Il nuovo regolamento elettorale S.I.A.E.: note giuridiche

Premessa
Questo documento intende analizzare il nuovo regolamento elettorale della SIAE alla luce dei criteri giuridici espressi in sede normativa, statutaria e giurisprudenziale.
In particolare una seria analisi deve svolgersi tenendo a mente la fondamentale norma sul diritto d’autore rappresentata dalla l.633/1941 e successive modifiche, nonché il d.lgs. 419/99 (in particolare l’Art. 7), le cui linee guida sono riprese nello Statuto dell’Ente, “norma fondamentale” della SIAE. Tra i numerosi interventi giurisprudenziali non possono essere trascurati i più recenti, che hanno avuto per oggetto proprio lo Statuto.
Con l’approvazione del nuovo regolamento elettorale della SIAE da parte del Ministro Per i Beni e le Attività Culturali il 3 febbraio 2003 dopo quattro anni è formalmente entrato nella sua fase conclusiva il commissariamento che ebbe inizio con il DPR 134 del 10 giugno 1999.
Ai fini del presente lavoro, come premessa, giova rammentare alcuni concetti base. La SIAE è qualificata come “Ente Pubblico a base associativa” (art. 1 Statuto e 7,1 d.lgs. 419/99) i cui organi deliberativi sono, a norma dell’art. 2 dello Statuto:

– l’assemblea
– il consiglio di amministrazione
– il presidente.

Di questi organi, che di fatto gestiscono la vita dell’Ente, l’unico elettivo è l’assemblea, ex art. 4, 2°co, ed è poi sempre l’assemblea anima della natura associativa (composta da 64 seggi), a designare il Presidente e cinque degli otto membri del Consiglio di Amministrazione, organi, quist’ultimi, rappresentativi ed esecutivi della SIAE (cfr art 5-9 dello Statuto).

Risulta chiaro da queste disposizioni che è l’Assemblea l’organo “chiave” per una corretta e bilanciata formazione degli altri organi, e per un corretto governo dell’Ente, e che quindi è necessaria una attenta valutazione delle norme che portano alla formazione di questo fondamentale organo.

Lo Statuto demanda all’apposito regolamento (v. Regolamento Elettorale) la fissazione dei criteri sui quali si svolgeranno le elezioni (su base provinciale) e verranno formate le liste elettorali nonchè concesso l’elettorato attivo e passivo agli associati.

Nel d.lgs. 419/99 si legge all’art. 7 comma 3 “Lo statuto assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’Ente”, mentre L’art 4 ,4° co. [1] dello Statuto, si limita a fissare il generale criterio secondo il quale “Il Regolamento dovrà consentire un’effettiva rappresentanza delle varie sezioni in Assemblea“, nonché al termine del precedente capoverso, che dovrà essere altresì garantita “…una effettiva rappresentanza della minoranza in assemblea…“. Sia la portata del concetto di adeguata presenza, effettiva rappresentanza che di quello di minoranza saranno oggetto di un più approfondito esame oltre in questo documento.

La Parola alla Corte
Le vicende giudiziarie che hanno portato alla emanazione di questo statuto sono state diverse, meritevoli di un apposito lavoro a parte, qui però vale certo la pena ricordare l’intervento della IIIa Sez del TAR del Lazio, avvenuto con la sentenza 4485/02.
Questo provvedimento annullava parzialmente lo statuto SIAE, ed in particolare in quella sede crollava la storica differenza tra le categorie dei soci e degli iscritti basata su rilievi reddittuali, affermando che la necessaria composizione di interessi patrimoniali sarebbe avvenuta in sede di regolamento elettorale attraverso regole che avrebbero tenuto conto anche delle diverse fasce di introiti generati dagli associati [2] rendendo superflua ed illegittima la sussistenza della differenziazione in esame. Il passo fondamentale di questa sentenza, che non si limita a stabilire un criterio valido solo per questo caso, ma da riferirsi a tutta la gestione dell’ente, è però il seguente:
poiché la SIAE gode sì di un monopolio legale nella promozione della cultura e nella diffusione delle opere dell’ingegno di carattere creativo, ma nell’esclusivo interesse dei relativi titolari, l’ente è tenuto ad attuare comportamenti non arbitrariamente discriminatori non solo nei rapporti negoziali con costoro, ma anche nell’effusione della discrezionalità autorganizzatoria, affinché gli effetti di questa non servano ad eludere gli obblighi inerenti a quelli. I vincoli ex art. 2597 c.c. e quelli derivanti dello stesso art. 7 del d. lgs. 419/99 sono facilmente scavalcati ed elusi in un ordinamento, quale quello delineato dall’impugnato Statuto, che consente l’acquisizione di posizioni di supremazia a favore di determinati soggetti, senza nel contempo prevedere strumenti atti ad evitare un loro esercizio abusivo. In parole più semplici, si può certo accordare un favor per gli iscritti SIAE economicamente più rilevanti o più dinamici, ma solo e nella misura in cui ciò non si trasformi in un privilegium fattualmente sempiterno e nella definitva preterminssione dei soggetti deboli. In caso contrario, la scelta organizzativa è manifestamente illegittima, anzi incostituzionale, posto che detto favor sarebbe in aperto contrasto con i fini dell’utilità sociale dell’iniziativa economica ed ostacolerebbe il programma d’eliminazione delle disuguaglianze di fatto ex art. 3, II c., Cost. Quest’ultimo, in particolare, che va attuato già nei confronti dei poteri privati, a più forte ragione vale per la conformazione delle funzioni organizzative degli enti pubblici, che devono garantire a’ sensi del successivo art. 97, legalità, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa pure per ciò che attiene alla composizione ed al funzionamento dei relativi corpi rappresentativi“.

