IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

A cura dell'Avv. Giovanni d'Ammassa

Ultimo aggiornamento: 03/01/2009

L'autore di un'opera dell'ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo originale o derivato, secondo quanto stabilito dall'art. 12 della legge sul diritto d'autore.
L'utilizzazione consiste nell'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, quali la riproduzione, l'esecuzione, la distribuzione e tutte le altre forme riconosciute all'autore agli artt. da 12 a 19 della legge (per un approfondimento, clicca qui).

La legge disciplina il traseferimento dei diritti di utilizzazione dell'opera dell'ingegno fornendo alcune regole di carattere generale agli artt. da 107 a 114:

a) a norma dell'art. 107, solo i diritti di utilizzazione economica e i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquisiti, alienati e trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge;

b) la cessione di uno o più esemplari dell'opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica (art. 109);

c) al fine della prova di tale trasmissione si richiede la forma scritta del contratto di cessione (art. 110);

d) i diritti di utilizzazione non possono essere sottoposti a pegno, sequestro, e a esecuzione forzata, se non nel caso in cui l'autore li abbia ceduti a terzi, ma possono essere oggetto di tali provvedimenti i proventi derivati e gli esemplari dell'opera (art. 111);

e) infine essi possono essere motivo di espropriazione per pubblica utilità da parte dello Stato (artt. 112/114).

Riferimenti bibliografici:

Piola Caselli, Codice di diritto d'autore, 1943

Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell'ingegno, 1974

Marco Ricolfi, Il diritto d'autore, in Trattato di diritto commerciale, Padova 2001

Paolo Auteri, Diritto d'autore, in AAVV, Diritto industriale. Proprietà e concorrenza, Giappichelli, 2001