A cura dell'
Avv. Giovanni d'Ammassa
Ultimo aggiornamento: 27/09/2010
L'art. 71 prevede l'esecuzione pubblica di pezzi musicali o parti di opere in musica senza necessità di richiedere un'autorizzazione e pagare un compenso, purché essa sia effettuata dalle bande musicali o dalle fanfare dei corpi armati dello Stato senza scopo di lucro.
Il testo dell'articolo:
Articolo 71
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.