Qualsiasi attento lettore avrà colto la forza dirompente delle parole della autorità giudiziaria.
Al di là di ogni equivoco vengono statuiti i principi cardine a cui l’ente non può derogare, nemmeno alla luce della sua potestà discrezionale.
Queste affermazioni, per chi ha avuto l’avventura di scontrarsi in aula con la SIAE hanno la portata di un “lux solis in tenebris”, un faro che eviterà ai futuri ricorrenti di scontrarsi contro il muro del rimpallo tra giurisdizioni e della discrezionalità. Questo passaggio rappresenta una vera pietra miliare nel percorso di qualificazione dell’ente e dei rapporti di questo con i suoi associati.
Più volte chi scrive ha sottolineato, ovviamente con differente forza, questi principi, ma lasciando ad altra sede ulteriori e più generali considerazioni, osserviamo quale sia la portata di quanto sin ora detto per il nuovo regolamento elettorale.
Riepilogando:

– Secondo statuto deve essere garantita una “effettiva rappresentanza” delle categorie di associati (non su base censitaria) e delle minoranze (v.oltre);
– Secondo il decreto legislativo 419/99 la rappresentanza da garantire deve essere “adeguata” [3];
– Dall’intervento del Tar risulta inoltre che le liste devono essere ispirate a criteri che garantiscano la rappresentanza di tutte le componenti di autori ed editori iscritti anche con riguardo al loro censo, che le fasce reddituali servono appunto a fornire la rappresentazione esaustiva delle esigenze sottese ai diversi livelli di reddito, ai fini di una gestione dell’ente coerente con queste ultime, e che l’ente è tenuto ad attuare comportamenti non arbitrariamente discriminatori non solo nei rapporti negoziali con costoro, ma anche nell’effusione della discrezionalità autorganizzatoria (i.e: emanazione di atti di gestione come il regolamento) e che tale attività non può contrastare con le superiori attività di eliminazione delle disuguaglianze di fatto ex art. 3, II c.,e con i principi di legalità, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa da applicarsi pure per ciò che attiene alla composizione ed al funzionamento dei relativi corpi rappresentativi ai sensi dell’art. 97 della costituzione.

L’attuale Regolamento e le non meno importanti delibere di indizione n.26 del 28 febbvraio 2003 e 28 del 4 marzo 2003, documenti che contengono i criteri operativi di elezione, vanno letti tenendo a mente questi fondamentali criteri

Il Regolamento Elettorale del 3 febbraio 2003
Pare opportuno iniziare dalla analisi del Regolamento richiamando ove opportuno lo Statuto.
All’art 1 del Regolamento elettorale (Reg.El) si legge testualmente:
Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 4 dello statuto, gli associati sono suddivisi nelle fasce reddituali previste dal successivo comma 3 [omissis] distintamente per ogni categoria e sezione di appartenenza [omissis]“.

Da una prima lettura questo articolo potrebbe apparire non in contrasto con le prescrizioni indicate in premessa, ma si provi a raccordare l’art 1 Reg.El con l’art. 4,4 dello Statuto dove di legge:
Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola sezione e nelle quali saranno ripartiti gli elettori ed i candidati di ogni singola sezione“.

