Articolo e banca dati (in vendita) basate su opinioni rese in mailing list

1.- Premessa

L’argomento che affronto in questo contributo costituisce, per chi scrive, materia nuova, nel senso che si deve affrontare per far fronte a una precisa polemica che è scaturita dalla pubblicazione di un mio articolo a carattere scientifico, apparso su una rivista elettronica.
L’articolo riproduceva integralmente il contenuto di due lezioni a livello seminariale, tenute in ambito universitario e riguardanti il diritto dell’informatica.
Dopo aver pubblicato l’articolo, un aderente a una mailing list diceva di riconoscere alcune sue opinioni espresse nell’ambito delle discussioni giuridiche dibattute nella lista, e mi chiedeva di aggiungere, virgolettando, che parte di quanto scritto erano sue testuali parole espresse nell’ambito di tali discussioni, riportate con il meccanismo del copia-incolla, senza essere evidenziate (con virgolette o il corsivo) intere frasi tratte dalla mailing list e da altri articoli (più o meno citati).
In tal senso il comportamento stigmatizzato, secondo alcuni, poteva essere in qualche modo riparato con una pubblicazione all’interno della mailing list dei nomi dei reali autori delle frasi e di interi periodi utilizzati nell’articolo.
Veniva affermato che le regole sul diritto d’autore sono chiare in proposito e altrettanto chiare sono le regole della netiquette, onde avrei dovuto chiedere il preventivo espresso consenso dei vari autori e, dopo averlo acquisito, evidenziare nell’articolo che quei contributi erano di altri ed erano tratti da una m.l., quindi specificare in caso di “copia incolla” di altri articoli, la paternità di quelle frasi evidenziate tra virgolette.
L’Autore della querelle pretendeva una doverosa rettifica, ciò nella consapevolezza che i suoi ragionamenti riportati nell’articolo da me redatto, avevano una valenza, un pregio e uno spessore giuridico molto modesti, ma trattandosi pur sempre di ragionamenti suoi e non di altri. Attendeva, quindi, che i passi riportati fossero virgolettati con l’indicazione della fonte, così come avrebbe dovuto avvenire sin da principio.
Rispondevo che una rielaborazione di opinioni espresse nell’ambito di una mailing list non poteva in alcun modo costituire una riproposizione delle stesse. Chiedevo e ottenevo, comunque, dalla rivista elettronica la rimozione dell’articolo pubblicato.
Ovviamente il moderatore della mailing list mi ha sanzionato con la sospensione in scrittura, invitandomi a voler provvedere alla pubblicazione del medesimo articolo incriminato sulla stessa rivista elettronica, debitamente integrato da riferimenti e dalle citazioni ai soggetti che risultano manifestamente aver elaborato dette teorie, nonché l’annotazione che “gran parte del contenuto dell’articolo costituisce il riassunto delle discussioni svoltesi sull’argomento nel contesto delle discussioni della m.l.“.
E’ palese che non ho ottemperato all’invito e, che – invece – ritengo che le ragioni giuridiche siano più profonde.

Ora, volendo considerare i fondamenti giuridici della questione, è necessario guardare alle fonti.

2.- Le fonti

2.1.- La legge sul diritto d’autore

Seguendo lo schema della lda, esaminerò dapprima le opere protette, passando poi ai soggetti del diritto
Quanto alla legge 633/1941, coordinata con le modifiche introdotte dalla l. 22.5. 2004, n. 128, vengono indicati quali oggetto di tutela [art. 2 co. 1 n. 1 lda] le opere “scientifiche” redatte in forma scritta, mentre all’art. 3 sono ricomprese

le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte

aggiungendo, all’art. 4, che

sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa.

indicando specificamente le seguenti ipotesi di “elaborazioni di carattere creativo”, quali:
– le traduzioni in altra lingua,
– le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica ,
– le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria,
– gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

In ordine ai soggetti del diritto, l’art. 6 definisce il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore come

la creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Nella lda, le mailing list possono essere tutelate quali banche di dati creative [art. 2 co. 1 n. 9 lda]. Il singolo contributo può essere tutelato se dotato dei requisiti richiesti dalla legge [art.1 lda].
In ordine al contenuto del diritto d’autore, parrebbe costituire un’eccezione l’art. 71-nonies, secondo cui

le eccezioni e limitazioni disciplinate [?] da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.

