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    ALCUNE RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI SUL DIRITTO D'AUTORE

    La mia opera (musicale, letteraria, figurativa, ecc.) è protetta? E come?
    L'opera dell'ingegno compresa nell'elenco (non tassativo) di cui all'art. 2 della legge italiana sul diritto d'autore (per approfondimenti, clicca qui), è protetta sin dal momento della sua creazione. Non è perciò richesta alcuna attività (deposito, ecc.) per ottenere questa protezione. All'autore spettano diritti di natura economica (diritti di utilizzazione economica dell'opera, per approfondimenti clicca qui) e di natura morale (paternità, ecc., per approfondimenti clicca qui).

    Come faccio a provare di essere io l'autore dell'opera e non qualcun'altro?
    La prova della paternità viene generalmente richiesta nei casi di plagio dell'opera (per sapere cosa è il plagio, clicca qui). Premesso che il diritto d'autore sorge in capo all'autore al momento della creazione dell'opera d'ingegno, assume rilevanza la prova del momento temporale della creazione. Mettiamo caso che il sig. Rossi componga una canzone, registrandola con l'aiuto del computer o scrivendone la partitura, senza poi diffonderla tra il pubblico, ma facendola ascoltare al sig. Bianchi. Dopo un determinato periodo di tempo, viene a conoscenza che il sig. Bianchi utilizza nelle sue serate quel brano, spacciandolo di sua composizione. Come può il sig. Rossi provare che ha composto lui per primo quella canzone e che il sig. Bianchi se ne è appropriato illeggittimamente?
    Fornire una prova del genere è spesso molto difficile: infatti in termini giuridici si parla di probatio diabolica.
    L'iscrizione alla Società Italiana degli Autori ed Editori può essere una soluzione: il deposito dell'opera presso questo ente fa stato della sua creazione e della relativa attribuzione di paternità. Questa prova è però superabile da altra certa e inconfutabile! Inoltre i costi non sempre giustificano questa soluzione, soprattutto se l'opera è destinata a un ristretto pubblico di amici o parenti.

    La S.I.A.E. tutela le opere oggetto del diritto d'autore? E come?
    L'attività svolta dalla S.I.A.E. a favore dei propri iscritti e associati è spesso travisata a causa del significato attribuito al sostantivo "tutela".
    La S.I.A.E tutela i diritti di sfruttamento economico dell'opera degli autori che le abbiano affidato mandato. Significa molto semplicemente che SIAE concede licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere tutelate, riscuote i relativi compensi e li ripartisce agli aventi diritto (autori, editori, eredi, ecc. - per approfondimenti, clicca qui).
    La S.I.A.E. non svolge alcuna attività di tutela della paternità dell'opera, per cui il deposito presso la stessa non ha valore di prova assoluta di paternità dell'opera, ma è superabile da altra prova certa e assoluta.
    Per esempio,  il sig. Rossi deposita il proprio brano in S.I.A.E. nell'aprile 1999. Il sig. Bianchi ritiene che il sig. Rossi abbia copiato il brano da una sua canzone, non depositata in S.I.A.E. Se il sig. Bianchi riesce a dimostrare, in qualunque modo, che la sua canzone è stata composta precedentemente a quella del sig. Rossi, e comunque precedentemente al mese di aprile 1999, e che la canzone del sig. Bianchi sia un plagio, otterrà giustizia a prescindere dal deposito in S.I.A.E.