LE FUNZIONI

La legge sul diritto d'autore definisce la S.I.A.E. come ente di diritto pubblico a base associativa: dottrina e giurisprudenza hanno qualificato tale definizione e sono attualmente concordi nel ritenere la Società un ente pubblico economico. Infatti sono presenti tutti i connotati essenziali dell'impresa, e cioè l'esercizio professionale di una attività economica organizzata e finalizzata principalmente alla produzione e alla prestazione di servizi a favore della generalità dei soggetti interessati, e in vista della percezione di compensi e/o corrispettivi.

Il contenuto dell'attività e le funzioni della S.I.A.E. sono indicate nell'art. 1 dello Statuto della Società e nell'art. 180 della legge sul diritto d'autore.
Una delle sue funzioni principali, che è presente in entrambe le norme, è l'esercizio dell'attività di intermediazione. All'art. 180 si afferma che:

"L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività dell'ente si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata
".

La facoltà, spettante non solo all'autore, ma anche ai suoi successori e aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti dalla legge, non è pregiudicata dall'esclusività riservata alla Società in ordine a detta attività di intermediazione (art. 180 comma 4 LDA). Infatti l'iscrizione alla S.I.A.E. è del tutto volontaria e non condiziona la protezione delle opere prodotte. La Società, quindi, non ha il monopolio della gestione dei diritti spettanti indistintamente a tutti gli autori, ma tutela soltanto quelli che, in base alle norme statutarie e regolamentari vigenti, gliene abbiano dato specifico incarico.
Ciò è stato ribadito sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione, che hanno ritenuto che la S.I.A.E operi in regime di concorrenza.
L'esclusività di intermediario è stata dettata per la realizzazione di interessi generali relativi all'esercizio del diritto d'autore, ed è questa la ragione per cui essa è protetta dalla legge con una norma penale (art. 172 lett. a), nei confronti di chiunque eserciti attività di intermediazione in violazione dell'art. 180.
Di fatto, l'intermediazione è effettuata dall'Ente per la quasi totalità delle opere che sono oggetto di pubblica esecuzione e radiodiffusione (composizioni musicali varie, con o senza parole), mentre si presenta meno totalitaria per il diritto di rappresentazione e di radiodiffusione delle opere teatrali drammatico-musicali, poiché generalmente esso è direttamente esercitato dai relativi titolari, in eccezione all'articolo del regolamento sopra citato.
Non rientra nei compiti della S.I.A.E. esaminare, giudicare, divulgare e collocare le opere, o favorire prese di contatto fra autori, o fra autori e utilizzatori di opere.

Il decreto legislativo 23 ottobre 1996 n. 581 ha introdotto l'art. 180 bis, che regola l'esercizio del diritto esclusivo di riutilizzare la ritrasmissione via cavo. Essa è esercitata esclusivamente attraverso la S.I.A.E, mentre per i detentori dei diritti connessi interviene l'I.M.A.I.E.:

"Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.
Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissione sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.
"


Il successivo art. 181 stabilisce al primo comma che:

"Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente e a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni, la Società Italiana degli Autori ed Editori può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto".

Tra i numerosi compiti attribuiti alla S.I.A.E. vi è soprattutto quello di assicurare la migliore tutela delle opere dell'ingegno sia da un punto di vista giuridico che economico, e di proteggere la diffusione e lo sviluppo del patrimonio letterario ed artistico italiano, svolgendo in questo modo una funzione culturale. Altra attività della Società è quella di assicurare la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito un'equilibrio finanziario.

La gestione dei diritti di riproduzione meccanica è stata assunta dalla S.I.A.E. a partire dal 1 gennaio 1970, in quanto in precedenza l'attività era stata svolta dalla Società per l'Esercizio dei Diritti di Riproduzione Meccanica (SEDRIM S.r.l.).