Comma 188 Legge Finanziaria 2007 – Esenzione adempimenti ENPALS

1.0.0. COMMA 188 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007

Con il comma 188 della Legge Finanziaria 2007 n° 296 , approvata in sede definitiva il 20/12/2006 e pubblicata in G.U. 27.12.2006, si introduce un particolare regime di esenzione dagli adempimenti ENPALS:

“188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l’ENPALS derivanti dall’applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.”

2.0.0. ANALISI DELLE ESENZIONI

2.1.0. Soggetti esentati.
L’esenzione riguarda:
A) I giovani fino a diciotto anni.
B) Gli studenti
C) I pensionati
D) Coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria
Analisi:
In pratica l’esenzione è esclusa ai soli operatori che non svolgano altra attività e non siano studenti, avendo questi:
A) Età superiore ai 18 anni.
B) Non essendo studenti.
C) Non essendo ancora in pensione.
D) Non avendo altra attività per la quale sia previsto un obbligo previdenziale.
Restano quindi svantaggiati gli operatori che hanno come unica attività lavorativa la professione di Lavoratore dello Spettacolo.

2.2.0. Prestazioni esentate
Sono esentate le prestazioni di esibizione in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche, effettuate dai soggetti di cui al punto 1.1.0. con qualunque rapporto di lavoro, sempre che la retribuzione annua lorda percepita non superi l’importo di 5.000 euro.
Analisi:
Dato che, prima del maxiemendamento ad articolo unico, la norma consisteva nell’Art. 11 – bis “esenzione contributiva per esibizioni folcloristiche” e che, in ogni caso, essa segue i commi a partire dal 185, che riguardano il medesimo ambito delle tradizioni popolari, si evince la volontà del legislatore di restringere l’agevolazione a tali precisi ambiti.
Spetterà ad una norma attuativa e alle circolari interpretative, mantenere tale spirito di provenienza.
Inoltre fissa una franchigia “assoluta” per le retribuzioni annue. Quindi non si può applicare per redditi superiori a 5000 euro.

2.3.0. Adempimenti esentati.
L’esenzione riguarda “gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388”, che qui riportiamo in sintesi:
2.3.1. Art 3 della 708:
3. Sono obbligatoriamente iscritti all’Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità :
Omissis (Elenco delle categorie dei lavoratori obbligatoriamente iscritti all’Ente).
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell’ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181 , la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Omissis

Analisi:
L’esenzione dall’art. 3 comporta che i soggetti di cui al punto 1.1.0., di qualunque nazionalità, impiegati per esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche, non debbano essere obbligatoriamente iscritti all’ENPALS.

2.3.2. Art 6 della 708:
6. Il versamento dei contributi è effettuato dall’impresa entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell’Ente.
Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall’articolo 10 . In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che e’ posto a carico del committente.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
Omissis

Analisi:
L’esenzione dall’art. 6 comporta solo che, per i soggetti di cui al punto 1.1.0., di qualunque nazionalità, impiegati per esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche, i contributi non debbano essere versati entro i termini stabiliti dal CdA dell’Ente e che gli organizzatori non siano perseguibili per la mancanza del Certificato di Agibilità.

2.3.3. Art 9 della 708:
9. L’impresa ha l’obbligo di denunziare all’Ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall’Ente per l’iscrizione e per l’accertamento dei contributi.
L’impresa è, inoltre, obbligata a notificare all’Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale.
Le denunzie di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all’Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.
Omissis

Analisi:
L’esenzione dall’art. 9 comporta solo che per i soggetti di cui al punto 1.1.0., di qualunque nazionalità, impiegati per esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche, non debba essere presentata la denuncia dei lavoratori occupati e le relative variazioni.

2.3.4. Art 10 della 708:
10. L’Ente rilascerà all’impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al precedente articolo.
Il rilascio del certificato sarà subordinato all’adempimento da parte dell’impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico .
Nel caso in cui, all’atto della richiesta del certificato di agibilità, l’impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l’impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all’art. 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell’ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell’ente
Omissis
Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell’accertamento o della esazione dei tributi.

Analisi:
L’esenzione dall’art. 10, insieme al precedente, comporta che per i soggetti di cui al punto 1.1.0., di qualunque nazionalità, impiegati per esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche, non siano necessari Certificati di Agibilità, né le relative cauzioni.

3.0.0. ANALISI DEGLI ADEMPIMENTI IMMODIFICATI

3.1.0. Calcolo e versamento dei contributi.
ATTENZIONE! LA NORMA NON MODIFICA GLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ART. 2, 4, 5, ETC., CHE FISSANO IL DOVERE DI CALCOLO E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI.
DI CONSEGUENZA PERMANGONO ANCHE GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE CONSUNTIVA ALL’ENTE, DI CERTIFICAZIONE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI, DI CONTABILIZZAZIONE E DI DICHIARAZIONE ANNUALE DEI PERCIPIENTI.