Il combinato disposto tra queste norme appare invece generare l’arbitraria applicazione discrezionale di principi discriminatori e censitari, quali quelli espulsi dalla sentenza 4485/02 del TAR del Lazio. Infatti l’ultima proposizione dell’art. 4,4 dello Statuto [4], crea un sistema in cui gli appartenenti alle varie fasce reddittuali si votano tra di loro, creando non un sistema democratico a suffragio (se pur qualificato) ma un sistema elettorale chiuso.
L’abolizione delle differenze tra soci ed iscritti rimane così de facto nella organizzazione dell’ente, e considerate poi le altre norme che verranno analizzate, resta anche immutato l’equilibrio gestionale dell’ente (ricordiamo a base associativa) a favore del ristretto numero di appartenti alle fascie cd. alte.
L’art. 1 al comma 2 appalesa tale situazione precisando che:
Gli associati appartenenti ad ogni categoria, sezione e fascia hanno diritto ad eleggere propri rappresentanti in Assemblea, nel numero derivante dall’applicazione dei criteri di cui al successivo quarto comma, votando candidati della propria categoria, sezione e fascia reddituale in possesso dell’elettorato passivo“.

Il comma 3 di questo articolo elenca poi le fasce, qui giova ricordare solo che vi sono 5 sezioni, suddivise in 2 sottocategorie (autori/editori) e che queste a loro volta sono suddivise in diverse fasce a seconda della capacità reddittuale degli appartenti [5]. Quello che emerge di fondamentale per la nostra analisi e che vengono individuate quattro principali fasce sia nella categoria autori che nella categoria editori [6].
Questo risulta fondamentale, poichè i seggi sono assegnati per categorie e per fasce all’interno di queste, come si preciserà oltre.
Il criterio con cui viene determinato il numero di seggi da attribuire a ciascuna fascia e categoria è indicato nel comma 4 dell’articolo in esame:
Ciascuna fascia dispone, a fronte del numero complessivo dei membri dell’assemblea da eleggere per la relativa sezione e categoria previsto dallo statuto, di un numero di seggi, proporzionale al valore risultante dalla media dei seguenti due elementi:
a – valore percentuale dei proventi liquidati agli associati ricompresi nella fascia rispetto al totale dei proventi liquidati agli associati della categoria e sezione nel quadriennio precedente l’anno in cui vengono indette le elezioni. Detto valore percentuale viene moltiplicato per dieci.
b – valore percentuale del numero degli associati appartenenti alla medesima fascia rispetto al numero totale degli associati della medesima sezione e categoria, rilevato alla fine dell’anno precedente quello in cui vengono indette le elezioni.
Ai fini della attribuzione del numero dei seggi, non si tiene conto degli eventuali valori decimali risultanti dall’applicazione del valore di cui sopra al numero dei seggi disponibili. Gli eventuali seggi residuali saranno attribuiti, nell’ambito di ciascuna sezione e categoria, uno, prioritariamente, alla fascia che non raggiunga l’unità e gli altri, in via subordinata e progressivamente, alle fasce che risultino in possesso del maggior valore decimale.
5. Non si applica la suddivisione per fasce reddituali allorquando il numero di associati con elettorato passivo, in relazione alle singole sezioni e fasce, non raggiunga il quintuplo dei seggi da ricoprire per la categoria autori ed il triplo per la categoria editori, concessionari e produttori.
6. Il possesso dell’elettorato attivo e passivo e l’inclusione in una delle fasce di reddito sopra previste vengono attestati dalla Società all’interessato
“.

Risulta che il valore dei seggi che emerge non è la media percentuale dei valori ottenuti (tra rilevanza economica e rilevanza associativa), bensì proporzionale alla media stessa ottenuta con un fattore moltiplicativo su uno dei due criteri.
Si verifica quindi una particolarizzazione degli incassi che fraziona in modo elevato quelli più bassi (per via della maggior presenza di associati in tale fascia), creando una base con numericamente ampia ma con un elevatissimo “delta” tra la componente numerica e quella reddittuale, garantendo quindi una sorta di tacito “premio di maggioranza” (rectius: premio di rilevanza economica) e realizzando quel “privilegium fattualmente sempiterno” e la “definitva preterminssione dei soggetti deboli” dalla gestione dell’ente che invece il TAR con la sua sentenza intimava ad evitare.
Senza attendere i conteggi dei seggi, di cui prenderemo poi visione osservando le delibere di indizione, la semplice lettura del regolamento e segnatamente dell’art. 1,4 lett a) sopra riportato, unita alla osservazione della distribuzione degli incassi per fasce poteva portare a queste conclusioni.
Infatti è in esso previsto il fattore moltiplicativo 10 (dieci) da applicarsi sulla rilevanza patrimoniale nel complesso conteggio di attribuzione dei seggi, ed anche la resistenza questo criterio ad un vaglio di coerenza sistematica sarà meglio analizzato nel discorso che segue.

