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    FAQ COPIA PRIVATA

    FAQ Copia Privata
    Ver. 1.0


    [1] Chi è Dirittodautore.it
    R. Dirittodautore.it è un'associazione senza fini di lucro che intende favorire la promozione e la difesa del diritto d'autore attraverso la diffusione della conoscenza dei diritti tutelati e l'approfondimento della conoscenza degli strumenti giuridici preposti alla loro protezione. L'associazione non ha alcun legame politico o affaristico, e si finanzia esclusivamente con le quote, i contributi degli associati (anche con prestazioni di natura volontaria), e con i servizi erogati.

    [2] Perché l'equo compenso?
    R. Il diritto di riproduzione dell'opera dell'ingegno è un diritto esclusivo stabilito all'art. 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore) che compete agli autori, o ai loro aventi diritto (cessionari, eredi, ecc.). Tale diritto consiste nell'impedire (ius excludendi) a qualunque terzo la riproduzione dell'opera protetta, e permane anche dopo l'acquisto dell'utente di un esemplare dell'opera.

    Vi è una impossibilità pratica per l'autore di controllare chi compie atti di sfruttamento privato e quali opere gode. Pertanto è stato scelto un sistema di compensazione per i titolari dei diritti, calcolato forfetariamente, che copre tutti gli atti di sfruttamento privato dei videogrammi e audiogrammi. Di contro il diritto di riproduzione è stato limitato per permettere la copia privata.

    Dalla relazione al D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68:
    "È da notare che la costante espansione del mercato dei supporti digitali di registrazione in Italia e negli altri paesi europei è trainata proprio dalla crescente diffusione tra i consumatori della pratica della copia privata di prodotti fonografici e videografici, come desumibile anche dalle campagne pubblicitarie del settore.
    Del resto va osservato che il vantaggio del consumatore, beneficiario dell'eccezione per copia privata, rimane, anche dopo l'aumento del compenso, assolutamente rilevante, rispetto al prezzo corrente dei prodotti fonografici e videografici.
    L'espansione della copia privata digitale è inoltre una causa decisiva all'origine della crisi del settore fonografico negli ultimi due anni (diminuzione delle vendite pari al 5,5% nel 2001, e a oltre il 14% secondo le stime di giugno 2002).
    "

    [3] Quando è stato introdotto in Italia?
    R. Il sistema di compensazione è stato introdotto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
    Il compenso per la "copia privata" esiste dunque in Italia da oltre undici anni.
    Poiché la direttiva 2001/29/CE prevede che i titolari di diritti siano adeguatamente indennizzati del pregiudizio subito per la copia privata, considerato che il livello dei compensi in Italia ha subito un costante decremento, si è provveduto ad allineare i criteri per la commisurazione del compenso da prelevare sui supporti vergini e sugli apparecchi di registrazione (in precedenza previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 93), con quelli in vigore nei maggiori paesi europei.
    Il compenso medio sui supporti vergini è stato in Italia finora soltanto una frazione del compenso applicato negli altri paesi europei, come risulta dalla seguente tabella:
    - supporto audio analogico
    Germania 0,06 x tre ore = euro 0,18
    Francia 0,29 x tre ore = euro 0,187
    Italia (media) = euro 0,036

    - supporto video analogico
    Germania 0,09 x tre ore = euro 0,27
    Francia 0,45 x tre ore = euro 1,35
    Italia (media) = euro 0,02

    Si rendeva perciò assolutamente necessaria una revisione dei valori.

    [4] È una tassa?
    R. Assolutamente no. Il vocabolo infatti sta a indicare un "tributo pagato allo stato o a un ente pubblico dai privati cittadini per usufruire di particolari servizi" (definizione tratta dal dizionario Devoto Oli) e ciò evidentemente non è il caso in questione. Chi utilizza questo termine lo fa impropriamente.

    [5] Centra qualcosa con la pirateria?
    R. Assolutamente no. Riportiamo integralmente un passaggio di un articolo di Paolo Spada, ordinario di Diritto Commerciale nell'Università La Sapienza di Roma, che spiega la differenza tra copia privata e pirateria in un articolo intitolato "Copia privata ed opere sotto chiave" e pubblicato nel n. 6/2002 de "La rivista di diritto industriale" (Giuffrè). L'autore dice:

