A cura dell'
Avv. Giovanni d'Ammassa
Il codice civile all'art. 2576 e la legge sul diritto d'autore all'art. 6 stabiliscono che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale
particolare espressione del lavoro intellettuale.
Cosa significa? Che l'acquisizione del diritto è data dal solo fatto della creazione dell'opera, senza che siano richiesti ulteriori adempimenti o formalità, quali possono essere la pubblicazione dell'opera o il deposito o la registrazione, e che l'autore, ovvero la persona che ha creato l'opera, acquista a titolo originario.
Il diritto si acquista senza l'adempimento di formalità quali il deposito, la registrazione o altro. Infatti l'art. 106 della legge sul diritto d'autore dispone che l'omissione del deposito dell'opera, prescritta dal precedente art. 105, non pregiudica l'acquisizione e l'esercizio del diritto d'autore.
L'art. 8 della legge stabilisce una presunzione legale di paternità, destinata a valere in generale per le opere pubblicate: è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso o è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa.
Spetterà a chi contesta tale qualità e assume che l'opera non è stata creata da chi si è qualificato come autore, dare la prova del proprio assunto.