Si può ravvisare una disposizione che potrebbe servire all’autore del contributo posto in mailing list: l’art. 169, contenuto nella sezione dedicata alle norme particolari ai giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale:

l’azione a difesa dell’esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell’opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressione sull’opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell’opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

Sul lato penale soccorre all’autore del contributo posto in mailing list, l’art. 171, che
dispone:

salvo quanto disposto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, [?] diffonde, [?] pone altrimenti in commercio un’opera [?];
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.

2.2.- La Network Etiquette (netiquette)

Nella netiquette [RFC1855 “Netiquette Guidelines“, e anche RFC2635 “A Set of Guidelines for Mass Unsolicited Mailings and Postings” disponibili sulla rete presso: ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc1855.txt e ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc2635.txt] viene affermata la regola secondo cui non è possibile pubblicare, senza l’esplicito permesso dell’autore, il contenuto di messaggi di posta elettronica.
D’altronde, se si parla di “autorizzazione”, nel caso di inoltro o re-invio di un messaggio ricevuto, non modificarne il testo. Se si tratta di un messaggio personale e lo si vuole re-inviare a un gruppo, è il caso di chiedere preventiva autorizzazione. È possibile abbreviare il testo e riportare solo le parti più rilevanti, ma ci si assicuri di fornire le appropriate credenziali [http://bertola.eu.org, dove è contenuta un’ampia bibliografia, in lingua inglese, sulla netiquette].
Altra regola è costituita dal fatto di non riportare in pubblico i testi presenti nelle mailing lists, come – peraltro – l’obbligo di identificare tutte le citazioni, i riferimenti e le fonti delle informazioni che divulgate e rispettate i copyright e gli eventuali accordi per la divulgazione di qualsiasi informazione e, pure, è considerato estrema maleducazione l’inoltrare comunicazioni personali e/o private a mailing list o su Usenet senza l’esplicita autorizzazione dell’autore [http://wise.fau.edu/netiquette/net/elec.html].
La regola aurea resta quella per cui non ci si può appropriare del risultato del lavoro intellettuale altrui, anche se la netiquette non costituisce una raccolta normativa appartenente a un qualche ordinamento giuridico vincolante.
Tuttavia le mailing list e i newsgroups prevedono spesso un proprio regolamento (policy) formato sulla base della netiquette generale con gli adattamenti del caso [www.penale.it/netiquette.htm].
Alle m.l. non è – comunque – applicabile l’art.93 lda, in quanto non si ravvedono i caratteri di confidenzialità e di personalità dei messaggi, visibili a molteplici persone.

2.3.- I regolamenti delle mailing list

Prendendo nominalmente le più diffuse mailing list – a carattere giuridico e non – italiane, si può fare un panorama completo delle regole che le governano.
Iniziando dal Centro Studi Informatica Giuridica www.csig.it, il regolamento pone la regola per cui
I contributi inviati sono protetti dalle norme sulla tutela della corrispondenza privata, pertanto quest’ultimi non possono essere all’esterno del canale telematico senza il consenso dell’autore che si assume la responsabilità di quanto scritto.
Inoltre, iscrivendosi alla lista di discussione, alla fine di ogni messaggio, compare la seguente avvertenza:
Le e-mail di questa lista ed i loro contenuti sono riservati ai soli iscritti alla mailing; non ne è consentita la comunicazione ai non iscritti, essendo a tutti gli effetti di legge equiparate alla corrispondenza privata.
La mailing list cyber-rights [http://www.ecn.org/cybr], conferenza elettronica non moderata ad accesso pubblico sul “diritto alla comunicazione”, indica che:
il materiale informativo che circola nella mailing-list ad opera delle/dei partecipanti e’ da considerarsi di PUBBLICO DOMINIO.
La mailing list dei giudici tributari [Contenuta in http://www.diritto.it/sentenze/giustizia_tributaria/regolamento.html], indica – al punto 5 – che
E’ vietato riportare all’esterno le opinioni o gli interventi degli iscritti a questa mailing list, se non previa autorizzazione espressa degli stessi iscritti.
Il regolamento della mailing list dei giudici amministrativi [http://www.diritto.it/], al punto 4, reca la seguente disposizione:
E’ vietato riportare all’esterno le opinioni o gli interventi degli iscritti di questa mailing list, se non previa autorizzazione espressa degli stessi iscritti e comunicazione al moderatore; allo stesso modo qualunque utilizzazione all’esterno delle informazioni reperite sulla mlist deve essere autorizzata dal moderatore.
Infine, il Circolo dei Giuristi Telematici [http://www.giuristi.thebrain.net/circolo/mlpolicy.htm], al punto 5, viene prescritto che
E’ vietato riportare all’esterno le opinioni o gli interventi degli iscritti di questa mailing list, se non previa autorizzazione espressa degli stessi iscritti e, anche nel caso in cui si riportino interventi tratti dalle discussioni pubblicate nel sito del Circolo, occorre indicare il Circolo come fonte, con il relativo indirizzo: www.giuristi.thebrain.net/circolo.

