A cura dell'Avv. Raffaella Pellegrino
CONTENUTO NON AGGIORNATO
La tutela precedente alla Direttiva 98/71/CE
Nell'elencazione non tassativa delle opere oggetto del diritto d'autore, l'art. 2 n. 4 della legge sul diritto d'autore menziona tra le opere delle arti figurative, le opere applicate all'industria, la cui tutela era subordinata al fatto che il valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.
La dissociabilità richiesta dalla legge era di tipo ideale (concettuale) e non materiale: un esempio sono i disegni e le decorazioni che arricchiscono in modo creativo una stoffa o un tappeto.
Un problema interpretativo che poteva sorgere riguardava la confondibilità di queste opere con i modelli e disegni ornamentali, disciplinati nell'art. 5 del R. D. 25 agosto 1940, n. 1411.
I disegni ornamentali, stando alla definizione del decreto, erano quelle decorazioni atte a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi. A questo tipo di decorazione dei prodotti industriali - specifica l'art. 5 - non si applicavano le disposizioni sul diritto d'autore.
La tutela accordata a tali modelli era di tipo esclusivamente brevettuale, subordinata, quindi, alla presenza del carattere della novità e originalità, al deposito della domanda di registrazione, e aveva una durata di quindici anni dal deposito della domanda.
La questione interpretativa aveva per oggetto l'estensione della tutela d'autore, più garantista dei diritti dell'ideatore, anche ai disegni ornamentali, alla luce delle ambiguità che nascevano dalla definizione stessa di modello e disegno ornamentale (che lasciava intravedere la presenza di un certo grado di creatività) e dalla molteplicità e varietà dei casi pratici, spesso difficili da inserire in modo certo in una o nell'altra categoria.
Tuttavia, malgrado le persistenti incertezze nel classificare prodotti al limite tra le opere d'arte e i disegni industriali, la dottrina, rifacendosi all'art. 2 n. 4 l.d.a., aveva adottato il criterio della scindibilità o dissociabilità dell'opera d'arte dal prodotto: una decorazione era un'opera d'arte, e non un semplice disegno ornamentale, quando era possibile scindere idealmente il valore artistico della decorazione dal prodotto industriale al quale è associata.
Si trattava, come è facile notare, di un criterio di facile definizione teorica, ma non pratica, che devolveva agli operatori di diritto la scelta se applicare le norme sul diritto d'autore o sui brevetti.
Per porre fine a tali problemi e alle diversità di disciplina esistenti a livello europeo, è intervenuta la Comunità Europea con la direttiva n. 71 del 1998, che ha, tuttavia, demandato ai singoli Stati la soluzione del problema, pur nel rispetto di alcuni criteri guida, quali la definizione di disegno e modello, i requisiti per la protezione, la durata e le relazioni con le altre forme di protezione.
L'industrial design alla luce della Direttiva 98/71/CE e del decreto legislativo di attuazione del 2 febbraio 2001, n. 95
Alla direttiva di cui sopra è stata data attuazione con il
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, che ha modificato l'art. 2 della legge sul diritto d'autore, ha aggiunto, dopo l'art. 12bis, l'art. 12ter ed ha modificato l'art. 5 R.D. 25/8/1940 n. 1411 nella parte in cui proibiva la tutela d'autore per i modelli e disegni ornamentali.
Nell'elenco, non tassativo, delle opere tutelate dal diritto d'autore, contenuto nell'art. 2 l.d.a., è stato aggiunto il n. 10), che espressamente fa riferimento a "
le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico". Contestualmente è stato soppresso al n. 4), il riferimento alle opere delle arti figurative applicate all'industria, tutelate dal diritto d'autore solo se il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.
Le opere dell'industrial design, quindi, sono tutelate come opere dell'ingegno se di carattere creativo, senza che sia necessario scindere idealmente il valore artistico dal prodotto in sé. Così facendo tale categoria di opere si avvicina sempre più ai disegni e modelli ornamentali, che il nuovo art. 5 R.D. 25/8/1940 n. 1411 definisce come "
l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dal suo ornamento".
Pertanto, la linea di demarcazione tra le opere applicate all'industria e i modelli e disegni ornamentali diventa sempre più sottile. Tra l'altro, nella nuova formulazione dell'art. 5 R.D. 1411/1940 è stato eliminato il divieto di applicazione ai disegni e modelli della tutela d'autore: se un disegno ornamentale è di carattere creativo è tutelabile dal diritto d'autore per il solo fatto della sua creazione, da quel momento fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, senza che siano necessarie formalità costitutive dei diritti di esclusiva.
Il D.lgs. 95/2001 ha introdotto nel testo della legge 633/1941 l'art. 12
ter, che disciplina il caso in cui un'opera di industrial design (opere del disegno industriale) sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni: in questa ipotesi i diritti di utilizzazione economica spettano ex lege al datore di lavoro, mentre il lavoratore resta titolare dei diritti morali e, in particolare, del diritto a essere indicato come l'autore di quella creazione.