Quello qui individuato è il primo e fondamentale (e, oserei affermare, grave) vizio del meccanismo elettorale realizzato con il Regolamento in Vigore, che in sintesi si traduce in una arbitraria interpretazione della “effettività” della rappresentanza su base patrimoniale, ottenuta scorporando associati ed incassi ed applicando un arbitrario fattore moltiplicativo attualmente a premio di chi ha un maggior peso economico.

All’interno del meccanismo elettorale: Uno sguardo alla sezione Musica
Limitiamoci in questa sede all’analisi della sola sezione Musica, in quanto rappresentativa sia della maggior parte degli iscritti nonché del 90% degli incassi, e quindi emblematica in questa analisi.
Secondo lo Statuto, quindi ,vista la preminenza sia nell’aspetto reddittuale che patrimoniale di tale sezione, questa risulta riservataria in assemblea di 32 seggi sui i 64 seggi totali. In base ai criteri indicati nello Statuto (art. 4,4), stabiliti nel regolamento e precisati in sede di delibera si prospeterebbe tale situazione:

Editori
Fascia A: 2
Fascia B: 2
Fascia C: 2
Fascia D: 10
TOT: 16

Autori
Fascia A: 5
Fascia B: 3
Fascia C: 2
Fascia D: 6
TOT: 16

Tale considerazione deve porsi in relazione alla effettiva composizione numerica associativa delle fascie sul totale degli associati SIAE:

Editori
Fascia A: 77%
Fascia B: 16%
Fascia C: 4%
Fascia D: 3%

Autori
Fascia A: 97%
Fascia B: 2%
Fascia C: 0,7%
Fascia D: 0,3%

Osservando lo scorporo in fasce, da elementari calcoli aritmetici, risulta che 16 seggi, pari al 25% del totale spettano, ai rappresentanti del 1.65% degli associati (associati di Fascia D) mentre 7 seggi pari al 10,9% va ai rappresentanti dell’88% degli associati (associati di Fascia A). Emerge chiara, anche alla luce della legittima considerazione degli aspetti patrimoniali, la iniqua sproporzione, da censurarsi ai termini delle prescrizioni normative, statutarie e giurisprudenziali sin ora riportate.

Natura dell’ente, norme statuto e regolamento elettorale
Si può procedere a questo punto ad alcune prime conclusioni:
ricordando l’art. 1 dello statuto si sottolinea che la SIAE è un ente pubblico a base associativa.
In questo assunto si individuano due passaggi fondamentali.

– Il primo è quello che riguarda l’inquadramento tra gli enti pubblici, già presente nei precedenti statuti ma con una omissione a suo tempo giudicata da chi scrive una incongruenza giuridica. Infatti nel nuovo statuto non compare più la dicitura economico dopo ente pubblico. Questo è un passaggio fondamentale nella qualificazione giuridica dell’ente come sottile nato nel documento “Ripartiamo da Verdi”,
– “a base associativa” ora unico attributo qualificante dell’ente pubblico ulteriore passaggio fondamentale per le considerazioni qui rilevanti

Stante la perdita della qualificazione economico, si sono verificate i termini di diritto alcune conseguenze.

– Ha perso di prioritaria rilevanza l’aspetto patrimoniale nell’attività dell’ente, lasciando primeggiare quelli di promozione della cultura e della diffusione delle opere dell’ingegno di carattere creativo,
– inoltre è stata rimossa l’area “grigia” che il criterio ora eliminato creava nell’azione processuale e che non consentiva mai un adeguato approccio giuridico, come più volte sottolineato in diverse sedi dallo scrivente.
– Un ulteriore effetto che si viene a realizzare e quello dell’affermazione di una inequivoca natura associativa e non a base di capitale. In diritto amministrativo infatti gli enti pubblici economico rappresentavano l’omologo delle società di capitali della realtà privata.

