LE OPERE COLLETTIVE

A cura dell'Avv. Giovanni d'Ammassa

Ultimo aggiornamento: 14/06/2004

La legge sul diritto d'autore si occupa di regolamentare anche quelle opere dell'ingegno che sono il frutto del contributo creativo di più autori.
In particolare, si tratta di opere, generalmente scritte, che sono composte mediante l'unione di lavori minori o frammenti di lavori, dovuti ad autori diversi, che sono riuniti per uno scopo determinato, per lo più divulgativo, didattico o scientifico. L'esempio classico è dato dalle enciclopedie, ma oggi sono comprese in questa categoria anche i giornali e le riviste.
Possiamo scorgere in questo caso due attività creatrici, ovvero quella degli autori delle singole opere, e quella di sceglie, dispone, coordina le opere medesime per costituire un tutto unico e omogeneo.

L'art. 7 della nostra legge sul diritto d'autore considera autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. Questo perché al lavoro di selezione, di coordinamento e di direzione è riconosciuto un carattere creativo, carattere considerato preminete sul contributo dei singoli collaboratori, tanto da negare a questi ultimi la qualità di coautori dell'opera nel suo risultato unitario.
In un certo senso però l'autore di un'opera collettiva è un autore di seconda categoria. Infatti i diritti di utilizzazione economica dell'opera non spettano a lui, ma sono riservati dall'art. 38 della legge all'editore, cioè colui che stampa e pubblica l'opera a proprie spese e rischio.

Il diritto spetta però senza che venga recato alcun pregiudizio ai diritti di cui all'art. 7. Sembra che in questo caso la legge cada in contraddizione, poiché se all'art. 38 statuisce che i diritti di utilizzazione economica dell'opera collettiva spettano all'editore, interpretando alla lettera il precedente art. 7 si potrebbe dedurre che gli stessi diritti spettino anche all'autore. In realtà a quest'ultimo sono riservati esclusivamente i diritti morali, ed è questa l'interpretazione solitamente data alla norma.

Al secondo comma, l'art. 38 permette agli autori delle singole parti dell'opera collettiva di utilizzare la propria opera separatamente, con il limite dell'osservanza dei patti convenuti, o degli articoli successivi, che trattiamo nella sezione Riviste e Giornali.

Riferimenti bibliografici

Luigi Piola Caselli, Codice di diritto d'autore, 1943

Vittorio M. De Sanctis, Ancora in tema di diritti sull'opera collettiva (Nota ad App. Milano, 14 marzo 1961), in Il Diritto di Autore, 213, 1963

Paolo Mariotti, L'opera collettiva nel diritto d'autore, in Il Diritto di Autore, 17, 1959