PROCEDURE PUBBLICHE

A cura dell'Avv. Giovanni d'Ammassa

Ultimo aggiornamento: 24/09/2010

Altra eccezione prevista per pubblica utilità.

Articolo 67
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.