I DIRITTI CONNESSI

Ultimo aggiornamento: 03/01/2009

Accanto alla categoria dei diritti d'autore, che riconoscono all'autore facoltà esclusive di utilizzazione economica dell'opera, esistono una serie di diritti vicini attribuiti a chi, con la sua attività di impresa o con la propria creatività, interviene sull'opera stessa.
Questi diritti, chiamati appunto "connessi" perché legati al diritto d'autore, sono regolati dalla legge italiana sul diritto d'autore al Titolo II, intitolato "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore", agli artt. da 72 a 101.
I diritti connessi sono così suddivisi:

- Capo I: Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi;

- Capo I bis: Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento
;

- Capo II: Diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva;

- Capo III: Diritti degli artisti interpreti ed esecutori;

- Capo III bis: Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore;

- Capo III ter: Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio;

- Capo IV: Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali;

- Capo V: Diritti relativi alle fotografie;

- Capo VI: Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto;

- Capo VII: Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria;

- Capo VII bis: Titolarità dei diritti connessi;

- Capo VIII: Protezione del titolo dell'opera, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie. Divieto di taluni atti di concorrenza sleale

I diritti connessi sono nati in conseguenza delle nuove invenzioni del disco fonografico, della radiodiffusione e della cinematografia, che hanno provocato il sorgere di nuovi interessi giuridici, strettamente legati al diritto d'autore, che sono stati poi riconosciuti dall'ordinamento giuridico.
Infatti il canto, la recitazione, il movimento coreografico, l'esecuzione a mezzo di strumento musicale e le altre prestazioni artistiche, poterono essere captate e formare oggetto di una utilizzazione che andava oltre l'ambito territoriale e spaziale della prestazione dal vivo e in diretta, venendo così meno la contemporaneità tra la prestazione e la sua fruizione.

Apparve pertanto inadeguata una protezione fondata unicamente sul rapporto contrattuale di lavoro artistico tra artista e impresario, come in origine. Occorreva pertanto affiancare alla prassi contrattuale una normativa che disciplinasse le ipotesi di utilizzazioni successive al momento della esecuzione o interpretazione, normativa che ha trovato spazione nella legge sul diritto d'autore del 1943.
I diritti connessi sono anch'essi, come il diritto d'autore, diritti esclusivi che possono essere fatti valere erga omnes. Inoltre, come il diritto d'autore, riflettono opere o attività intellettuali. A differenza del diritto d'autore, questi diritti non hanno per titolo e giustificazione un atto di creazione intellettuale, bensì un atto di attività industriale (per esempio il produttore fonografico) o di attività professionale (per esempio gli artisti interpreti ed esecutori) che viene come tale protetto, compatibilmente con il diritto che spetta all'autore.
Inizialmente però a questi diritti era stata accordata una tutela che potremmo definire di secondo livello, probabilmente per evitare uno scontro frontale con i diritti spettanti agli autori.

Una protezione piena è stata accordata successivamente con il decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685, emanato per l'attuazione della Direttiva CEE 92/100.

Rapporti tra autori, artisti interpreti ed esecutori, e produttore fonografico
I rapporti tra gli autori, gli artisti e i produttori sono, almeno in apparenza, alquanto complessi. Da una parte l'autore con tutte le facoltà che la legge gli riconosce in via esclusiva, padrone della propria opera e libero di utilizzarla economicamente (o di non farlo) nella maniera che ritiene più opportuna; dall'altra, l'artista interprete o esecutore che, grazie alle recenti modifiche apportate alla legge sul diritto d'autore, ha ora la facoltà di proibire la fissazione, la riproduzione di detta fissazione, la comunicazione al pubblico e il noleggio della propria prestazione artistica, potere che contrasta, e può nuocere all'interesse dell'autore di vedere diffusa la propria opera.
Anche al produttore fonografico spetta il diritto, ai sensi dell'art. 74, di opporsi alla utilizzazione del disco in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali; ma tale diritto non contrasta con quello di registrazione e di riproduzione dell'opera attribuito all'autore all'art. 61 della legge, in quanto le facoltà del produttore sorgono sulle registrazioni da lui operate, ma solo dopo che la registrazione e la riproduzione dell'opera in dischi sono state oggetto di pattuizione contrattuale con l'autore, per cui il contrasto tra i due è solo apparente.
I rapporti tra artisti interpreti o esecutori e produttori sono di norma regolati contrattualmente: generalmente l'interprete concede al produttore l'esclusiva per registrare la propria esecuzione in dischi dietro compenso.