    "E' vero che copia privata e pirateria non hanno, tra di loro, nulla, ma proprio nulla a che fare. Pirateria è un termine enfatico con il quale si allude all'impresa di riproduzione e distribuzione di esemplari di opere protette senza il consenso degli aventi diritto; ad un'impresa illecita, perché il suo equilibrio economico riposa sulla trasgressione dei diritti esclusivi degli autori (come degli interpreti e dei produttori tutelati dalla legge). Anzi: pirateria è termine che si adotta piuttosto per designare il fenomeno macroeconomico della contraffazione organizzata (fenomeno che, addirittura, connota l'economia di certi Paesi e che allinga in molte zone d'Italia) che non quello (micro) della singola impresa illecita.
    La copia privata, all'opposto, non ha nulla della intermediazione imprenditoriale nella riproduzione e nella distribuzione. E' un fenomeno di riproduzione non intermediata (fatta da sé) funzionale all'autoconsumo dell'esemplare che dalla riproduzione risulta. Sicché non merita né è conoscitivamente utile che la si associ alla pirateria, neppure se il sostantivo fosse accompagnato da un rasserenate aggettivo come: domestica.
    "

    [6] Come è calcolato?
    R. La misura del compenso è stata calcolata tenendo conto delle medie europee:
    "Ai fini della determinazione del compenso è stato assunto come valore di base per ora di registrazione quello del compenso applicabile sui supporti analogici, aumentato per i supporti digitali in funzione della diversa incidenza economica della riproduzione digitale rispetto a quella analogica, secondo quanto previsto dalla direttiva. Parimenti il compenso medio orario per i supporti analogici video in Europa è pari a 0,39 euro. Il compenso medio orario per i supporti digitali video in Europa è pari a 0,45.
    Si è quindi proceduto ad allineare i compensi in esame con quelli della media europea tenendo conto che il compenso medio orario per i supporti analogici audio in Europa è pari a 0,23 euro, mentre il compenso medio orario per i supporti digitali audio in Europa è pari a 0,29 euro.
    " (Relazione al D. Lgs. 68/03).

    L'art. 39 del D. Lgs. 68/03 ha pertanto stabilito i valori per l'Italia, che ammontano, fino al 31 dicembre 2005:
    a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;
    b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
    c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte.
    d) [memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64 megabyte.] *(comma abrogato dall'art. 3-septies della legge 31 marzo 2005, n. 43)
    e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione;
    f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacità di registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
    g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
    h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3% dei relativi prezzi di listino al rivenditore.

    La misura del compenso verrà di volta in volta adeguata tramite un Decreto del Ministro dei Beni e le Attività Culturali.

    Per i supporti non dedicati, è stato previsto un sistema di abbattimento del compenso (vedi la domanda n. [11]).

    [7] A chi e a cosa si applica e come è versato?
    R. Il compenso è costituito da una quota sul prezzo al rivenditore o da un importo fisso per apparecchio per gli apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi.
    Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.
    Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1 dell'art. 71-septies l.d.a. I predetti soggetti devono presentare alla Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
    Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.) può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.

    [8] A chi è distribuito (ovvero: a chi vanno i soldi)?
    La ripartizione del compenso è stabilita dall'art. 71-septies l.d.a.
    1) Il compenso relativo a supporti ed apparecchi di registrazione audio:
    - 50% agli autori e loro aventi causa
    - 25% ai produttori di fonogrammi
    - 25% agli artisti interpreti o esecutori

    2) Il compenso relativo a supporti ed apparecchi di registrazione video:
    - 30% agli autori
    - 70% in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi, agli artisti interpreti o esecutori (la metà di quest'ultima quota è destinata ad attività di studio e di ricerca e a fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori).

    Il compenso è incassato dalla Società Italiana Autori ed Editori S.I.A.E., che provvede a suddividere tra i suoi associati la quota relativa agli autori, a rimettere alle associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi (SCF e AFI le più importanti), associazioni di categoria dei produttori di videogrammi, e all'I.M.A.I.E. le quote loro spettanti. Queste associazioni provvederanno poi a ripartire tra i loro aventi diritto.

    [9] Quando posso effettuare le copie?
    R. Quando sono in legittimo possesso dell'originale.
    Infatti, secondo l'art. 71-sexies della legge sul diritto di autore:
    1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater.
    2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
    3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.