Ecco quindi delinearsi ancora più chiaramente le “sviste” operate nel nuovo regolamento.
In base a questa premessa infatti il criterio moltiplicativo adottato nel conteggio per l’attribuzione dei seggi, non solo contravviene alle suindicate prescrizioni, ma nemmeno appare giustificabile per la natura statutaria dell’ente.
A tale proposito è sempre più emblematica la regolamentazione elettorale della sez, Musica, come descritta qui di sopra.
In una “corretta” visione della natura dell’ente al tale sezione, che rammento rappresenta l’88% degli iscritti e il 90% degli incassi, non dovrebbe (potenzialmente) spettare il 50% dei seggi, ma in proporzione ben 57 seggi, ovvero l’89% di questi.

Effettiva rappresentanza. Tutela delle minoranze
Il criterio di effettiva rappresentanza applicato sia alle categorie, che alle sotto categorie reddituali che alle minoranza, appare insoddisfacente stante la sua natura “laconica” e sfuggente. Infatti è lecito chiedersi chi stabilisca la portata dell’attributo di “effettività” e sorge immediata la considerazione che “effettiva” non significa certo equa, lasciando aperte le porte a situazioni come quella sopra delineata. Ritengo si possa affermare di essre in presenza di un palese caso di “oscuro dettato normativo”. Anche se non esplicitamente affermato, inoltre credo di non sbagliare affermando che anche l’attività discrezionale di un ente sia sottoposta comunque al generale “principio di precisione”, specie quando un suo atto incide, limitandola, su una fondamentale libertà dei consociati, com’è quella di partecipare alla vita associativa dell’ente attraverso libere elezioni. Anche se riferito al “sotto ordinamento” degli associati SIAE l’accesso alla gestione dell’ente è un diritto così come lo sono i diritti politici dei cittadini all’interno dell’ordinamento statuale.
Inoltre in principio redatto in tale modo osta certamente con i criteri di “legalità, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa” indicati nella sentenza 4485/02.
Va ricordato poi che nell’art. 7, 4 del d.lgs. 419/99, si parla di “adeguata rappresentanza” e che la considerazione della rilevanza patrimoniale appare espressa,non in relazione alla composizione degli organi rappresentativi bensì in relazione alla ripartizione dei proventi dell’esazione dei diritti d’autore tra gli aventi diritto [7].
Nemmeno chiaro è cosa sia da intendersi per “minoranza”, lo Statuto (cfr. art. 4,3) afferma la necessita di assicurare una “effettiva rappresentanza delle minoranze”, mentre il Regolamento parla solo di “liste di minoranza” (v.oltre cfr. art. 18). Va osservato però che la peculiare situazione dell’ente, e la diversa lettura della sua composizione (su base associativa o su base economica) appalesa diverse minoranze definibili “relative”.
In primis, tra sezioni vi è una pressoché egemonica sezione di maggioranza:la sezione musica, e i motivi sono stati elencati ut supra, relativamente alla quale le altre sezioni sono certo una minoranza. Tra categorie sono certo, relativamente all’aspetto associativo, in minoranza gli editori, mentre la situazione si rovescia dal punto di vista patrimoniale. Infine in generale, tenuto conto del sistema a fasce, sono certo in minoranza dal punto di vista associativo gli associati di fascia D, mentre divengono minoranza dal punto di vista patrimoniale quelli di fascia A. Insomma, tale criterio ho prova troppo o non prova nulla, in entrambe i casi e inutile dal punto di vista giuridico.

Il criterio della “effettiva rappresentanza delle minoranze“, indicato nello statuto è quello alla luce del quale è presumibilmente apparso opportuno ridimensionare la quota della sezione musica portandola dal potenziale 89% all’attuale 50%, e riservando alle “minoranze” il restante 50% da ripartirsi proporzionalmente (ovviamente sempre alla luce di quei criteri ispiratori qui espressi).
Anche questa operazione è giuridicamente inutile ai fine di un analisi dei criteri da adottarsi nella valutazione del regolamento. Infatti la sezione musica è maggioranza sotto entrambe gli aspetti, associativo e patrimoniale.
Non resta che compiere una analisi sistematica valutando le due ipotesi singolarmente, ovvero se il criterio seguito dall’ente sia stato della minoranza associativa o patrimoniale ed osservare se ciò che è stato correttamente operato per la sezione musica, sia stato essere applicato ad ogni altra sezione, categoria e fascia.
Nella considerazioni relative alla presenza delle minoranza ha poi fondamentale rilevanza quanto esposto nell’art 18 del Regolamento elettorale, rubricato appunto “Tutela delle Minoranza“:
1.In relazione ad ogni fascia reddituale alla quale risultino attribuiti almeno tre seggi, si considera lista di
minoranza, ai fini dell’applicazione del comma 2, la lista risultata seconda quanto a numero di voti
ottenuti, sempre che abbia raccolto almeno un decimo del totale dei voti validamente espressi per quella stessa fascia reddituale.
2. Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma, la lista di minoranza ha diritto a sostituire con il
proprio candidato collocato in testa alla lista stessa il candidato che occupa l’ultima posizione nella lista
vincente
“.
Alla luce di questi criteri nella fattispecie ne risulta la seguente situazione riepilogativa dei seggi:

