I DISCORSI PUBBLICI

A cura dell'Avv. Giovanni d'Ammassa

Ultimo aggiornamento: 24/09/2010

L'art. 66 prevede una delle cd. "eccezioni per pubblica utilità" e riguarda la libera riproducibilità dei discorsi di interesse pubblico.

Prevede infatti l'articolo:

Art. 66
1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.