LE OPERE DELL'ARTE CINEMATOGRAFICA

A cura dell'Avv. Raffaella Pellegrino

L'opera cinematografica o audiovisiva è costituita da un insieme di immagini in movimento accompagnate o meno da eventi sonori, quali le parole e/o la musica (film sonori e muti) e, come tutte le opere dell'ingegno, è tutelata ai sensi della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941 (art. 1 e 2, n. 6). La legge disciplina nel dettaglio questo tipo di opere negli artt. da 44 a 50, all'interno del Capo IV, Titolo I, ove sono dettate norme particolari ai diritti di utilizzazione per alcune categorie di opere.
L'art. 44 LDA considera autori delle opere cinematografiche: l'autore del soggetto, della sceneggiatura, della musica (solo se creata in occasione e per il film) e il direttore artistico. Come si vedrà in seguito, alla creazione dell'opera in questione partecipano anche altri autori di altri contributi creativi quali il fotografo, il costumista, lo scenografo ecc.
Dalla lettera dell'articolo sembra pacifico che i soggetti predetti siano coautori dell'opera, nel senso che ciascuno di essi è titolare dei diritti di utilizzazione economica e del diritto morale in una situazione giuridica di comunione, trattandosi di un'opera creata in collaborazione (creativa) tra più autori ai sensi dell'art. 10 LDA. Tale soluzione, tuttavia, non è né scontata né pacifica, poiché se è vero che l'art. 44 LDA parla di coautori, è anche vero che le altre norme dettate in materia rendono l'opera cinematografica assimilabile alle opere collettive (art. 3 e 38 ss. LDA), molto più che a quelle in collaborazione.

I sostenitori di questa tesi portano una serie di argomenti per dimostrare l'analogia di disciplina - a dispetto della terminologia usata dal legislatore nell'art. 44 LDA - esistente tra le opere audiovisive e quelle collettive.
Per definizione l'opera in collaborazione è costituita dal "contributo indistinguibile e inscindibile" di più persone, il film, invece, è formato dall'unione di più opere o parti di opere (il soggetto, la sceneggiatura, la musica) che conservano una propria autonomia rispetto all'opera ultima; autore dell'opera collettiva è chi organizza e dirige la creazione (il curatore), figura che coincide - anche nell'opinione comune - con quella del regista o direttore artistico del film, che dà all'opera una forte impronta personale con la sua attività di rielaborazione e coordinazione dei singoli apporti creativi.

I diritti di utilizzazione economica di un'opera collettiva sono attribuiti ex lege all'editore (art. 38 LDA), situazione che si verifica anche nel caso dell'opera cinematografica, dove tali diritti spettano a colui che ha organizzato la produzione, cioè il produttore cinematografico (art. 45 LDA); la disciplina dell'utilizzazione separata dei singoli contributi ricorda il diritto dei collaboratori di una rivista di utilizzare, a certe condizioni, il proprio contributo separatamente.
Questi e altri elementi hanno indotto la dottrina a considerare l'opera cinematografica e audiovisiva un'opera collettiva, risolvendo i casi controversi con l'applicazione in via analogica delle norme dettate per questa categoria di opere.
In tale ottica, quindi, il regista è l'autore del film, a lui spetta il diritto di pubblicare, comunicare l'opera al pubblico (art. 12 LDA) per dare inizio al suo sfruttamento commerciale. Tale dinamica rispecchia sia la disciplina delle opere collettive sia la prassi delle produzioni cinematografiche, ove è il regista che determina il momento di compimento dell'opera (a lui spetta il cosiddetto diritto di final cut) e di consegna della pellicola al produttore. A lui spetta anche l'esercizio del diritto d'inedito e la titolarità e tutela del diritto morale alla paternità e integrità dell'intera opera realizzata. Tuttavia, gli autori dei singoli contributi creativi (sceneggiatore, soggettista, compositore delle musiche) conservano la titolarità del diritto morale sulla propria creazione ex art. 20 LDA.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera spetta ex lege al produttore (art. 45 LDA), ciò, lungi dall'attribuire la titolarità diretta dei diritti d'autore al produttore, significa che con la consegna della pellicola si perfeziona a suo favore un trasferimento già iniziato con la conclusione dell'accordo di produzione. Tale riconoscimento è fatto per tutelare un soggetto che, pur non apportando alcun elemento di creatività, ha un ruolo propulsore e decisivo, dal momento che senza il suo contributo economico e finanziario un film non può avere inizio - salvo il caso delle piccole autoproduzioni.
Bisogna sottolineare, tra le altre cose, che nella prassi s'inizia la lavorazione di un film solo dopo la stipulazione di numerosi contratti, con i quali il produttore/imprenditore mira a prevenire eventuali controversie disciplinando nel dettaglio l'intera attività lavorativa.

