Al via la pubblicità nei film

Ridotti i finanziamenti dello Stato e aperto il settore della produzione al libero mercato.
AL VIA LA PUBBLICITA’ NEI FILM

Per sale e multisale interventi pubblici a sostegno di sviluppo e innovazione

Decolla finalmente la riforma Urbani. Dettati i nuovi criteri di finanziamento alla cinematografia finalizzati al sostegno dello sviluppo dell’industria della produzione e della distribuzione dei film ma anche dettati per incentivare le esportazioni di film italiani all’estero e per creare o ristrutturare sale e multisale e dotarle di moderni servizi ed impianti che possono accelerare l’ingresso in Italia del cinema digitale.
E’ stato approvato, in via definitiva, nel Consiglio dei Ministri del 16 gennaio il decreto legislativo, firmato il 22 gennaio scorso dal Presidente della Repubblica, che riordina l’intervento pubblico in materia di finanziamenti al settore cinematografico. La delega è data dall’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
La nuova disciplina, contenuta in un testo unico di soli 28 articoli, abroga oltre trenta testi normativi stratificatesi in oltre quaranta anni ma soprattutto a partire dalla fine del 1994. L’abrogazione parte dalla fonte principale di regolamentazione della materia che era data dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, così come aggiornata dalla legge 1° marzo 1994, n. 153 . Inoltre sono anche abrogate, insieme alle molteplici norme che le hanno modificate, le leggi 448/1949, 958/1949, 897/1956, 1330/196, 819/1971, 287/1975, 25/1978, 378/1980 ed infine il comma 199 dell’art. 2 della legge 662/1996.
Rimane parzialmente in vigore quanto previsto dalla Legge 154/93, per le parti che non erano dettate a modifica della legge 1213/65, presumibilmente i soli artt. 21, 22 e 27-bis, e che comunque non sono in contrasto con le appena emanate disposizioni, infatti dal decreto legislativo sono state inoltre abrogate tutte le altre disposizioni previgenti per le parti che sono incompatibili con la disciplina ora novellata.
Il progetto di riforma è stato presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali in Consiglio dei ministri il 28 agosto 2003, l’iter legislativo è stato piuttosto lungo, quasi 5 mesi, per consentire alle categorie interessate di esaminare lo schema di decreto e proporre le modifiche necessarie ad ottenere una regolamentazione condivisa dagli ambienti interessati. Questa disciplina ha infatti una valenza forte perché scardina il vecchio sistema del finanziamento pubblico, dato in passato quasi a completa copertura dei costi di produzione ed è basata sul “reference system”, concede sostegno allo sviluppo della cinematografia, a partire dalla produzione dei film, proseguendo poi per la distribuzione, sino ad arrivare alla sala cinematografica, sulla base di meccanismi automatici, finalizzati ad incentivare lo sviluppo di un nuovo cinema italiano di qualità. Tiene quindi ed inoltre conto delle capacità delle industrie produttrici che dovranno essere iscritte, al fine di ottenere i finanziamenti, in un Elenco tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali, suddiviso in due categorie, l’appartenenza all’una o all’altra categoria è lo strumento per determinare la misura massima del finanziamento erogabile. L’accesso all’una o all’altra categoria sarà determinato dalla classificazione assegnata a ciascun produttore sulla base delle referenze costituite dalla qualità dei film recentemente prodotti, della stabilità dell’attività (un indicatore è costituto dall’avvenuta restituzione dei finanziamenti ottenuti) e della capacità commerciale dimostrata. Altro elemento determinante ai fini della erogazione del finanziamento è la qualità dei contributi artistici e tecnici. Anche i distributori che operano in Italia o esportano all’estero per accedere ai contributi dovranno essere iscritti nell’Elenco previsto dall’art. 3 del decreto e dimostrare effettiva capacità di distribuire il prodotto nelle sale. Incentivi speciali sono destinati ogni anno a promuovere la distribuzione all’estero di un certo numero di film selezionati fra quelli che hanno ottenuto il riconoscimento dell’interesse culturale (art 14.4).

