IL PRODUTTORE DI FONOGRAMMI

CONTENUTO NON AGGIORNATO

Un altro soggetto a cui la legge sul diritto d'autore riconosce un diritto "vicino" a quello dell'autore è il produttore fonografico. Il soggetto indicato dalla legge è diverso da quello che, nel linguaggio del mondo musicale, viene inteso quale produttore. Infatti con quest'ultima accezione si indica solitamente l'individuo che porta l'artista in studio di registrazione, si accerta che siano presenti i musicisti di studio e i tecnici necessari, che decide come arrangiare o come rendere più piacevole il materiale disponibile, che è il responsabile del sound di un disco.

La legge invece indica all'art. 78 col termine produttore "chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o voci, mediante la diretta registrazione di suoni e delle voci".La norma è stata interpretata allargandone il significato letterale: viene considerato produttore fonografico l'imprenditore che registra o stampa (o fa stampare da terzi per proprio conto) dischi da porre in commercio.Oggetto della protezione è la formazione del prodotto, cioè la matrice (master) incorporante la registrazione in quanto bene immateriale. La ragione della norma è garantire al produttore fonografico una tutela più ampia, rispetto a quella offerta dalle leggi sulla concorrenza sleale, riguardo la riproduzione illecita e la diffusione degli esemplari del disco, e un compenso per l'utilizzazione dello stesso in via secondaria (utilizzazione pubblica, radiodiffusione, ecc.).

Al contrario degli artisti interpreti ed esecutori, la legge sul diritto d'autore sin dalla sua emanazione dispose in favore del produttore un diritto esclusivo, fatti salvi ovviamente i diritti spettanti all'autore dell'opera, di riprodurre e di porre in commercio il disco fonografico, e un diritto di esigere un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro a mezzo della radiodiffusione, la cinematografia, della televisione o in pubbliche feste danzanti o nei pubblici esercizi.

Queste disposizioni sono state novellate dal Decreto Legislativo 16 novembre 1994 n. 685. L'art. 72 dispone:
"1) Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I della presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo... di riprodurre, con qualsiasi
processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo.
Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se non ne caso di prima vendita del fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro.
2) Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare il noleggio e il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei fonogrammi".

L'art. 73 al primo comma, ribadendo il diritto al compenso sia per i produttori che per gli artisti interpreti o esecutori, statuisce: "Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto a un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati".
Gli artisti esecutori interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto a un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'articolo precedente è effettuata a scopo non di lucro (art. 73 bis LDA).

La durata dei diritti del produttore fonografico è stabilita dall'art. 75 della legge, riscritto dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 154. La durata oggi è pari a "cinquanta anni dalla fissazione". Se il disco fonografico o altro apparecchio analogo è pubblicato o comunicato al pubblico durante tale termine, la durata dei diritti è di cinquanta anno dalla data della prima pubblicazione, o, se anteriore, della aprima comunicaone al pubblico del disco o apparecchio analogo.

Infine, l'art. 76 stabilisce un onere a carico del produttore: gli esemplari del disco non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte le indicazioni di cui all'art 62 della legge sul diritto d'autore, ovvero il titolo dell'opera riprodotta, il nome dell'autore, il nome dell'artista interprete od esecutore e la data di fabbricazione.

Il deposito del disco
La legge sul diritto d'autore prevede, per l'esercizio dei diritti del produttore, che egli depositi un esemplare del disco presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di messa in commercio (art. 77 1 comma e art. 35 del regolamento di esecuzione). Tale deposito ha effetto costitutivo, ovvero fa sorgere in capo al produttore quei diritti di cui abbiamo scritto nel paragrafo precedente. Lo scopo è essenzialmente quello di rendere avvertiti i terzi del fatto che riguardo un certo disco vi è un produttore titolare del diritto esclusivo di sfruttamento. E' sicuramente ammesso il deposito tardivo (cioè oltre i novanta giorni prescritti dalla legge): ovviamente per il periodo trascorso tra la messa in commercio e il deposito, il produttore non potrà avvalersi della tutela apprestata dalla legge.

L'art. 8 del regolamento di esecuzione della legge sul diritto d'autore, dispone in merito alle formalità del deposito: il produttore deve presentare all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica del Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio una dichiarazione in doppio originale per i dischi o apparecchi per i quali intenda riservarsi
l'esercizio dei diritti che abbiamo sopra descritto, depositanto contestualmente un esemplare del disco (o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni).

Il deposito del disco secondo queste modalità non viene più eseguito dal 1975, da quando è stata ratificata dall'Italia la Convenzione internazionale degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. Infatti la formalità del deposito si ritiene ora soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione (art. 71 comma 2 LDA). Questa è la via, sicuramente più semplice, seguita da tutti i produttori fonografici.