Alcuni dei contratti più significativi dal punto di vista del diritto d'autore sono il contratto di regia; il contratto per la cessione dei diritti di utilizzazione delle parti letterarie (soggetto e sceneggiatura) e per la realizzazione della colonna sonora; i contratti con gli autori delle altre opere dell'ingegno non nominate dalla legge ma necessarie per la realizzazione del film (scenografia, fotografia, costumi); i contratti di scrittura artistica con gli attori; i contratti di produzione associata ed esecutiva, di coproduzione internazionale; i contratti di distribuzione, noleggio; e altri ancora.
Il diritto del produttore avrà a oggetto "lo sfruttamento cinematografico dell?opera prodotta" (art. 46, 1° comma, LDA) tramite la proiezione nelle sale cinematografiche: gli sarà ceduto, quindi, il diritto di riprodurre, distribuire e noleggiare il film. Non è trasferito insieme ai predetti diritti, salvo patto contrario, il diritto di effettuare elaborazioni, trasformazioni e traduzioni dell'opera (art. 46, 2° comma, LDA).
Il produttore potrà apportare ai contributi utilizzati nell'opera cinematografica solo "le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico" (art. 47, 1° comma, LDA), violando, in caso contrario, il diritto morale all'integrità dell'opera di cui restano titolari gli autori dei diversi contributi (art. 20 LDA). Invece, per le modifiche da apportare all'intera opera cinematografica, legate a un suo migliore sfruttamento commerciale, occorre avere il consenso del regista (ciò sul presupposto che autore dell'opera collettiva sia il regista); nel caso di mancato accordo tra le parti si farà ricorso a un collegio di tecnici, secondo quanto disposto dall'art. 47, 2° comma, LDA.
Le modifiche cui fa riferimento l'art. 47 LDA sono quelle dettate da esigenze tecniche o di commercializzazione dell'opera, sono escluse, invece, quelle costituenti elaborazioni ex art. 4 LDA che, solitamente, sono cedute dall'autore al momento della conclusione del contratto di cessione, al produttore, dei diritti sull'opera (come espressamente richiede l'art. 46, 2° comma, LDA).

L'art. 46, 3° e 4° comma, LDA detta norme in materia di compensi spettanti agli autori dell'opera cinematografica:
a) il compositore della colonna sonora o l'editore della stessa ha diritto a un compenso, ulteriore rispetto a quello dovuto per la cessione dei diritti di sincronizzazione dell'opera, da percepire direttamente dagli esercenti delle sale cinematografiche (è il compenso dovuto per la pubblica esecuzione dell'opera, incassato dalla S.I.A.E. per conto degli autori) (art. 46, 3° comma, LDA);
b) l'autore del soggetto, della sceneggiatura e il regista, se non sono retribuiti con una percentuale sulle pubbliche proiezioni, hanno diritto a un compenso ulteriore, rispetto a quello stabilito contrattualmente per la loro prestazione, quando gli incassi hanno raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente con il produttore - ciò per rendere tali soggetti partecipi del successo dell'opera (art. 46, 4° comma, LDA).
Inoltre, in caso di cessione al produttore del diritto di diffusione dell'opera, agli stessi soggetti spetta un equo compenso, per ogni utilizzazione/diffusione, a carico degli organismi di diffusione radio-televisiva, via etere, via cavo e via satellite (art. 46-bis, 1° comma, LDA).

Per ogni altra legittima utilizzazione, diversa da quelle di cui al comma precedente, spetta agli autori "un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica" (art. 46-bis, 3° comma, LDA).
Quando l'opera cinematografica sia stata tradotta da una lingua all'altra, un equo compenso spetta anche "agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi" (art. 46-bis, 3° comma, LDA).
I compensi di cui si è detto sono, per espressa previsione di legge, irrinunciabili da parte degli autori (art. 46-bis, 4° comma, LDA). Ciò per ovviare all'iniqua prassi contrattuale delle case di produzione cinematografica di escludere gli autori dai profitti derivanti da altre forme di sfruttamento dell'opera.

Il regista e gli autori dei singoli contributi creativi hanno diritto alla menzione del nome sulla pellicola e nella pubblica proiezione (art. 48 LDA).
Per quanto riguarda le utilizzazioni separate dei singoli apporti, tale libertà è riconosciuta solo all'autore del soggetto, della sceneggiatura e delle musiche. Non, invece, al regista, per il quale è materialmente impossibile ipotizzare un'utilizzazione separata del proprio contributo, cioè dell'intera opera - "purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore" (art. 49 LDA).
Tale limite, invece, non sussiste e le parti letterarie e musicali sono liberamente utilizzabili, quando nel termine di tre anni dalla consegna del proprio contributo il produttore non abbia portato a termine l'opera o non si fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dalla compimento della stessa (art. 50 LDA).
La durata dei diritti sull'opera cinematografica nel suo insieme è di 70 anni dalla morte dell'ultima delle persone sopravvissute tra le seguenti: "il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata" (art. 32 LDA). Contemporaneamente sono tutelati i diritti degli autori dei singoli contributi creativi sulle proprie opere fino a 70 anni dalla morte dell'autore.
I diritti del produttore cinematografico "si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione" (art. 78-bis LDA). Se l'opera è pubblicata o comunicata al pubblico in questo arco di tempo, i diritti del produttore si esauriscono trascorsi 50 anni dalla pubblicazione.

Un'esemplare o copia dell'opera cinematografica, audiovisiva o assimilata deve essere depositato e registrato nel Registro Pubblico Speciale per le Opere Cinematografiche, tenuto presso e dalla S.I.A.E. (art. 103, 2° comma, LDA). Tale formalità non ha valore costitutivo dei diritti d'autore sull'opera in questione, ma ha l'importante funzione di attribuire data certa dell'esistenza dell'opera, della sua pubblicazione e dei titolari dei diritti d'autore e connessi - elementi che devono essere riportati al momento della registrazione. Il deposito ha l'effetto di attribuire a tali elementi il valore di presunzioni iuris tantum.