In attesa dei regolamenti
I punti portanti della modifica, che comunque per poter operare deve essere integrata in modo sostanziale dai previsti regolamenti di attuazione da emanarsi presumibilmente entro il prossimo mese di aprile, consistono nella razionalizzazione delle disposizioni, che in passato, attraverso lo stratificarsi di norme di legge, decreti e regolamenti rendevano la disciplina sulla materia di difficilissima comprensione ed in molti casi addirittura incoerente, con le relative conseguenti difficoltà applicative ed anche di controllo della destinazione dei fondi dello Stato riservati ai finanziamenti.
Inoltre sotto l’aspetto finanziario, che poi è il cuore della riforma, è stata diminuita, portandola al 50% (per le opere prime e seconde resta invariata la quota del 90%) del costo del film la quota di mutuo erogabile per la produzione, assistita dal Fondo di garanzia, quota che, prima della riforma, era compresa fra il 70 ed il 90% ed è stata aperta la possibilità, che prima di questa riforma era addirittura di pregiudizio all’accesso alle sovvenzioni dello Stato, di ” utilizzare marchi commerciali all’interno del film, ottenendo in cambio introiti di tipo pubblicitario”. Anzi proprio le risorse finanziarie reperite con la pubblicità dovrebbero consentire l’erogazione effettiva del finanziamento statale deliberato, pagamento che è subordinato alla dimostrazione del produttore sull’avvenuto delle risorse necessarie per la completa copertura dei costi complessivi di produzione. La prevendita dei diritti sul film, come avviene ad esempio nel caso della cessione, già ante produzione, dei diritti antenna può essere effettuata in misura non superiore alla quota percentuale del costo di produzione a carico del produttore e quindi concorrono al reperimento delle risorse solo i proventi derivanti da tale cessione di diritti (art. 13.2). Infatti è bene ricordare che in caso di mancata restituzione da parte del produttore del finanziamento, entro i tre anni successivi all’erogazione, lo Stato acquisisce, ai sensi dell’art. 13.5, la quota dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica nella misura percentuale corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato. Nulla stabilisce invece la norma relativamente ai materiali dell’opera, copia campione, internegativo, copie positive, che quindi dovrebbero rimanere nella piena proprietà e disponibilità del produttore titolare ai sensi dell’art. 78 ter della lda del relativi diritti connessi di riproduzione, distribuzione, noleggio, prestito e messa a disposizione del pubblico (in maniera che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente) dell’originale e delle copie della pellicola. In proposito si osserva che i materiali sono lo strumento attraverso il quale è possibile utilizzare concretamente il film, quindi nelle ipotesi di con-titolarità produttore-Stato dei diritti d’autore sull’opera cinematografica, l’esercizio dei medesimi ed anche la alienazione della loro titolarità dovrà sempre avvenire con il congiunto consenso dei due titolari, lo Stato ed il produttore, mentre l’utilizzo dei materiali sarà legittimamente concesso autonomamente dal produttore, titolare del diritto connesso, quando sono stati però fatti salvi i diritti d’autore.

La Commissione
Per attuare la riforma opereranno, istituite dal decreto appena emanato, la Consulta territoriale per le attività cinematografiche e la Commissione per la cinematografia.
La Consulta territoriale per le attività cinematografiche (art. 4), organo composto anche da rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali, è deputata, con funzioni consultive e di programmazione, ad interessarsi in via prioritaria delle questioni attinenti all’esercizio cinematografico, compresa l’attività di sostegno alla diffusione della proiezione nelle sale dei film nazionali, ed anche alle attività delle industrie tecniche cinematografiche.
La Commissione per la cinematografia (art. 8), che in applicazione al principio del “reference system” sarà composta “da personalità eccellenti del mondo del cinema”, è l’organo centrale per l’assegnazione dei finanziamenti, ha assorbito le funzioni fino ad oggi svolte dalla Commissione consultiva per il cinema, dalla Commissione per il credito cinematografico e dalla Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi.
La Commissione è articolata in due sottocommissioni. Alla prima, suddivisa in più sezioni compete il riconoscimento dell’interesse culturale (art. 7) dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi. Valuta il riconoscimento dell’interesse culturale sentito il regista e un rappresentante del produttore, sulla base della qualità artistica e tecnica, tenuto conto del genere cui appartiene il film, della coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto inizialmente elaborato, della qualità dell’apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché sulla base della valutazione del trattamento o della sceneggiatura.
Spetta inoltre a questa sottocommissione la definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori, nonché l’ammissione al finanziamento (art. 13.6) e la valutazione delle sceneggiature (art. 13.8). All’altra sottocommissione per la promozione e per i film d’essai compete di esprimere pareri sulle istanze e determinare gli importi dei contributi (art. 19), compete inoltre la verifica della rispondenza sostanziale fra progetto e realizzazione del film e l’individuazione dei film d’essai.

Il Fondo Unico
I cinque fondi (fondo speciale, fondo particolare, fondo di intervento, fondo di sostegno e fondo di garanzia) attraverso i quali erano fino ad ora erogati finanziamenti e corrisposti contributi e premi sono stati soppressi e le risorse finanziarie disponibili ed esistenti affluiranno, alla data di entrata in vigore del decreto in un unico fondo (art. 12) chiamato “Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche“.