Sez.Musica: 32 (seggi di minoranza:4)
Autori: 16
Editori: 16
Sez. Dor: 10 (seggi di minoranza:1)
Autori: 6
Editori: 2
Cessionari/concessionari:2
Sez. Lirica:6 (seggi di minoranza:1)
Autori: 2
Editori: 4
Sez. Olaf:8 (seggi di minoranza:2)
Autori: 4
Editori: 4
Sez. Cinema: 8 (seggi di minoranza:2)
Autori: 4
Editori: –
Cessionari/concessionari: 4

Complessivamente quindi alle liste di minoranza è garantito un accesso per 10 seggi su 64, pari al 15,6% [8], rappresentando mediamente per ogni sezione il 3,12% del totale, a fronte della decurtazione del 39% operato sui seggi potenzialmente spettanti alla sola sezione autore.
Le uniche sezioni che sembrano soddisfare il criterio statutario della “effettiva rappresentanza delle minoranze” risultano essere la sezione Olaf e la Sez Cinema, che relativamente alla loro disponibilità complessiva garantiscono il 25% del totale alle liste ex art. 18 del Regolamento.
Dalla lettura dell’articolo 18 del Regolamento emerge un ulteriore considerazione. L’interpretazione della rappresentanza delle minoranze in assemblea colà operata, non solo non garantisce la normativa “adeguatezza” ex art. 7 d.lgs. 419/99, ma nemmeno l’effettività della stessa. Infatti nelle liste di fascia bassa, che raccolgono la maggioranza degli associati, vi sarà presumibilmente un frazionamento in molteplici liste che difficilmente raccoglieranno “il decimo” del totale dei voti di fascia necessari per essere rappresentati, aprendo la possibilità alla paradossale ipotesi che anche con solo un voto in meno della lista vincente ( sempre relativo alla fascia di appartenenza), la lista di minoranza non avrebbe alcun rappresentante.
Risulta chiaro che non è stato seguito alcuno dei criteri indicati in sede statutaria o normativa, ma uno discrezionalmente introdotto dell’ente che con due “funanboilici” articoli del Regolamento Elettorale (artt. 4 e 18).
Si può affermare che introducendo il fattore moltiplicativo è stata generata una nuova forma di prevalenza associativa nel nostro ordinamento. È noto infatti che nelle società di persona si vota “per testa”, in quelle di capitale “per quota”, alla SIAE si vota per “valore proporzionale della media tra la rilevanza percentuale della quota patrimoniale potenziale moltiplicata per dieci, e la rilevanza percentuale della presenza associativa“, cosi per ogni categoria, sezione e fascia. Un tale sistema potrebbe chiamarsi “per media di quota premiata relativa e testa“. Per capire il risultato a cui porta un sistema così delineato, si dovrebbe provare a rapportarlo ad una realtà privatistica assimilabile, come ad esempio una Banca Cooperativa [9].

Conclusioni
Il sistema elettorale che emerge dal nuovo regolamento è un sistema chiuso a “suffragio relativo” fondato su criteri dotati di una eccessiva, arbitraria aleatorietà. Concetti come adeguata rappresentanza, effettiva rappresentanza, minoranza, devono essere precisati nella loro portata in sede normativa e statutaria, di modo che nella redazione del Regolamento i margini di discrezionalità siano ridotti al minimo. Inoltre non è riconducibile a nessuno delle forme di partecipazione sociale presenti nella realtà privata, e non presenta le garanzie necessarie all’ottenimento di una soddisfacente composizione dell’intrinseco conflitto di intessei che è alla base dell’Ente .
Concludendo per la ragioni su cui mi sono diffusamente soffermato, un regolamento si fatto non risulta, a mio sommesso avviso, in grado di superare il vaglio alla luce dei principi di diritto, delle specifiche norme regolatrici e degli interventi giurisprudenziali operati.
L’interpretazione premiale del fattore economico non trova giustificazione giuridica in alcun modo, specie se operata con una proporzione di 1 a 10 come compiuta.
Sicuramente deve essere rivisto correggendo questa “discrezionale” sproporzione, che sottoindende che in un ente pubblico a base associativa la rilevanza economica relativa conta dieci volte di più della rilevanza partecipativa relativa, il che ovviamente non può essere.
Inoltre devono essere rivisti i criteri di accesso delle minoranze, evitando di lasciare a questo importante significante democratico la portata relativa che ora mostra.

