La posizione di FAPAV

Mentre imperversa la polemica sulla misura del compenso da liquidare ad autori, produttori ed interpreti-esecutori sulla base dell’emanando decreto legislativo di attuazione della Legge delega per l’armonizzazione del diritto d’autore in ambito digitale (L. 1° marzo 2001, n. 39), si vanno delineando pericolose quanto inesatte teorie circa l’esistenza di un supposto rapporto diretto fra “copia privata” e “pirateria”, quasi che la seconda sia una sorta di forma deviata dell’esercizio della prima.

Onde fugare ogni dubbio in tal senso, è bene sgomberare il terreno da un tale “difettivo sillogismo”, sviluppatosi proprio a causa della superficialità con cui da eccezione, limitata e circoscritta, al diritto esclusivo di riproduzione, la c.d. “copia privata” sia assurta al rango di “diritto” vero e proprio che ciascuno esercita come, quando e nella misura che più gli aggrada.
Invero, non vi è nulla di più errato che il considerare che la possibilità tecnica di realizzare una copia di un’opera tutelata dal D.A. spossessi l’autore (e il produttore, al pari dell’interprete-esecutore) dai suoi diritti sacrosanti ed esclusivi, previsti dalla legge, consentendo a chicchessia di esercitare in sua vece il diritto di riproduzione, a fronte di un corrispettivo irrisorio.

Per evitare fraintendimenti del genere sopra descritto è necessario che chi si occupa di questo problema ricordi, per prima cosa, che l’industria dei supporti vergini e degli altri sistemi di riproduzione, non potrebbe esistere – quantomeno per il mercato del grande pubblico – se non vi fossero le opere dell’ingegno, a qualunque categoria esse appartengano, e che queste ultime non possono prendere vita senza che le realizzino – dietro corrispettivo – autori, produttori, interpreti ed esecutori.

A ciò va aggiunto, ed è il secondo punto, che il diritto esclusivo spettante all’autore di riprodurre e moltiplicare l’opera in copie, sancito dall’Art. 13 L.D.A., non è per nulla scalfito dalla L. 93/92 se non con esclusivo riferimento alla “riproduzione privata e per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e videogrammi” (Art. 3 L. 93/92), al pari di quanto avviene per il diritto esclusivo alla pubblica esecuzione e alla pubblica rappresentazione (Art. 15 L.D.A.), derogato per le utilizzazioni, non considerate pubbliche, che avvengono nel solo ambito della cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuate a scopo di lucro.
In terzo luogo, va sottolineato come le norme che hanno concesso l’esercizio della copia privata traggono origine da esigenze ben diverse da quelle che sembrano oggi giustificare una riproduzione sistematica di qualsivoglia bene immateriale fissato su supporto ovvero diffuso a distanza.

Nel lungo periodo di gestazione della L. 93/92 sulla copia privata, cioè nel periodo intercorrente fra la proposta di legge n. 1744 (Scotti Virginio ed altri) del 22 ottobre 1987 e il 15 febbraio 1992, data di pubblicazione della legge in G.U., lo sviluppo delle tecnologie di riproduzione aveva reso possibile – ad esempio – il riversamento del contenuto dei brani musicali contenuti in un long-playing su una cassetta audio, consentendo ai possessori di un giradischi di ascoltare i propri brani preferiti su altro, meno ingombrante, apparecchio riproduttore di suoni.
Ma se l’agevolare lo sviluppo delle nuove tecnologie può avere giustificato l’emanazione di una legge che stabilisse ben chiari limiti alla deroga, in via di eccezione, al principio del diritto esclusivo degli autori a consentire o negare la riproduzione della propria opera dell’ingegno, non è pensabile che ciò possa oggi avvenire in danno degli stessi autori, né che tale eccezione – una volta ammessa – sia contrabbandata come una implicita autorizzazione alla “pirateria”.
La “pirateria”, invero, è esercitata su scala commerciale (quindi mai per uso privato) ed a fini di lucro, circostanze entrambe che impediscono – ciascuna indipendentemente dall’altra – la sussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’eccezione della “copia privata”.
La pirateria è inoltre un reato: e un reato grave ai sensi della L. 248/00.