I film che concorrono al finanziamento
La nuova disciplina tiene fede all’obbiettivo di creare chiarezza normativa, anche quando si tratta di individuare l’oggetto principale del sostegno statale. Infatti è fornita una esatta definizione per ciascun genere di prodotto filmico e sono chiaramente identificate le differenti tipologie di sale di proiezione.
Ai fini della definizione generale di film sono rilevanti tre elementi la sua fissazione su una pellicola o su un supporto analogico o digitale e l’esistenza di contenuto narrativo o documentaristico di carattere creativo, tutelabile dal diritto d’autore. E’ bene annotare in proposito che sono da escludere dai benefici riconosciuti dal decreto, proprio sulla base della specificazione data dal comma 1 dell’art. 2, i prodotti filmici di semplice documentazione protetti solo come fotogrammi di pellicole cinematografiche, ai sensi del Capo V del Titolo II della legge sul diritto d’autore (L. 633/41).
Il terzo elemento necessario perché possa parlarsi di film e quindi dell’applicabilità ad esso delle disposizioni del decreto è costituito dalla destinazione, prevista dal produttore, al prioritario sfruttamento alla sala cinematografica. Così come precisato nella norma si tratta più che di un obbligo a che effettivamente poi lo sfruttamento debba essere fatto in forma di proiezione pubblica di una sua preventivata destinazione a tale forma di sfruttamento, il che non dovrebbe escludere, in linea teorica, la possibilità che tale forma di utilizzo poi non avvenga (così come ovviamente a seguire allo sfruttamento siano possibili tutte le altre forme di sfruttamento). E’ chiaro però che il sistema del “reference system” di fatto obbliga alla destinazione prioritaria allo sfruttamento sala.
Sono identificati anche i sei differenti generi di film (art. 5) ammessi alle sovvenzioni: “lungometraggi”, “cortometraggi”, “film di animazione”, “film di interesse culturale”, “film d’essai“, “film per ragazzi”.
Sono “lungometraggi” i film di durata superiore a 75 minuti, quelli di durata inferiore sono definiti “cortometraggi”, nel caso in cui i lungometraggi o i cortometraggi siano realizzati con immagini grafiche animate saranno ulteriormente classificati come “film di animazione”.
E’ “di interesse culturale” il film a contenuto narrativo con significative qualità culturali o artistiche o che abbia eccezionali qualità spettacolari ed inoltre possegga i requisiti fissati dall’art. 7, relativamente allo componenti artistiche e tecniche del film.
Per il riconoscimento i film di lungometraggio devono avere il regista italiano, l’autore del soggetto italiano o nel caso di presenza di più coautori, autori in maggioranza italiani, lo sceneggiatore italiano o nel caso di presenza di più sceneggiatori, la maggioranza deve essere di sceneggiatori italiani, gli interpreti principali in maggioranza italiani, gli interpreti secondari per tre quarti italiani, la ripresa sonora diretta in lingua italiana, la troupe italiana, le riprese devono essere fatte in Italia e devono essere utilizzati teatri di posa situati in Italia, così come devono essere utilizzate industrie tecniche italiane ed effettuata in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche della troupe, delle riprese e dell’uso dei teatri e delle industrie tecniche italiane, ultimo requisito è la presenza di almeno quattro dei componenti artistici e tecnici fra l’autore della fotografia cinematografica italiano, il montatore italiano, l’autore della musica italiano, lo scenografo italiano, il costumista italiano.
Ai fini del riconoscimento della nazionalità sono equiparati ai cittadini italiani quelli appartenenti alla UE, non viene però specificato se l’estensione si applica in ogni caso o solo a condizione di reciprocità di trattamento. Deve però presumersi, in base ai principi generali di diritto comunitario, che la reciprocità sia necessaria.
Alla regola della nazionalità italiana o di uno dei paesi membri della comunità sono ammesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, ai sensi del comma 3 dell’art. 7, concesse dal “Direttore generale competente”[1], previo parere (non è detto se debba essere favorevole, vincolante o consultivo) della Commissione per la cinematografia, per le componenti relative alla ripresa sonora diretta in lingua italiana, alla troupe italiana, nonché alle riprese ed uso di teatri di posa in Italia.
I film riconosciuti di nazionalità italiana sono iscritti, contestualmente al definitivo riconoscimento della nazionalità in Elenchi informatici tenuti dalla Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali, competente in materia di cinematografia.
Per il riconoscimento dell’interesse culturale i film di cortometraggio devono avere il regista italiano, l’autore del soggetto italiano o nel caso di presenza di più coautori, autori in maggioranza italiani, lo sceneggiatore italiano o nel caso di presenza di più sceneggiatori, la maggioranza deve essere di sceneggiatori italiani, l’autore della musica italiano, il montatore italiano, gli interpreti principali in maggioranza italiani, gli interpreti secondari per tre quarti italiani, la ripresa sonora diretta in lingua italiana, la troupe italiana, le riprese devono essere fatte in Italia e devono essere utilizzati teatri di posa situati in Italia.
Non è stata prevista alcuna annotazione aggiuntiva, negli elenchi dei film nazionali, del riconoscimento dell’interesse culturale, tale riconoscimento pertanto potrà comunque desumersi dal Pubblico registro per la cinematografia.
Sono definiti “d’essai” i film che contribuiscono alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali.
Infine sono classificati come ” film per ragazzi” le produzioni cinematografiche che contribuiscono alla formazione ed alla crescita civile, culturale ed etica dei minori.
Tre le tipologie di sale cinematografiche oltre la generica sala cinematografica, anche multisala o pluri-schermo, che può essere all’aperto o al chiuso.
E’ individuata come sala d’essai quella che proietta per almeno il 70% dell’effettiva programmazione film d’essai.
Sono considerate sala di comunità ecclesiale o religiosa, indipendentemente dalla titolarità della gestione, fatto soggetto alla agevole possibilità di plurime modifiche e possibile fonte di incertezze e strumentalizzazioni, quella i cui locali sono di proprietà o nella disponibilità reale di un’istituzione o di un ente religioso riconosciuti dallo Stato e che quanto a genere di programmazione, tenga fede agli obbiettivi della confessione di appartenenza. L’aver previsto che il legale rappresentante dell’istituzione od ente religioso debba essere proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento è una regola che rende chiarezza, infatti tali diritti reali risultano, in modo evidente e con effetti temporali certi, dalle trascrizioni fatte presso le conservatorie dei registri immobiliari. Sarebbe stato, si ritiene, comunque più opportuno riferire tali stati, proprietà e titolarità, in via principale all’ente o istituzione e in via subordinata al rappresentante legale.

