A cura dell'
Avv. Giovanni d'Ammassa
CONTENUTO NON AGGIORNATO E IN FASE DI REVISIONE
L'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo (art. 12 2° comma della legge 633/41).
La legge stessa però fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d'autore per esigenze di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio.
I limiti sono indicati nel capo intitolato
Utilizzazioni libere agli articoli da 65 a 71.
L'
art. 65 LDA prevede la libera riproduzione di articoli di attualità, di carattere politico, economico, religioso, pubblicati in giornali o riviste o su altri periodici, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata. Devono però essere indicati il nome dell'autore, il numero e la data del periodico che ha eseguito la prima pubblicazione.
In questo caso l'interesse pubblico all'informazione prevale su quello privato, dell'autore, e ne attenua i diritti. Finalità diverse, quali quelle pubblicitarie o di documentazione non sono perciò accettate e configurano ipotesi di violazione del diritto d'autore.
Bisogna rispettare due condizioni:
1) che la loro riproduzione non sia stata espressamente vietata. Ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento di attuazione, la dichiarazione si effettua mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole "riproduzione riservata" o altre analoghe, all'inizio o alla fine dell'articolo.
2) che si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta pubblicazione e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.
Sempre per finalità di interesse pubblico è consentita la pubblicazione su giornali e riviste, previa indicazione del nome e del luogo in cui furono pronunciati, di discorsi su argomenti di pubblico interesse o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico (
art. 66 LDA). Possono inoltre essere liberamente riprodotti opere e brani di opere nelle procedure giudiziarie o amministrative ai fini del giudizio (
art. 67 LDA), sempreché se ne indichino la fonte e il nome dell'autore.
L'
art 68 LDA regola l'uso personale e la copia privata. A seguito della modifica operata dalla legge n. 248 del 18 agosto 2000, è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere, per uso personale dei lettori , fatta a mano o con mezzi non idonei a spaccio o diffusione dellavoro nel pubblico. Il 2° comma stabilisce invece che è totalmente libera la fotocopia di tali opere, se eseguita per i servizi della biblioteca, mentre lo è solo nei limiti stabiliti dal 4° e 5° comma dello stesso articolo 68 LDA se eseguita per uso personale
Secondo questi due comma, la riproduzione non può superare il 15% del totale del volume se effettuata per mezzo di fotocopie, xerocopie o mezzo analogo, e all'autore e agli editori spetta un compenso corrisposto da responsabile del centro o punto di riproduzione.
In breve possiamo riassumere così il nuovo articolo 68:
1) innanzitutto rimane libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, ma se la riproduzione è effettuata mediante fotocopia o xerocopia o analogo mezzo, non può essere superiore al 15% del volume esclusa la pubblicità.
2) il responsabile del centro o punto di riproduzione deve corrispondere un compenso, quantificato ex lege salvo diverso accordo e legato al numero delle pagine riprodotte, destinato a essere ripartito tra gli autori e gli editori.
In particolare, non è consentito:
1) riprodurre interi volumi o fascicoli, salvo opere rare fuori catalogo presso biblioteche pubbliche;
2) riprodurre per un?utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazine economica dell?autore;
3) riprodurre oltre il limite del 15% per uso personale;
4) riprodurre senza il pagamento del compenso, quando previsto;
5) spacciare delle copie, fatte per uso personale, nel pubblico.
Il richiamo ai "lettori" del capoverso esclude ogni possibile riferimento dell'art. 68 LDA alle opere delle arti figurative, mentre per quelle musicali la disposizione si applica unicamente al testo, e non alla fissazione dei suoni (audio).
Si parla più diffusamente di questo articolo nella sezione riguardante le opere letterarie.
Anche l'
art. 69 LDA è stato modificato dalla legge 248/2000, e richiede specifici requisiti, in mancanza dei quali l'utilizzazione non è consentita. Secondo tale articolo, le biblioteche e le discoteche dello Stato e di Enti pubblici possono prestare al pubblico, per uso personale, le opere protette, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, senza l'autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione.
Il prestito ha esclusivamente per oggetto:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
L'art. 69 LDA non si applica nel caso in cui un terzo consulti sul posto un'opera che gli sia stata all'uopo prestata, in quanto il prestito finalizzato a questo tipo di consultazione è sempre libero.
L'
art. 70 LDA stabilisce che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione e anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera da parte dell'autore.
Al secondo comma è precisato che nelle antologie a uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento della legge, il quale fisserà le modalità per la determinazione dell'equo compenso.
Infine il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
L'applicazione di questo articolo da parte della giurisprudenza è molto rigida: infatti la norma ha carattere eccezionale, e come tale deve essere interpretata con rigore. In difetto di uno solo dei presupposti dettati dalla norma si configura una fattispecie di utilizzazione illecita dell'opera.
L'
art. 71 prevede l'esecuzione pubblica di pezzi musicali o parti di opere in musica senza pagare i diritti d'autore, purché essa sia effettuata dalle bande musicali o dalle fanfare dei corpi armati dello Stato senza scopo di lucro.
Ricordiamo che ai sensi dell'
art. 5 LDA, non sono tutelati dal diritto d'autore gli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni italiane e straniere.