Con il Decreto Legislativo n. 68 del 09 aprile 2003 – entrato in vigore il 29 aprile scorso – il legislatore nazionale ha recepito la direttiva comunitaria 2001/29/CE afferente l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
Con l’attuazione della citata direttiva comunitaria, è stato possibile adeguare la normativa di settore allo sviluppo della moderna società dell’informazione, caratterizzata dal vertiginoso evolversi del mondo virtuale della “rete” e delle tecnologie digitali.
L’articolato assume particolare rilievo poiché opera:
– l’armonizzazione ed il coordinamento con i previgenti provvedimenti legislativi costituiti, principalmente, dalle leggi n. 93 del 05 febbraio 1992 e n. 248 del 18 agosto 2000;
– la modifica e l’integrazione dell’impianto normativo di base costituito dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (qui di seguito richiamata con l’acronimo l.d.a.).
Il decreto legislativo in parola ha introdotto, chiarificandone la portata, alcune importanti definizioni relative ai diritti riconosciuti agli autori di opere tutelate tra cui, a titolo di esempio, quello di riproduzione, comunicazione o messa a disposizione al pubblico nonché le relative eccezioni e limitazioni.
Tra queste ultime rientra la cosiddetta eccezione di “copia privata”, così ridefinita una delle utilizzazioni libere di opere o brani tutelate dal diritto d’autore, già sancite al Capo V della legge n. 633 del 22 aprile 1941.
Tralasciando l’analisi della Sezione I del novellato Capo V, che disciplina la pur significativa eccezione di “reprografia”[1], ciò che desta attuale interesse è la Sezione II intitolata riproduzione privata ad uso personale.
Tale aspetto normativo risulta particolarmente importante al fine di tracciare, per quanto possibile, un “discrimen” tra lecita ed illecita detenzione di opere rappresentate in fono-videogrammi, tutelate dal diritto d’autore e riprodotte per finalità di uso personale.
L’eccezione, definita all’art. 71-sexies[2] del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68, deve essere infatti necessariamente confrontata con le norme sanzionatorie di natura penale e amministrativa, inerenti l’utilizzo abusivo di supporti audiovisivi non conformi alle prescrizioni di legge.
Atteso che la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi tipo di supporto (magnetico e/o digitale), è da ritenersi legittima purché effettuata da una persona fisica per uso prettamente personale e senza scopo di lucro nonché qualsivoglia finalità commerciale, appare chiaro come il legislatore si sia premunito, “in primis”, di consentire l’eccezione solo nel caso in cui:
– non vi sia contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o dei materiali dotati di misure tecnologiche di protezione;
– non si arrechi ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore.
A conferma il comma 2 dell’art. 71-sexies[3], inibisce la riproduzione di copia privata di un’opera a qualunque soggetto diverso dal privato utilizzatore che ne è venuto in regolare possesso, ritenendolo “terzo” nel rapporto titolare-utente ed assimilabile quindi ad un qualunque fornitore di servizi.
In tale ottica, per esempio, non sarebbe assentibile “masterizzare” un cd-rom musicale regolarmente acquistato e cederlo a titolo gratuito ad amici e/o conoscenti per il loro uso personale. La riproduzione di un fonogramma e/o videogramma su un supporto privo di contrassegno S.I.A.E., deve essere fatta personalmente dall’utente che detiene legittimamente l’opera tutelata e non può varcare la soglia delle sue pertinenze.
Nel caso testè illustrato, il mancato rispetto delle citate prescrizione integrerebbe a carico di chi ha duplicato il cd-rom e di chi ne è venuto in possesso, la violazione amministrativa stabilita dall’art.174-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633, così come novellato dall’art. 28[4] del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
La citata norma prevede, infatti, la sanzione amministrativa pari ad 154 euro per chi riproduce, duplica nonché utilizza, in tutto o in parte (un singolo brano musicale di una “compilation” o la “compilation” per intero?), con qualsiasi procedimento (la masterizzazione del cd-rom, la conversione di un fonogramma in un file informatico musicale,?) un’opera protetta dal diritto d’autore, fatti salvi i casi di concorso nelle fattispecie penali contraddistinte da uno scopo di lucro e/o di profitto.
In ordine a quest’ultima eccezione appare chiaro la circostanza per cui se la cessione del cd-rom in parola è avvenuta a fronte di un qualsivoglia corrispettivo e/o a scopo commerciale, vengono a mancare, “ab imis”, i presupporti fondamentali dell’eccezione di riproduzione di copia privata, sgombrando così il campo ad ogni dubbio e facendo materialmente posto alla configurabilità della violazione di natura penale.
