A cura dell'
Avv. Giovanni d'Ammassa
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Al fine di tutelare autori, produttori di fonogrammi, produttori originali di opere audiovisive e produttori di videogrammi dal fenomeno della riproduzione audio-video per uso privato, è stato scelto dal legislatore italiano un meccanismo che prevede da una parte un diritto al compenso a favore dei titolari dei diritti, e dall'altra la liceità della riproduzione per uso privato.
La legge n. 93 del 5 febbraio 1992 ha perciò stabilito all'art. 3 che per "la riproduzione privata per uso personale e senza scopodi lucro di fonogrammi e di videogrammi" deve essere corrisposto alla S.I.A.E. da chi produce o importa nel territorio italiano per fini commerciali i nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video o gli apparecchi di registrazione audio.
I produttori di fonogrammi, a loro volta, devono corrispondere il 50% di tale compenso agli artisti interpreti ed esecutori.
L'art. 18 della legge n. 248 del 18 agosto 2000 ha aggiunto all'art. 3 i commi 6-
bis e 6-
ter, che hanno introdotto l'obbligo per i soggetti indicati nel comma 3 di presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, di corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.
Tutta la materia è stata risistemata e riportata nell'ambito della legge sul diritto di autore dal
D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 68, il quale, recependo le indicazioni della Direttiva 2001/29/CE, ha introdotto al Capo V la Sezione II, formata dagli articoli 71-
sexies, 71-
septies e 71-
octies:
Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. E' vietata la prestazione di servizi finalizzata alla riproduzione di cui al comma 1, se effettuata a scopo di lucro o per fini direttamente o indirettamente commerciali.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di clausole contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e no arrechi ingiustificato pregiudizio al titolare dei diritti.
Art. 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori e i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota sul prezzo al rivenditore o da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori delgi apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.) può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.
Art. 71-octies
1. Il compenso di cui all'art 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'art. 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, e per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti ed esecutori. La quota spettante agli artisti, interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'art. 7, comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 93.
La misura del compenso è stata stabilita dall'articolo 39 del D. Lgs. 68/03, e ammonta, fino al 31 dicembre 2005:
a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte.
d) memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64 megabyte.
e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacità di registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3% dei relativi prezzi di listino al rivenditore.