Le opere registrate su supporti

Commento breve alle modifiche apportate dal D.Lgs. 68/2003 agli artt. 61-63 della Legge 633/1941

Il decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68 attua la direttiva UE 2001/29 sull?armonizzazione di taluni aspetti del diritto d?autore e dei diritti connessi nella società dell?informazione.

In particolare, con riguardo alle disposizioni oggetto della presente disamina, le modifiche introdotte rispondono alla necessità di adeguamento terminologico giustificata dalla moltiplicazione e diversificazione degli strumenti utilizzati nella diffusione e riproduzione di opere.

Ciò non ha comportato l?introduzione di nuovi concetti, bensì l?adozione di definizioni più ampie afferenti la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari.

Tali novità sono innanzitutto ravvisabili nell?attuale denominazione del capo V della Legge 633/41 – introdotta con l?art. 5 della D.Lgs. 68/2003 – la quale, sostituendo l?anacronistico riferimento alle “opere registrate su apparecchi meccanici“, introduce la più ampia categoria delle “opere registrate su supporti“.

In merito, la versione consolidata del nuovo testo dell?art. 61 della Legge Autori, emendata dall?art. 6 del D.Lgs 68/2003, prevede il diritto esclusivo dell?autore “di adattare e registrare l?opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata“.

Come è facilmente intuibile, tale definizione è suscettibile di comprendere ogni e qualsivoglia piattaforma, digitale e non, nell?ambito della quale possono essere incorporati fonogrammi e riproduttori di immagini di ogni tipo, dal tradizionale disco in vinile alla flash memory per lettori Mp 3, passando dai già diffusi Minidisc, CD audio e DVD.

Non solo, l?espressione adottata dal Legislatore potrà facilmente adattarsi anche ai supporti futuri, stante il riferimento a tutte le tecnologie impiegate.

Ciò detto, le disposizioni del capo V ed in particolare il nuovo testo dell?art. 61, ribadendo l?autonomia delle varie facoltà afferenti lo ius excludendi alios spettanti all?autore dell?opera, conferma la tradizionale distinzione tra il diritto di riproduzione e vendita dell?apparecchio riproduttore ed il diritto di esecuzione pubblica e radiodiffusa dell?opera, laddove prevede che “la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico“.

Come anticipato, quanto al diritto di riproduzione, la nuova espressione adottata dal legislatore permette di comprendere tutti i supporti sui quali viene fissata l?opera.

Detta facoltà tuttavia inerisce alla riproduzione dell?opera in un ristretto ambiente ad esclusivo godimento degli astanti.

Ben diversa invece appare lo scenario allorquando l?utilizzazione di un supporto quale ad es. un CD avviene nell?ambito della trasmissione dell?opera ad un numero di persone indeterminato (ad es. la radiodiffusione).

Orbene, la comunicazione al pubblico di un opera, se rapportata alle attuali tecnologie, va considerata alla stregua di una fattispecie complessa, stante il numero elevato di mezzi di diffusione esistenti.

Un primo tentativo di adeguamento della normativa in esame si è avuto con il D.Lgs. 23.10.1996 n. 581 in recepimento della direttiva CE 93/83, il quale ha introdotto la facoltà dell?autore di autorizzare la comunicazione al pubblico o via satellite e la ritrasmissione via cavo.

Tale emendamento tuttavia non è risultato essere al passo con i tempi anche in virtù dello sviluppo esponenziale della tecnologia digitale. Si pensi, a tale proposito, alla rete internet o alla tecnologia GPRS e UMTS dei telefoni cellulari.

Da ciò l?esigenza di adeguare la disciplina legislativa di riferimento. Sul punto, il considerando 23 della direttiva 29/2001 recita: “La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d?autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un?opera al pubblico su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti“.

Ne consegue la decisione di adottare, in sede di recepimento, un?espressione generale in grado di non tralasciare le nuove tecnologie.

Il nuovo testo dell?art. 61, infatti, riconosce all?autore il diritto esclusivo di “eseguire pubblicamente e di comunicare l?opera al pubblico mediante l?impiego di qualunque supporto“.

Quanto, infine, all?art. 62 della legge 633/41, premesso che il disposto ivi contenuto è finalizzato a garantire la pubblica buona fede e comunque ad avversare le riproduzioni abusive, gli emendamenti introdotti, anche nel presente caso, riguardano solo la necessità di adeguare una terminologia desueta alle attuali esigenze di mercato.

Ne deriva la sostituzione di ogni riferimento a “esemplari di disco fonografico” con la più moderna espressione “supporti fonografici“.

Lo stesso vale per l?art. 63 ove l?espressione “disco o altro apparecchio analogo” è stata sostituita dalla dicitura “supporti“.

Cristiano Bacchini
Avvocato in Milano

BIBLIOGRAFIA
Relazione governativa al D.Lgs. 68/2003 in Guida al Diritto, 17 maggio 2003 n. 19 pag. 34 e ss.;
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