Il finanziamento alle sale
Le imprese che svolgono attività esercizio cinematografico ed ai proprietari di sale cinematografiche sono concessi contributi in conto interessi, per ridurre l’interesse a carico del beneficiario, sui contratti di mutuo e di leasing finanziario per realizzare nuove sale, per ristrutturare le vecchie, per ripristinare quelle inattive. Particolari agevolazioni aggiuntive saranno fissate, attraverso un apposito decreto ministeriale da emanarsi, per le sale che si impegnino, all’atto della stipula del contratto di mutuo, a garantire la programmazione di film nazionali o UE nelle percentuali che saranno determinate sempre attraverso l’emanando decreto.

Il finanziamento alla distribuzione
Una volta ultimato il film sono concessi, ai sensi dell’art. 14, a film di lungometraggio e di cortometraggio di interesse culturale, già finanziati per la produzione, contributi per la distribuzione nazionale, per l’esportazione, in questo caso con stretto e diretto riferimento alla concreta attività di collocamento all’estero dell’opera, e per gli adattamenti e le versioni in lingua straniera. Per poter fruire dei contributi l’impresa di distribuzione deve essere iscritta negli elenchi di cui all’art. 3.

Premi di qualità
Il Produttore dopo la presentazione della copia campione del film può richiedere l’attestato di qualità dell’opera realizzata che, se rilasciato, dà diritto ad ottenere, se il film è effettivamente programmato nelle sale cinematografiche, il premio di qualità, nella misura annualmente determinata. Il premio è suddiviso, secondo norme regolamentari ancora da definire, fra l’impresa di produzione, i coautori del film, compreso quello delle musiche, e gli autori della fotografia cinematografica, della scenografia, del montaggio.

Osservazioni finali
Il decreto legislativo 22 gennaio 2003 non è ancora stato pubblicato nella gazzetta ufficiale, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, essendo stata eliminata la disposizione relativa alla retroattività della sua efficacia prevista al 1° gennaio del 2004, nello schema di decreto iniziale e mantenutasi tale in entrata anche in sede di seconda lettura in Consigli dei ministri /16 gennaio). I decreti attuativi invece dovranno essere emanati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

Laura Chimienti

Note:
[1] La generica definizione deve essere messa in relazione con la riorganizzazione, in atto, degli uffici del MBAC e quindi con la conseguente necessità di adottare formule applicabili una volta che sarà configurata in modo definitivo la struttura destinata alla gestione del settore della cinematografia.

(riproduzione/comunicazione al pubblico riservate)

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