3.2.0. Contratti di lavoro.
Prescindendo dal rapporto lavorativo, la norma resta applicabile ad ogni forma contrattuale con retribuzione lorda annua non superiore ai 5000 euro. Vediamo le casistiche.
A) Lavoro autonomo occasionale. E’ ipotizzabile che la volontà del legislatore fosse quella di armonizzare, in un certo senso, il trattamento per i contratti di collaborazione occasionale di cui all’Art. 61 comma 2. della cosiddetta “legge Biagi”. La formulazione attuale non ha però individuato né il contratto, né i riferimenti normativi, né ha contribuito ad armonizzare i requisiti o le diverse categorie. In ogni caso a questo contratto si può applicare l’esenzione. Si ricorda che permangono tutti gli altri adempimenti, a partire dalla forma scritta del contratto.
B) Collaborazioni coordinate e continuative. La norma è applicabile alle collaborazioni a progetto che ne presentino i requisiti oggettivi e soggettivi. Permangono tutti gli altri adempimenti, a partire dalla forma scritta del contratto.
C) Contratti di prestazione d’opera di lavoro autonomo con Partita IVA individuale. Applicabile come esposto nel precedente punto B). Sembrerebbe potersi escludere la forma di associazione in partecipazione, in quanto impossibile limitare il reddito al tetto dei 5000 euro, essendo un contratto di natura aleatoria.
D) Contratti di lavoro subordinato. La norma è applicabile ai contratti a tempo determinato e intermittente per i quali siano validi i requisiti oggettivi e soggettivi. Non è applicabile ai contratti a tempo pieno e indeterminato in quanto con 312 prestazioni il tetto dei 5.000 euro verrebbe abbondantemente superato.
In definitiva, la norma è applicabile a quasi tutti i tipi di rapporto lavorativo, fermo restando l’obbligo di stipulare i contratti in forma scritta e di adempiere ai doveri civilistici e privatistici connessi.

3.3.0. Collocamento obbligatorio.
Anche per le prestazioni evidenziate dalla norma in oggetto l’assunzione è subordinata alla iscrizione del lavoratore presso la Lista Unica istituita presso l’Ufficio Speciale di Collocamento per i Lavoratori dello Spettacolo ed alla richiesta, da parte dell’impresa collocante del prescritto Nullaosta.
Si ricorda che il collocamento è da effettuarsi almeno 1 giorno prima della prestazione, pena una sanzione che va dai 100,00 ai 500,00 euro a persona;

3.4.0. Attività dilettantistica.
Contrariamente a quanto affermato da più parti, la norma in oggetto non riguarda in alcun modo le attività dilettantistiche, le quali restano definite dalla gratuità dell’apporto reso nei confronti, ad esempio, di una Associazione di Promozione Sociale, in osservanza della missione istituzionale, di carattere ideale, solidaristico e sociale.
Il comma 188 è quindi una norma di carattere previdenziale, ovvero connessa ad una prestazione comunque lavorativa, in quanto ogni prestazione svolta a fronte di un compenso si considera lavorativa, seppur residuale.
Le norme riguardanti il Dilettantismo e le Associazioni non vengono pertanto modificate da questa legge.
Le attività commerciali, per le quali le prestazioni lavorative sono di norma effettuate, sono infatti consentite ad una Associazione solo in forma accessoria all’attività istituzionale.
Un’Associazione che dovesse effettuare sistematiche assunzioni di lavoratori, in particolar modo dei propri soci, con un qualunque contratto, si ritroverebbero ad effettuare un’attività impropria, censurabile ai sensi di legge.
Per quanto riguarda la normativa sulle attività dilettantistiche e Associative si rinvia al nostro dossier: http://www.sindacatosos.org/Attivita/dilettantismo.htm

3.5.0. Attività di lavoro minorile.
L’assunzione di lavoratori di età minore di 18 anni è soggetta ad uno speciale regime di tutela e controllo attraverso la legge 977/1967.
Tali obblighi permangono anche in applicazione della norma in oggetto. Tra questi: la richiesta di una specifica autorizzazione da parte dell’Ufficio Provinciale del lavoro, subordinata alla verifica di speciali requisiti che devono garantire l’integrità fisica e psichica del minore, come previsto, in particolare, dall’art. 15, che proibisce il lavoro notturno, nonché dall’art. 4 che individua le attività connesse a tale restrizione.
Si ricorda che tali disposizioni presentano pesanti risvolti di carattere penale.

3.6.0. Adempimenti INAIL e sicurezza.
A seconda del rapporto di lavoro, delle situazioni di rischio e dei requisiti dell’organizzatore, permangono gli adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e di sicurezza (l.626).

3.7.0. Adempimenti fiscali.
Le casistiche identificate dal comma 188 restano soggette alle norme fiscali relative alle imposte sui redditi per gli specifici contratti di lavoro (elaborazione dei cedolini paga, ritenute, versamenti, certificazioni, dichiarazioni, etc.) nonché ai relativi doveri contabili.

3.8.0. Adempimenti Assistenziali.
A seconda del rapporto di lavoro continuano ad applicarsi gli adempimenti in materia di maternità, malattia, disoccupazione, etc. nonché quella relativa ai cosiddetti contributi minori.