Fatte queste precisazioni, il tema della “copia privata”, ove trasposto dal terreno analogico, cui abbiamo fatto poc’anzi cenno, all’ambito digitale, pone non poche questioni e solleva numerosi dubbi sia circa l’opportunità di concedere una tale “facoltà” (la Direttiva 2001/29 consente invero di escluderla per le opere digitali) che relativamente alle modalità con cui la copia digitale debba essere realizzata.
Ci riferiamo, in particolare, alla vexata quaestio della apposizione sulle opere di “misure tecnologiche di protezione ? efficaci ? che sono destinate ad impedire o a limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.” (Art. 23 della bozza di Decreto Lgls. di attuazione della Direttiva 2001/29).
Non è arduo comprendere, infatti, come il fine di questa disposizione sia quello di tutelare le opere dalla pirateria, dal momento che qualsiasi copia di un’opera digitale – ove non adeguatamente protetta – si presta a realizzare un numero illimitato di altre identiche copie, tutte a propria volta uguali all’originale.
Nel lodevole intento di consentire, pur non sussistendovi un obbligo in tal senso, l’esercizio delle eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione (concesso per talune specifiche utilizzazioni e per talune categorie di aventi diritto) e quello della “copia privata”, il nostro Legislatore ha elaborato due disposizioni che vanno lette l’una separatamente dall’altra e di poi esaminate comgiuntamente.

Vediamo.

Con riferimento alle eccezioni, l’Art. 71-quinquies L.D.A., nel testo che sarà novellato dalla normativa in via di approvazione, prevede, al comma 2, che i titolari dei diritti debbano “rimuovere le misure tecnologiche di protezione dietro richiesta dei beneficiari delle eccezioni, a condizione che gli stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell’opera o vi abbiano avuto accesso legittimo”.

Per quanto riguarda l’esercizio della “copia privata”, il Legislatore ha adottato due criteri: il primo – stabilito dal primo comma dell’Art. 71-sexies – limita l’esercizio di tale facoltà di copia all’uso: a) esclusivamente personale; b) senza fini direttamente od indirettamente commerciali, c) nel rispetto delle misure tecnologiche applicate.

Il secondo criterio di cui al 4° comma dell’Art. 71-sexies – in apparenza contraddittorio con quello testé illustrato – sembra invece vincolare i titolari dei diritti nel senso di consentire che “nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche ? la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera ? possa effettuare una copia privata per uso personale”.

In esito della semplice lettura delle disposizioni sopra tratteggiate appare evidente che le due norme contenute negli articoli 71-quinquies e 71-sexies pongono già da ora, sia se esaminate congiuntamente che separatamente, interrogativi di non poco momento circa il significato e l’ampiezza delle eccezioni (in senso stretto) e della stessa copia privata in ambito digitale.

A tale riguardo va detto che, oltre alla impossibilità fisica (ad impossibilia nemo tenetur) di consentire la realizzazione di una copia tratta da supporti o segnali che siano protetti da determinate misure tecnologiche, quali, ad esempio, la crittazione e gli algoritmi di protezione, si pone il problema di indebolire, in funzione di diritti secondari, la ragione precipua dell’adozione della Direttiva (vedi consideranda 9, 10, 11, 12 e 13 della Direttiva 2001/29), cioè la creazione un sistema basato su “un alto livello di protezione”, imponendo la rimozione di quegli stessi strumenti di tutela voluti dal Legislatore Comunitario.

Dal momento che siamo fermamente convinti che le oggettive difficoltà di ricondurre le questioni sul tappeto non saranno di ostacolo ad una equilibrata e ragionevole osservazione delle diverse posizioni, anche antagoniste, che oggi si pongono sul tappeto con riferimento ai diritti primari degli autori ed alle esigenze del pubblico degli utilizzatori delle opere dell’ingegno, riteniamo che in questa materia presto prevarranno logica e buon senso.

E se sarà così, sarà stata una vittoria di tutti ed una sconfitta di nessuno.

Luciano Daffarra
Segretario generale FAPAV

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