3.- Alcune considerazioni

Nel caso preso in esame vi si ravvede l’inesistenza di limiti legislativi e, conseguentemente di sanzioni in proposito, potendo solo far cenno a ben precisi elementi contrattuali, che si possono inquadrare tanto nel contratto di somministrazione che in quello di fornitura.
Nelle mailing list si discute di un determinato argomento, assommando le opinioni di molti degli iscritti. Se è ovvio che vi sia un contributo discontinuo da parte degli iscritti, vi si può ravvisare comodamente un rapporto contrattuale dove il do ut des è costituito dalla messa a disposizione di una lavagna virtuale o di uno spazio, altrettanto virtuale, ma fisico, dove dibattere.
Le idee e le conclusioni che si formano possono essere considerate una forma di opera collettiva, senza coordinamento – nella formazione intellettuale – di un qualsivoglia moderatore.

Ora, se taluno, aderente a una mailing list, raccoglie tutti i messaggi delle discussioni su un determinato argomento e li riorganizza, li rielabora e ne trae un saggio scientifico, pubblicandolo su una rivista elettronica o su carta, deve chiedere il permesso ai vari autori dei messaggi della mailing list? O, quantomeno, ne deve citare l’apporto intellettuale, virgolettando le parti a loro attribuibili?

Facendo mio il pensiero di un amico che ha commentato la vicenda, ritengo che sia dell’autore della rielaborazione delle opinioni espresse in mailing list la paternità di un saggio avente per base tali opinioni, nel momento in cui non vi sia un pedissequo riporto.
Ciò in quanto la capacità di coordinare e stralciare pensieri a volte poco coordinati, è solo dell’autore del saggio.
Facciamo caso che un giornalista ascolti i commenti sul dopo partita dei tifosi di calcio, cosa dovrebbe fare nel suo articolo? Riportare tutti i nomi di coloro che hanno parlato della partita e gli hanno offerto uno spunto di riflessione?
Forse dando luce a dei pensieri, chi potrebbe affermare con certezza che quelle stesse riflessioni non erano anche le mie?
Esiste un diritto cronologico dato dalla scrittura di una e-mail in una mailing list?

3.1.- Opinioni contrarie

Alle opinioni sopra riportate – in altra m.l. – ne è seguito un dibattito scaturito da una domanda posta da un aderente di quest’ultima in ordine a dispense aziendali formate da quanto trovato su Internet e rielaborate. Anche trattandosi di dispense finalizzate per uso interno di ufficio, ci si poneva la questione della ricerca del soggetto a cui si sarebbe dovuta chiedere una eventuale autorizzazione.
Le risposte più interessanti reputavano che l’indicazione della fonte fosse essenziale, basandosi sull’aureo principio dell’unicuique suum. Ovvero vendendo una professionalità che non era basata sulla pretesa di originalità degli scritti o delle idee, ma sul fatto di averle capite, di saperle insegnare, di verificare l’apprendimento secondo le tecniche dell’assistenza allo start-up.
Altri affermano che la citazione s’impone per una sorta di un gentleman agreement.