In tale prospettiva può essere presa in considerazione anche l’attività di navigazione nel “web” con la relativa fruizione del materiale ivi disponibile, anche mediante il cosiddetto “file sharing”.
A tal proposito non appare pienamente condivisibile, a mio parere, il contenuto di un recente articolo apparso sul quotidiano “La Repubblica” il 30 maggio ultimo scorso, con il quale si rende nota al pubblico la prima retata di polizia “on-line” sul copyright, tacciando di reato il “download” musicale e cinematografico.
Nell’articolo pubblicato viene riferito che lo scambio diretto di materiale informatico coperto da copyright tra utenti della rete “internet”, cosiddetto “peer-to-peer”, è in contrasto con i dettami dell’art. 171 della legge 633/41 che punisce chi cede a qualsiasi titolo materiale protetto, anche se gratis e/o freeshare.
In ragione di ciò, così come riportato, le articolate indagini eseguite si sono incentrate sull’identificazione degli account di posta elettronica associati ad “e-mail” scambiate fra clienti ed alcuni fornitori, quest’ultimi gestori di archivi informatici composti di file musicali mp3, film di prima visione e software di ogni genere nonché materiale pornografico.
L’elenco degli oltre 200 clienti “casalinghi” (professionisti, studenti, operai?) identificati tramite IP Address, è stato stilato dagli investigatori e inviato alle varie Procure della Repubblica competenti per territorio, al fine di valutare la sussistenza del reato di ricettazione, ai sensi dell’art. 648 c.p., oltre alla violazione alla normativa sul diritto d’autore.
In ordine a quest’ultima ipotesi di illecito, occorre soffermarsi brevemente, anche alla luce di quanto finora menzionato in ordine all’eccezione di copia privata.
La ventilata ipotesi di violazione all’art. 171[5] della legge 633/41, per aver ceduto a qualsiasi titolo, anche gratuito, un’opera tutelata dal copyright, si deve confrontare, secondo il mio avviso, con la peculiare natura residuale del citato articolo rispetto alle fattispecie di reato previste dai successivi articoli 171-bis e 171-ter.
Né è riprova l’utilizzo di termini volutamente generici quali “opera altrui” nonché, al comma 3, un rimando all’articolo 68 inerente la “reprografia”.
Orbene, le successive novelle legislative, ossia la legge 248/00 e il decreto legislativo 68/03 in trattazione hanno progressivamente ridotto l’effettiva portata della sanzione “calderone” sancita all’art. 171 l.d.a., prevedendo con progressive modifiche ed integrazioni all’impianto normativo, tutte le fattispecie comportamentali penalmente rilevanti, che vengono in ogni caso univocamente ricondotte al comune denominatore della finalità di lucro e/o di profitto.
Qualora quindi l’asserito scambio informatico di e-mail tra clienti “casalinghi” e fornitori di archivi informatici attinti da noti siti web specializzati (Kazaa, Gnutella, Morpheus…), sia stato effettuato nell’ambito di una compravendita pubblicizzata su alcuni newsgroup, appare sì configurabile una delle ipotesi di reato prevista dal titolo III, capo III, Sezione II della legge 633/41 intitolato difese e sanzioni penali.
In alternativa il cliente destinatario delle e-mail incriminate ed usuario a titolo gratuito, di opere attinte dal mondo virtuale del web, dovrebbe essere passibile della sanzione amministrativa di cui all’art. 174-ter l.d.a, di cui si è ampiamente trattato in precedenza.
In definitiva, scaricare da siti internet sul proprio personal computer file musicali, programmi software ed altro, non costituisce un reato a meno che tale opera, fissata su un qualsiasi tipo supporto e/o trasmessa con qualsiasi procedimento, è ceduta a terze persone a scopo di lucro e/o di commercio.
Francesco Saponaro
Capitano della Guardia di Finanza
Note
[1] per reprografia si intende la riproduzione in tutto o in parte di qualsiasi opera di natura letteraria. Il fenomeno della cosiddetta “pirateria libraria” risulta essere assai diffuso negli ambienti didattici e abbisognerebbe di un’attività di sensibilizzazione pari a quella destinata alla “pirateria musicale”.
[2] L’art. 71-sexies, comma 1, così recita:”E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater“.
[3] L’art. 71-sexies, comma 2, così recita:”La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13,72,78-bis,79 e 80.”
[4] L’art. 28, così recita: “L’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:””Art.174-ter 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia, supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter,171-quater, 171 quinques, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell’utilizzo dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.”
[5] L’art. 171 così recita:”Salvo quanto previsto dall’articolo 171-bis e dall’articolo 171-ter, è punito con la multa da euro 51,65 a euro 2.065,83 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsisia forma. A) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana… [omissis]“