Consapevole di poter apparire ripetitivo, non posso che ribadire che anche il Regolamento Elettorale preso in esame in questo documento risente della “imprecisa” qualificazione giuridica dell’Ente e della sua strutturazione storica [10].
Infatti il problema di fondo che risulta dall’analisi compiuta è quello della composizione degli interessi patrimoniali, tra autori ed editori, gli uni attenti alla produzione creativa, gli altri imprenditorialmente attenti alla diffusione commerciale di questa, tra associati di “successo” e non.
Gli autori fisiologicamente mirano ad avere un ente organizzatore efficiente dal punto di vista della tutela dello opere create, sia da un punto di vista giuridico che meramente economico; gli editori sono invece interessati ad un efficienza economica tout court, scevra dalle implicazioni solidaristiche, promozionali e di tutela “culturale”.
Dal 1832 (anno di creazione della SIAE) ad oggi il panorama economico è cambiato radicalmente, gli editori non sono più la figura romantica del Sig. Ricordi di verdiana memoria, ma veri e propri imprenditori. Inoltre lo stesso mercato segnala l’ingresso di soggetti nuovi come i “discografici”, tra i quali le cd. “majors”, attenti alle ripercussioni commerciali delle libere scelte degli autori.
Il mercato è quello che determina il successo economico, ma la portata culturale di un opera (che sia musicale, figurativa, letteraria o cinematografica) non dipende dal gradimento dimostrato dal pubblico. La SIAE, però, per vocazione statutaria e stante la sua natura pubblicistica deve “vigilare” anche su questo aspetto.
Questo “conflitto”non è nuovo, infatti la SIAE nasce come sola Società Italiana Autori, gli editori vi si aggiungono “solo” nel 1926 in una situazione economica molto differente. In questi 77 anni la struttura è rimasta sostanzialmente invariata, mentre i ruoli delle categorie fondanti si sono andati via via evolvendo, delineandosi sempre di più.
La composizione di questi interessi “asintotici” e l’indirizzo dell’Ente trovano come terreno di confronto gli organi di governo.
Pur consapevole delle problematiche economiche sottointese, la SIAE non può prescindere dalla sua natura associativa, statutariamente e normativamente affermata.
Sono infatti queste considerazioni che hanno mosso chi scrive a proporre, oramai più di un lustro fa, la privatizzazione dell’Ente [11], ma solo per ciò che riguardava gli aspetti economici della sua funzione. Infatti, fino a che la funzione di promozione e tutela del diritto d’autore si fonderà con quella della gestione degli aspetti patrimoniali (di realtà così differenti) in un ente di natura pubblica (non più economico) la composizione non potrà che avvenire alla luce della natura associativa dello stesso, quindi nel senso opposto a quanto operato nel regolamento di cui abbiamo preso visione. Non è però questa la sede per compiere proposte di modifica per cui non procederò oltre in tal senso.

Gianluca Rotino
Cooridinatore ad interim ASAE
Consulente Questioni legali ASAE

NOTE

[1] approvato con decreto del Ministro Per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze il 19 dicembre 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.297 serie generale.

[2] Nella sentenza di legge che “…i candidati dell’assemblea si presentino in liste contrapposte ove siano presenti soggetti appartenenti a diverse fasce reddituali, dimodochè siano rappresentate tutte le componenti di autori ed editori iscritti anche con riguardo al loro censo.” Ed ancora :
Così, l’assemblea è già di per sé in grado, grazie a questo sistema elettorale preposto alla sua formazione, di pervenire ad una composizione effettivemente rappresentativa di tutti i diversi interessi patrimoniali degli aderenti alla SIAE, nella misura in cui le fasce reddituali servono appunto a fornire la rappresentazione esaustiva delle esigenze sottese ai diversi livelli di reddito, ai fini di una gestione dell’ente coerente con queste ultime. Questa essendo la finalità essenziale dell’istituto, evidente s’appalesa la contraddittorietà con il precedente art. 2, relativamente alla norma, colà contenuta, dell’esclusione per ragioni economiche della categoria degli associati ordinari. Osserva, infatti, il Collegio che, per nell’indubbia differenza funzonale dei due istituti, non v’è ragione evidente di mantenere la differente disciplina tra le categorie su base censuaria, se poi il meccanismo elettorale per la composizione dell’assemblea è preordinata a fornirne una composizione che rispecchi, tra l’altro, pure tale dato censuario e, quindi ad introdurvi una rappresentanza non solo per categorie professionali, ma pure per interessi patrimoniali.