4.- Un secondo caso concreto

Con riferimento all’utilizzo dei dati prima raccolti per certi scopi e poi utilizzati per scopi diversi, senza preventiva autorizzazione né appropriata informativa, v’è il particolare caso di una mailing list dove il moderatore, apparentemente senza avere il consenso degli iscritti, ha messo in vendita l’archivio delle e-mail spedite da avvocati e altri e che trattano questioni legali di diritto civile.
Pur non essendo consulenze vere e proprie, sono pur sempre frutto di consigli e opinioni espresse su questioni tecnico giuridiche e lo stesso moderatore della lista li pubblicizza come il sapere, l’esperienza, di centinaia di avvocati, legali o comunque scritte da giuristi sicuri che erano dirette solo agli altri iscritti e non sarebbero uscite dalla mailing.
L’archivio è stato organizzato in una banca dati [per i diritti del costitutore si veda l’art.102 bis lda] che comprende anche altri servizi.
Nel caso di specie sono riportati l’indirizzo e-mail del mittente e la firma e probabilmente anche con il titolo “avv.” – se uno lo ha messo – oltre naturalmente ai contenuti dell’e-mail e i contributi degli iscritti possono essere letti da terzi non iscritti alla m.l., grazie al pagamento di un corrispettivo economico [ulteriore problema potrebbe essere a carico dell’Avvocato che rende un “parere gratuitamente” con lo scopo di farsi pubblicità, che violerebbe l’art. 19 del “Divieto di accaparramento di clientela” del Codice deontologico forense].
Il Consiglio Superiore della Magistratura [CSM, parere n°197/2002 del 3.6.2002 – Ufficio Studi e documentazione] ha espresso il parere per cui
si ritiene che le comunicazioni inviate dagli aderenti ad una mailing list abbiano natura di comunicazioni private e siano soggette alle disposizioni di legge che tutelano la riservatezza
onde il cederle a terzi, senza ottenere tutti i consensi necessari per svolgere questa attività formando una banca dati è certamente una attività discutibile.

Come ha scritto Ernesto Galli Della Loggia sul “Corriere della Sera” in un suo articolo, alcuni – temo la maggior parte – tendono a normativizzare le zone grigie. Invece, vorrei che restassero grigie.
Nel caso della m.l. di cui sopra, chi ha posto in vendita l’intera banca dati, lo ha fatto sfruttando i buchi regolamentari della lda, perchè il costitutore ha aggiunto creatività (i collegamenti ipertestuali) al parere espresso nel contributo postato nella m.l. [argomento ex art. 2575 c.c.]. Infatti, il costitutore di banca di dati è tutelabile dalla lda per il fatto che la sua opera è il risultato di un’attività, oltre la fase di elaborazione meramente interna.
Trattasi, quindi, di “idee elaborate” – sia nel caso di articolo basato su opinioni rese in m.l. che di banca di dati creata a partire da m.l. – che si possono utilizzare nell’accezione di elaborato schema che possa già servire da traccia concreta per ulteriore attività creativa, che porti ad una completa e specifica opera dell’ingegno, escludendone di regola la protezione [Rubinstein, La protezione delle idee elaborate, in IDA, 1953, 43]. Il distinguo riguarda sì l’elaborazione dello schema, ma maggiormente i diversi generi dell’opera d’ingegno, laddove l’autore dello schema non è autore di opera d’ingegno, limitandosi all’indicazione del genus dell’inquadramento. Ordunque, i contributi forniti nelle m.l. – in entrambi i casi considerati – sono solo “idee elaborate”, non protette dalla lda.
Il moderatore di tale m.l. ha violato il diritto d’autore? No di certo!
Tale moderatore ha violato il “gentleman agreement” che impone di chiedere il permesso di riportare in una banca dati delle opinioni espresse in m.l. da avvocati? No di certo! Manca la norma che lo vieti, e non ha neppure violato la netiquette [quella indicata dal Nic].
Ha violato una regola del codice deontologico forense? No di certo! Anche perché il moderatore non svolge più la professione forense.
Il moderatore è trascinabile in tribunale per il risarcimento dei danni o ad altro titolo? Non mi pare, anche se ci possiamo sforzare nel cercarlo, visto che si tratta di caso concreto e attuale.
Il moderatore ha impostato la m.l. come d’altra parte sono impostate le altre m.l. giuridiche? Sembra di sì, tranne per il fatto dell’archivio accessibile al solo moderatore.
Il moderatore ha spacciato come suoi i pareri giuridici contenuti nella banca dati, tratta dalla m.l. e ora posta in vendita? Non mi pare e, comunque, lo escludo.
Veniamo ora al clou: il moderatore ha congegnato delle regole di m.l. che accettate dai partecipanti, sono state poi applicate sino in fondo.