    Pertanto, se sono in legittimo possesso del supporto originale (CD, cassetta, vinile, ecc.):
    a) posso effettuare una sola riproduzione per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.
    b) la copia non può essere effettuata da terzi.
    c) non posso comunque effettuare una o più copie da regalare a parenti o amici

    Se sono in legittimo possesso di opere scaricate da Internet:
    a) non posso effettuare la copia se l'opera è protetta da misure tecnologiche o quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

    [10] Ci potevano essere altre alternative?
    R. Certo. Vediamone alcune:
    1) Proibire e impedire la copia privata tramite protezioni anticopia. Non avere la possibilità di effettuare la copia privata significa acquistare di volta in volta lo stesso prodotto, senza possibilità di duplicarlo. Attualmente in Inghilterra e in Irlanda la copia privata non è possibile.
    2) Un sistema di "compulsory licenses", in virtù delle quali le aziende IT pagano ai titolari dei diritti una serie di compensi determinati dal governo, così che i siti delle aziende in questione possano proporre o un singolo pagamento per ogni canzone o film scaricati, oppure varie sottoscrizioni a seconda delle scelte degli utenti.

    [11] Perché devo pagare se utilizzo i supporti digitali per il backup o per i miei file personali?
    R. Nel calcolo della misura del compenso per i supporti digitali non dedicati (ovvero i supporti sui quali è possibile registrare dati, oltre che fonogrammi e videogrammi), si è tenuto conto dell'uso diverso che si fa di tali supporti.
    Il calcolo è stato fatto in questo modo: presa la media europea del compenso per i supporti digitali dedicati (0,29 euro), è stata divisa per la quota di mercato dei supporti non dedicati destinati a usi diversi (50% in Italia), e moltiplicata per l'ampliamento della capacità media dei supporti grazie ai sistemi di compressione (1,60 volte rispetto ai supporti dedicati).

    Tale formula si ricava dalla relazione al D. Lgs. 68/03:
    "Per i soli supporti "non dedicati" (CD-R dati e CD-RW dati), in alcuni paesi è stato concordato con le società di riscossione del compenso un abbattimento, che tiene conto della quota di mercato di supporti vergini destinata ad usi diversi dalla registrazione di opere protette. In Germania la quota di mercato è stato calcolata in sede di prima applicazione del compenso del trenta per cento dei supporti vergini non dedicati. L'abbattimento conseguente non è peraltro stabilito nella legge che si limita a stabilire la base del compenso. In Francia la percentuale è calcolata in modo più complesso, tenendo conto delle utilizzazioni audio e video, dei coefficienti di aumento per i sistemi di compressione e delle quote di mercato. L'abbattimento che ne risulta è di circa il 55% nel 2001.
    La tariffa di cui all'art. 39 tiene conto dell'aumento della durata di registrazione del supporto vergine "non dedicato" dovuta al sistema di compressione, valutando l'ampliamento della capacità media dei supporti nella misura di 1,60 volte rispetto ai supporti dedicati. La quota di mercato dei supporti digitali non dedicati in Italia in media per il triennio considerato è stata calcolata pari al 50% dei supporti venduti.
    "

    Pertanto è stato applicato, sui supporti non dedicati, un abbattimento del 50% percento sul compenso medio dei supporti dedicati. Si è però tenuto conto che sul supporto non dedicato la registrazione può avvalersi di un sistema di compressione, che aumenta la capacità media di 1,60 volte rispetto il supporto dedicato.
    Preso il valore di euro 0,29 come valore medio europeo per il supporto audio digitale dedicato, la formula utilizzata è la seguente:
    0,29 / 2 x 1,60 = 0,23 valore del compenso per il supporto non dedicato CD-R dati e CD-RW dati

    [12] Perché devo pagare se poi non posso copiare perché il supporto originale ha protezioni anticopia?
    R. La legge stabilisce all'art. 71-sexies, comma 4, che:
    Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
    Per cui:
    a) posso sempre effettuare la copia analogica, nonostante le misure tecnologiche di protezione;
    b) non posso aggirare le misure tecnologiche di protezione per effettuare una copia digitale.
    La mancanza della possibilità di effettuare una copia privata digitale, a fronte del pagamento del compenso, è una grave lacuna della legge attuale, dato che il compenso deve tenere conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di protezione.

    [13] Quali le sanzioni?
    R. Si applica l'art. 171-ter qualora la riproduzione avvenga per uso non personale. Chi distribuisce più di cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, rischia una pena da 1 a 4 anni di reclusione e la multa da 2.582 a 15.493 euro.

    Bibliografia consigliata:
    Paolo Spada, Copia privata ed opere sotto chiave, Riv Dir. Ind., 2002, VI, 591
    Danilo Galletti, Le utilizzazioni libere: copia privata, AIDA, 2002, 146
    Davide Sarti, Copia privata e diritto d'autore, AIDA, 1992, 33
    Marco Ricolfi, Copia privata e diritti di produttori ed artisti, AIDA, 1992, 59

    A cura di Dirittodautore.it. © 2003. Ogni riproduzione è riservata.