IL DIRITTO DI RIPRODUZIONE
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Il diritto di riproduzione è attribuito in via esclusiva all'autore dell'opera dell'ingegno e ha per oggetto "la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione".
L'elenco della legge è descrittivo ed esemplificativo e comprende, quindi, l'impiego di ogni moderna tecnologia di riproduzione, anche temporanea.
Anzitutto il diritto cade non solo sull'opera nel suo complesso, ma anche su ciascuna delle sue parti, frazioni o frammenti; esso abbraccia anche tutte le successive riproduzioni della stessa che l'autore o il cessionario del diritto (colui che ha aquistato il diritto di riprodurre dall'autore) pongano nuovamente in commercio sotto forma di riedizioni e di copie, anche se contenenti aggiunte, riduzioni, miglioramenti o altro.
Se le modificazioni sono di tale natura da doversi considerare come elaborazioni, oppure contengono nuovi elementi di creazione individuale da dar origine a opere nuove, esse formeranno oggetto di un separato diritto di autore che darà luogo a un nuovo diritto di riproduzione.La riproduzione illecita, cioè senza il consenso dell'autore, in qualunque forma essa avvenga, è sanzionata sia penalmente che civilmente. Si ha riproduzione illecita anche quando il contraffattore fabbrichi gli esemplari riproducenti l'opera senza porli in vendita.
Il diritto di riproduzione generalmente non viene esercitato direttamente dall'autore, ma da questo viene contrattualmente ceduto a terzi: forme consuete di cessione sono il contratto di edizione per le stampe, il contratto di riproduzione fonografica e il contratto di edizione musicale.
La legge dedica alcuni articoli alle opere registrate su apparecchi meccanici.
L'art. 61 riserva all'autore il diritto esclusivo di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata (1° comma n. 1); di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata (1° comma n. 2); di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto (1° comma n. 3).
L'art. 62 stabilisce che i supporti fonografici nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.