Prendendo spunto dalla vicenda che ha dato origine alla sentenza del G.d.P. di Roma, 29.3.1997 n. 26932 [In I Contratti, 1997, 608. La vicenda è quella relativa al danno derivante dalla vendita – da parte di un gestore telefonico – ad una società di direct marketing degli indirizzari relativi ai propri abbonati, divulgando così anche il nominativo dell’abbonato che aveva richiesto di non esser menzionato negli elenchi], ma relativa ai soli servizi telefonici, ci si può riconnettere alla vicenda della cessione della mailing list.
Nel caso preso a spunto vi sono alcuni profili preliminari.
L’art. 12 lett. b) l. 31.12.1996 n. 675, consente la cessione dei dati personale necessari agli adempimenti tecnici e organizzativi correlati all’erogazione del servizio correlato al contratto di utenza telefonico, senza il previo consenso dell’interessato. Ciò perché tra i casi di esclusione del consenso comprendono il trattamento dei dati dall’utente medesimo posti a disposizione, laddove l’atto di disposizione sia necessario per l’esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato [l’art. 12 co. 1 lett. b) e l’art. 20 co. 1 lett. e), indicano che tali informazioni personali per le quali il consenso dell’interessato non è necessario, devono essere strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale].

Guardando al combinato disposto degli artt. 3, 6, 8, 14 e 15 Cost. in ordine alla inviolabilità della corrispondenza e alla sua segretezza e gli artt. 1366 e 1375 c.c. quali paletti organici della difesa dei diritti della personalità, come definito dal d.lgs. 196/03, si può leggere l’inoperatività del restringimento della nozione di riservatezza dell’utente, che nel caso posto a spunto porta alla constatazione di un inadempimento contrattuale sanzionabile dalle norme di diritto positivo, mentre nel caso posto ad emblema pone la violazione dell’art. 1 l. 675/1996 e successive modifiche, per trattamento senza consenso del dato personale.
Se il “dato telefonico” è costituito dal nominativo dell’utente, dal recapito e dal numero di telefono e reca, inscindibilmente – per la disciplina degli elenchi – i dati connessi, non si può invocare, nell’uno e nell’altro caso, gli artt. 21 e 41 Cost. a giustificazione della cessione a titolo oneroso dei dati personali [lì degli abbonati, qui degli aderenti alla m.l.], quale rappresentazione dell’espressione della libertà di pensiero insieme a quella di iniziativa economica.
Rileva, in entrambe le vicende, la cessione a terzi estranei al rapporto – da un lato contrattuale, dall’altro di gentleman agreement di disciplina della m.l., ma se vogliamo vedere è pure contrattuale, di fatto – dei dati personali, considerati alla stregua di proprietà dalla società concessionaria del servizio telefonico da una parte, della m.l. dall’altra.

Chi detiene i dati personali necessari all’adempimento di vincoli contrattuali non ne acquista la proprietà [Trib. Genova, 19.6.1993, in Diritto Informatica, 1993, 1117], essendone custode. Onde è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all’art. 15 l. 675/1996. Il trattamento che ne ha fatto il gestore è consentito? Ed il trattamento che ne ha fatto il proprietario della m.l.? Quali sono le finalità della raccolta di tali dati?
Lasciando perdere i profili risarcitori, con cumulo o concorso fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ci si deve soffermare – invece – sulla possibilità di trarre profitto dall’utilizzazione di dati personali racchiusi in un data base. Se la diffusione dei dati è effettuata con scopi meramente commerciali, allora, si può affermare che è possibile trarre beneficio dall’utilizzazione nell’unico caso lecito in cui chi intende farlo paghi un quantum quale corrispettivo – da un lato – della pubblicità che vuole ottenere nelle guide telefoniche.
Contrasta con la concezione di iniziativa economica posta alla base della presunta liceità della divulgazione dei dati, onde favorire le attività economiche – da un lato di direct marketing e dall’altro di sfruttamento della pareristica legale presente nella m.l. in oggetto – basate esclusivamente sui dati personali reperibili a pagamento da un lato e sui pareri legali forniti da giuristi dall’altro, attività economiche che sarebbero precluse dall’impossibilità di poter contare su venditori dei dati stessi.

