore delle persone inquisite e delle informazioni raccolte dai giudici (nuovi emendamenti compromesso 15 e 14).
L’emendamento di compromesso n.15 (Approvato) prevede che il giudice possa richiedere, su richiesta della parte, (anche agli Internet Service Provider) anche per presunte violazioni a fini non commerciali (questa parte sottolineata sono delle novita’ contenute negli emendamenti di compromesso). In particolare il giudice puo richiedere le informazioni su: origine del bene e del servizio; nome ed indirrizzo del produttore e distributore e chiunque altro possessore del bene o del servizio; quantita’ prodotte, prezzo ed altro.
Molti ritengono che questo violerebbe la privacy di soggetti coinvolti (e non ancora condannati) nel processo, e per di piu’ per supposte violazioni per finalita’ anche non economiche, come potrebbe essere uno scambio di file.

Il nuovo emendamento compromesso n.18 prevede una responsabilita’ per gli ISP (Internet Service Provider) con le sanzioni previste dagli articoli 10 e 15 (art. 15 “un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Il mancato rispetto di un’ingiunzione è punibile con un’ammenda, integrata all’occorrenza da una penale, finalizzata ad assicurarne l’esecuzione” e art. 10 “un’ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, a vietare, a titolo provvisorio e imponendo penali, il proseguimento di asserite violazioni di un diritto di proprietà intellettuale, o a subordinarne il proseguimento alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare“).

Nonostante alcuni accorgimenti e compromessi, rimangono i dubbi relativi ancora, ad esempio, all’articolo 16 (Misure alternative) della Proposta di direttiva, dove prevede:
Ove opportuno, gli Stati membri dispongono che qualora il soggetto cui potrebbero essere inflitte le misure di cui alla presente sezione abbia agito in assenza di colpa, pur causando un danno all’attore, questo soggetto possa offrire riparazione del menzionato danno, d’accordo con la parte lesa, nel caso in cui l’esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e la parte lesa possa ragionevolmente essere soddisfatta da un indennizzo pecuniario“.
Facciamo il caso di qualcuno (un soggetto commerciale, una impresa, una Universita’) che metta nel suo sito o network un’opera contraffatta, o che comunque violi i diritti di propieta’ intellettuale di qualcuno, senza essere minimamente a conoscenza della cosa. Ebbene, sara’ comunque responsabile della violazione e, solo la parte lesa lo vorra’, potra’ offrire una somma di danaro “a risarcimento”.
Rimane immutato anche l’articolo 20 (Disposizioni di diritto penale):
Gli Stati membri provvedono a qualificare penalmente ogni violazione grave di un diritto di proprietà intellettuale, nonché il tentativo di violazione, la complicità o l’istigazione alla violazione. Una violazione è considerata grave quando è commessa deliberatamente e a fini commerciali“.
L’articolo 20 richiede per definire una “grave violazione”, che la violazione sia commessa (1) deliberatamente, e (2) per fini commerciali, ma non richiama in nessun modo l’entita del danno causato, che dovrebbe essere sostanziale o grave. Potrebbe quindi applicarsi pesanti sanzioni penali anche a violazioni minori e lievi.
Tuttavia lo stesso richiamo ai “fini commerciali” resta a mio avviso vago e troppo ampio.

Dott. Marco Marandola
Esperto di diritto d’autore e licenze elettroniche
marandol@tiscalinet.it

Su

Controlla anche

Il futuro delle società europee di gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi

Negli ultimi anni la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel mercato interno …