[3] V. nota 7 oltre.

[4] Frase aggiunta su iniziativa del Commissario dopo il vaglio del TAR, e senza che quest’ultimo avesse dato indicazione a tal proposito. Vale la pena ricordare che lo statuto esaminato dal TAR concludeva lo stesso articolo a cui si riferisce pure nel passaggio fondamentale della sentenza semplicemente affermando che “Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola sezione“.

[5] Le fasce reddituali sono le seguenti:
autori musica
a) fino 15.000,00 euro
b) da 15.000,01 euro a 50.000,00 euro
c) da 50.000,01 euro a 100.000,00 euro
d) oltre 100.000,00 euro

autori dor
a) fino a 10.000,00 euro
b) da 10.000,01 euro a 50.000,00 euro
c) oltre 50.000,00 euro

autori lirica
a) fino a 2.500,00 euro
b) oltre 2.500,00 euro

autori olaf
a) fino a 2.500,00 euro
b) oltre 2.500,00 euro

autori cinema
a) fino a 2.500,00 euro
b) oltre 2.500,00 euro

editori musica
a) fino a 25.000,00 euro
b) da 25.000,01 euro a 150.000,00 euro
c) da 150.000,01 euro a 350.000,00 euro
d) oltre 350.000,00 euro

editori dor
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro

concessionari/cessionari dor
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro

editori olaf
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro

editori lirica
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro

produttori/concessionari cinema
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro

[6] In particolare:
Per gli autori
a) fino 15.000,00 euro
b) da 15.000,01 euro a 50.000,00 euro
c) da 50.000,01 euro a 100.000,00 euro
d) oltre100.000,00 euro

Per gli editori
a) fino a 25.000,00 euro
b) da 25.000,01 euro a 150.000,00 euro
c) da 150.000,01 euro a 350.000,00 euro
d) oltre 350.000,00 euro

[7] Art. 7,4 d.lgs. 419/99: L’organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 13, comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13. Lo statuto assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’Ente, una ripartizione dei proventi dell’esazione dei diritti d’autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell’effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l’applicazione di provvigioni sui diritti d’autore in coerenza con l’ordinamento vigente in sede europea.

[8] Il dato qui indicato rapresenta la percentuale dei seggi ottenibili dalla minoranza sul totale dei seggi in lizza, di seguito invece i dati scomposti per:
– Seggi minoranza sezione/seggi totali assemblea: Sez musica: 6,2%; Sez.Dor: 1,6%; Sez. Lirica: 1,6%; Sez.Olaf: 3,1%; Sez. Cinema: 3,1%.
– Seggi minoranza sezione/seggi sezione: Sez Musica: 12,5%; Sez Dor: 10%; Sez Lirica: 16,7%; Sez Olaf: 25%,Sez Cinema: 25%

[9] Immaginiamo che i voti, stante la natura cooperativa (in parallelo con quella associativa dell’Ente) del soggetto siano però legati alla rilevanza dei conti correnti rispetto al volume di cassa della banca, e non ai titoli partecipativi ordinari. Si creerebbero delle fasce di correntisti (magari divisi tra persone fisiche e persone giuridiche) e si avrebbe la situazione che i correntisti con più capitale relativo (relativo perché riferito al minor numero dei correntisti appartenenti a quella fascia) avrebbero diritto, a parità di titolo (azione-c.c.) a più voti (seggi) per quota, rispetto agli azionisti che relativamente alla loro elevata composizione numerica rappresentano una quota minore del volume di cassa, ma maggiore in titoli. con buona pace del prof. Draghi (estensore della riforma delle Spa) e di ogni principio di due-diligence nella corporate governance.

[10] Vedi per alcune note critiche e storiche il documento “Ripartiamo da Verdi”, redatto dall’Autore

[11] È di prossima pubblicazione uno studio sulla qualificazione giuridica della SIAE, del suo ruolo nel mercato nonché sulla opportunità e i limiiti di una privatizzazione.

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