Indi, i concetti a cui si deve far riferimento per inquadrare utilmente la vicenda della m.l. riguardano il contenuto di “banca dati” e il contenuto di un contratto atipico, oltreché – ovviamente – dei profili che regolano il gestore tecnico della m.l. e dante lo spazio ed il creatore della m.l.
Iniziando dal primo, brevemente si può affermare che se la banca dati non si può identificare con le informazioni di cui la stessa è composta, anche se non sono di pubblico dominio (caso della m.l.), non possono formare oggetto di proprietà esclusiva da parte di alcuno, tantomeno del moderatore della lista.
Sorge il problema, tuttavia, del fatto che il moderatore della m.l. è proprietario del nome a dominio della m.l., basata però su yahoo. Che fare?
Una prima risposta la si può avere considerando che
La strutturazione compilativa delle informazioni raccolte, in cui si sostanzia l’apporto creativo del compilatore, è quindi l’unico elemento originale che può formare oggetto di proprietà [Collegio arbitrale, 18.10.1994, in Contratti, 1995, 305].

Quanto all’elemento di originalità nelle opere costituite dagli elenchi telefonici, basterà, in questa sede, evidenziare il Considerando n. 9 della direttiva Ce 96/9 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, che – assieme – all’art. 1 volto alla sua definizione ed all’art. 3 che indica l’elemento della “creazione dell’ingegno”, ne fa scaturigine della logica complementare con la direttiva Ce 95/46, che la definisce, all’art. 2 lett. c) “archivio di dati personali”.
Essendo le banche dati non da intendersi come contenuti di informazioni, ma vere e proprie opere, l’autore delle stesse beneficia dei diritti esclusivi [artt. 2575 e 2583 c.c.] e senza la sua autorizzazione non possono essere inserite o riprodotte le informazioni ivi contenute [direttiva Ce 96/9, Considerando n. 18].

Quanto ai profili che regolano il gestore tecnico della m.l. e dante lo spazio e il creatore della m.l., si deve osservare che nello specifico i dati originari erano stati postati su yahoo per consentire all’aderente della lista di partecipare alla m.l., onde il custode è yahoo.
Sicuramente non vi è stata cessione di dati da parte di yahoo a chi ha fondato la lista e questo si constata leggendo le condizioni generali per l’utilizzo del servizio di Yahoo [4. Informazioni sulla tutela dei dati personali – 3. Alcuni dati potranno essere comunicati da Yahoo! Italia, per tutte le finalità indicate in precedenza al punto 1 ad altre società del gruppo Yahoo! o a terzi soggetti, incaricati dell’esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali all’erogazione e alla distribuzione dei Servizi nonché – previo consenso dell’Utente – a società terze che offrono beni e/o servizi su Internet , con le quali Yahoo! Italia abbia stipulato accordi commerciali o di partnership volti a favorire la diffusione e distribuzione del Servizio ovvero l’offerta di nuovi servizi].
Inoltre il moderatore della m.l. che usa yahoo è comunque un “utente” [6. Regole di condotta dell’utente], non potendo
g) caricare, pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere un Contenuto che comporti la violazione di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore o altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi soggetti (“Diritti”)
e neppure potendo
n) raccogliere o immagazzinare dati personali degli altri utenti, in assenza di un loro esplicito consenso.
Ma quello che più conta è che il moderatore di tale m.l. gestita da Yahoo ha sta vendendo i contenuti organizzati in m.l.

Onde, se è ammissibile una banca dati costituita da m.l. – senza chiedere il permesso dei vari aderenti alla stessa – è ammissibile pure la creazione di un articolo basato sulle opinioni di aderenti alla m.l. Invero, se è sanzionabile il secondo comportamento, il primo appare ben più grave.

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