3.9.0. Adempimenti IVA.
Le prestazioni previste dalla norma, qualora rientrino nelle attività di tipo commerciale, continuano ad essere soggette al regime IVA ordinario.

4.0.0. PROBLEMATICHE APERTE
Risulta evidente che la cattiva stesura di questa norma lascia spazio a molteplici scorrette interpretazioni e numerosi dubbi applicativi.

4.1.0. Verifica dei requisiti.

4.1.1. Soggetti esentati.
Spetterà a norme attuative e a circolari interpretative, spiegare cosa si intenda per “studenti” e per “attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria”.

4.1.2.Prestazioni esentate
Le disposizioni attuative dovranno chiarire e limitare la nozione relativa a “spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche”, richiamata dalla legge, precisando se si tratti esclusivamente delle esibizioni delle bande musicali, delle feste commemorative, delle sagre paesane, etc.
Si dovrà inoltre risolvere il problema dei controlli sul superamento del tetto dei 5.000 euro da parte delle imprese e dei lavoratori.

4.1.3.Adempimenti esentati.
Permanendo gli obblighi di calcolo e versamento dei contributi, si presenta la necessità di armonizzarli con la norma contenuta in finanziaria. Infatti l’esenzione dagli “adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10” della 708, producono non pochi elementi di destabilizzazione del sistema, che le istituzioni, e l’Ente in particolare, dovranno risolvere.
Ad esempio. Dove finiranno i contributi versati su tali prestazioni? Come si controllerà il versamento, se a questo non corrisponde una denuncia presso l’ENPALS? Si ricorrerà alle informazioni fornite dall’Ufficio di Collocamento?

4.1.4.Altri controlli.
Anche per tutti gli altri adempimenti immodificati si apre un periodo di incertezza giurisdizionale. Nella sua farraginosità, l’Agibilità ENPALS fornisce un metodo. Come si controlleranno i vari adempimenti di cui ai punti da 3.1.0. a 3.10.0?

5.0.0. CONCLUSIONI POLITICHE
Ancora una volta il populismo che spaccia il far west per “rinascimento culturale”, il “semplicismo” per semplificazione e il “liberismo selvaggio” per equità, è riuscito ad far breccia nei giovani cuori.
Questo provvedimento è sbagliato nel metodo e nel merito, una cantonata assoluta che rischia però di pregiudicare l’intero settore.
Domandiamoci perché il sistema previdenziale dello spettacolo sia inviso agli stessi beneficiari?
1) In primo luogo, vi è una “certezza” diffusa dell’inutilità dei versamenti, in quanto non sarebbero restituiti al legittimo titolare. Ecco perché dobbiamo combattere uniti per garantire che “QUALSIASI CONTRIBUZIONE PENSIONISTICA SIA COMUNQUE RESTITUITA AL LAVORATORE RIVALUTATA”.
2) Inoltre il mercato è così vessato da una pletora di adempimenti a carattere meramente burocratico, da sentire il bisogno di una rivoluzione… Ecco perché dobbiamo combattere uniti per garantire che l’attività lavorativa sia allo stesso tempo tutelata e accessibile, evitando inutili persecuzioni formali, ma garantendo le soluzioni ad un’attività per sua natura incerta.

Una delle conseguenze più aberranti di questa norma è la coltivazione di un regime di concorrenza sleale e turbativa del mercato, in particolare di quello del lavoro.
Grazie a prestazioni deregolamentate chi avrà più interesse ad ingaggiare professionisti?

Questa norma afferma che il lavoro dello spettacolo è un’attività di carattere ludico, un’assurdità che si dimostra facilmente invertendo i ruoli:
ad esempio, potrebbe considerarsi amatoriale una prestazione di lavoro metalmeccanico effettuata da un violinista, solo in quanto già titolare di una posizione contributiva obbligatoria presso l’ENPALS?
E’ evidente che la contraddizione e l’ingiustizia assumono toni che rasentano l’incostituzionalità.

Ancora una volta, si evidenzia che l’azione scoordinata e scombinata di singoli soggetti porta a conseguenze nefaste per tutti.
Ne sia dimostrazione la situazione beffarda in cui si trovano i promotori della norma, la quale, a causa di una palese incompetenza, produrrà effetti assai diversi da quelli attesi.

Ma il danno sociale è comunque alto.
Passano concetti aberranti, come l’idea che il lavoro dello spettacolo sia mero “divertimento”, una sorta di “dilettantismo cronico”.
Qualcuno dovrebbe ricordare che in tempi forse più civili, la Musica era considerata la più elevata tra le professioni, alla stregua della Matematica.
Ma ci basterebbe che lo Stato riconoscesse che le Arti dello Spettacolo sono una risorsa sociale di altissimo profilo, capaci di valorizzare il nostro patrimonio culturale, la nostra identità nazionale e capaci, soprattutto di contribuire in misura enorme al risanamento e allo sviluppo dell’intero Sistema Italia.

In definitiva una realtà da coltivare e proteggere, piuttosto che da offendere e svilire.
Come ci ricorda Quasimodo una situazione drammatica:

E come potevamo noi cantare
Col peso dell’incerto sopra il cuore
Alle fronde dei salici per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento.

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